Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 43253 Anno 2023
Penale Sent. Sez. F Num. 43253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/08/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA BOUDA CODICE_FISCALE nato a MODENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 4u-t-A-Q Ltd:1nd Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
ithe h -a -c -dr icluso
Tu -dito il difensore i
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 comma 8 D.L. 137/2020 e successive modificazioni e/o integrazioni.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 marzo 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai delitti loro contestati commessi in data 14 gennaio 2015, 11 febbraio 2015 e 12 febbraio 2015, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena inflitta nei loro confronti, in ordine a residue condotte ascritte, nella misura dì mesi nove, giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa.
1.1. Gli imputati, in particolare, sono stati ritenuti responsabili del reato cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n. 5 cod. pen., per essersi impossessati a fini di profitto, tra il gennaio 2015 e il gennaio 2016, in concorso tra loro e c più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di diverse somme di denaro, sottraendole ai proprietari e detentori COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi sordomuti. Le condotte consumative sono, in particolare, consistite nell’accompagnare la COGNOME presso diverse agenzie postali di Imola, nel richiedere alla stessa elargizioni in denaro ogni volta nell’ordine di poche decine di euro, nel rendersi disponibili ad effettuare nel suo interesse operazioni sui conti correnti intestati a lei e al marito COGNOME, e, infine, nell’approfittar distrazione della donna e della fiducia da lei riposta nei loro riguardi per sottrar significativi importi di denaro, ben maggiori rispetto a quelli preventivamente concordati, mediante l’effettuazione di prelievi ovvero di operazioni di ricarica di carte prepagate Postepay loro intestate, con adozione di manovre idonee a non consentire alla COGNOME di comprendere quanto stava accadendo in suo danno.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro difensore, deducendo quattro motivi di censura.
Con il primo è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata per inosservanza di norme penali e processuali in relazione alla violazione degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen., del principio del contraddittorio e del diritto d difesa.
Il giudizio di primo grado si sarebbe svolto, infatti, in palese lesione de diritti defensionali di COGNOME, con conseguente determinazione di un’ipotesi di nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio, per non essergl stato consentito di partecipare all’udienza del 20 febbraio 2019 in virtù di una non corretta effettuazione della notifica dell’atto di citazione a giudizio.
Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen., con riferimento al difetto di prova in ordine alla declaratoria di responsabilità penale e violazione dei criteri di valutazione dell prova ex artt. 125 e 192 cod. proc. pen.
I giudici di appello non avrebbero adeguatamente rappresentato gli elementi su cui hanno ritenuto di fondare il proprio convincimento, evidenziando gli specifici aspetti esplicativi del percorso logico-giuridico seguito per affermar la penale responsabilità degli imputati.
Non risulterebbero, in particolare, evidenziate le ragioni per cui ricorrerebbe l’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., non ravvisandosi in che modo i tre imputati avrebbero contemporaneamente posto in essere le condotte contestate, così come non sarebbe chiaro in quale maniera costoro avrebbero adottato manovre atte a non consentire alla COGNOME di comprendere quanto stava accadendo in sua presenza, con possibilità di verificare de visu gli effettuati prelievi, conseguentemente rendendo carente la prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con la terza doglianza è stata lamentata violazione di legge e difetto della condizione di procedibilità ex art. 345 cod. proc. pen.
Sarebbe, infatti, ampiamente tardiva la querela proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto presentata oltre il previsto termine di tre mesi trattandosi di episodi furtivi per la maggior parte verificatisi nell’anno 201 mentre la querela è datata 23 febbraio 2016.
Avrebbe, altresì, errato la Corte territoriale nel ritenere prescritti solo ì re commessi fino al 31 agosto 2015, e non anche tutte le ulteriori condotte contestate ai prevenuti.
Con l’ultimo motivo i ricorrenti hanno eccepito violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen., oltre a violazione degli artt. 53 e SS. I. 24 novembre 1981, n. 689.
Sussisterebbero, infatti, i presupposti per il riconoscimento COGNOME circostanze attenuanti generiche, nonché per la conversione della disposta sanzione detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
Il difensore COGNOME parti civili COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricors
oltre alla condanna in solido degli imputati alla rifusione COGNOME spese processuali sostenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
L’esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 de 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 24383801).
Ciò vale, in primo luogo, con riguardo all’introduttiva doglianza, con cui è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata per asserita violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenendosi che a COGNOME sarebbe stato impedito di partecipare all’udienza del 20 febbraio 2019 in ragione di una non corretta effettuazione della notifica dell’atto di citazione a giudizio.
Trattasi, invero, di censura del tutto erronea, e quindi manifestamente infondata, essendo stato in proposito chiarito dalla Corte territoriale come la regolarità della notifica risultasse evincibile già dal vaglio degli atti processua avendo l’imputato – allora trovantesi in stato di libertà – eletto domicilio press l’AVV_NOTAIO, ed essendo stata effettuata la notifica del suddetto atto presso tale difensore, sia in proprio che nella qualità di domiciliatario del COGNOME.
D’altro canto, per come evincibile dalla mera lettura dell’intestazione della sentenza impugnata, l’imputato era stato indicato in sede di appello come soggetto detenuto per altra causa «rinunciante a comparire», con dicitura di ben precisa valenza giuridica, attestante la regolarità della notifica della citazion effettuata in suo favore, rispetto alla quale non risulta essere stato eccepito nulla da parte del soggetto interessato.
Parimenti priva di ogni fondamento è la seconda censura, con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata idonea rappresentazione degli elementi di sussistenza della loro responsabilità penale, nonché dell’aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen., non essendovi mai stata alcuna perpetrazione contemporanea da parte dei tre imputati COGNOME condotte loro contestate, altresì latitando l’elemento psicologico del reato, per non avere costoro mai realizzato manovre atte a non consentire alla COGNOME di comprendere quanto stava accadendo in sua presenza.
4.1. Le doglianze così prospettate afferiscono, nella sostanza, alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione COGNOME prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità COGNOME fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni COGNOME parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo COGNOME argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica de fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso pe cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi d fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i moltep arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
4.2. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dai giudici di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità in ordine alle ipotesi criminose loro contestate, essendo state,
invece, diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza.
La Corte di appello, infatti, con motivazione priva di evidenti illogicità, h rappresentato come la ricorrenza dei comportamenti delittuosi sia risultata comprovata non solo dagli obiettivi riscontri rappresentati dalle cospicue somme di denaro transitate dai conti correnti della COGNOME alle carte prepagate Postepay dei prevenuti, ma, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa che, per come congruamente esplicato dalla Corte territoriale, senza contraddizioni, illogicità o aporie, ha puntualmente rappresentato i fatti, evidenziando come l’apprensione del denaro fosse ogni volta avvenuta ben oltre i limiti quantitativi da costei voluti.
Che, poi, le indicate condotte siano state commesse da parte di tutti e tre gli imputati, rendendo legittima la configurazione dell’aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen., risulta giudizialmente comprovato dalle compiute propalazioni rese da parte della persona offesa, che ne ha confermato la partecipazione congiunta, con precisa ripartizione dei ruoli tra loro, in tutte le varie condotte furt consumate, nonché, in termini obiettivi, dalla circostanza che, per come logicamente osservato dai giudici di appello, «il denaro oggetto di apprensione sia stato ricaricato sulle tessere Postepay di tutti e tre gli imputati c ripartizione già attuta nell’immediatezza COGNOME apprensioni, segno evidente di come tutti partecipassero alla condotta criminosa usufruendone direttamente COGNOME correlate utilità economiche».
Allo stesso modo, la Corte di merito ha congruamente rappresentato, in ordine alla eccepita possibilità di percezione da parte della COGNOME COGNOME manovre di trasferimento di denaro svolte in sua presenza, come, invece, costei non avesse mai avuto la possibilità di comprendere, in quanto sordomuta, la natura e l’entità dei prelievi effettuati, avvenendo essi solo a seguito di interlocuzioni or svolte tra la COGNOME e gli operatori, e riguardando, nella maggior parte dei casi, operazioni di ricarica di carte prepagate Postepay – senza, quindi, nessuna materiale e visibile consegna di denaro -.
Ed allora, a fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di appello ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite dai ricorrenti si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto COGNOME emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità.
Manifestamente infondata è, poi, anche la censura eccepita con il terzo motivo di ricorso, riguardante il presunto difetto della condizione di procedibilit per tardiva proposizione della querela.
In proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principi espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (così, da ultimo, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME Lorenzo, Rv. 277081-01).
Alla stregua di quanto adeguatamente considerato dalla Corte territoriale, la persona offesa ha avuto notizia certa COGNOME transazioni fraudolente commesse in suo danno solo in data 28 gennaio 2016, giorno in cui la di lei sorella aveva potuto effettivamente visionare gli estratti conto bancari. Pertanto, essendo stata proposta querela il successivo 23 febbraio 2016, risulta del tutto rispettato il termine di tre mesi previsto dall’art. 124, comma 1, cod. pen.
Del pari manifestamente infondata è, poi, la doglianza con cui i ricorrenti, in termini generici e palesemente erronei, hanno contestato la decisione con cui la Corte territoriale ha ritenuto prescritti i soli reati commessi fino al 31 agos 2015, e non già anche le condotte successivamente consumate.
La doglianza risulta meramente assertiva e non si confronta con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, che ha congruamente evidenziato, senza vizi logici o giuridici, le ragioni per cui sono risult unicamente prescritte le tre più remote condotte indicate.
Manifestamente priva di pregio, infine, è anche la conclusiva doglianza, con cui i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento COGNOME circostanze attenuanti generiche e per l’omessa conversione della disposta sanzione detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
Se, infatti, risulta palese come il beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. sia già stato riconosciuto agli imputati, essendogli state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante sin dalla prima sentenza di merito, appare, altresì, non manifestamente illogica, né giuridicamente scorretta, la motivazione con cui la Corte territoriale ha, invece, ritenuto di non concedere l’ulteriore beneficio invocato.
La disciplina dell’applicabilità COGNOME misure sostitutive ex art. 53 I. n. 689 d 1981 è regolata, infatti, dalla norma del successivo art. 58, che al primo comma dispone che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei crit indicati nell’articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra
le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato».
Tenuto conto della loro specifica ratio, per cui le misure sostitutive tendono a favorire il reinserimento sociale del condannato, il legislatore ha, quindi, effettuato un espresso richiamo ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., qual presupposto per la verifica della prevedibilità, o meno, della ricaduta dell’istante nel reato.
Come autorevolmente chiarito dal Supremo Collegio, le pene sostitutive hanno natura premiale e il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la sennidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (così, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01).
Ne consegue, pertanto, che la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell’art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 debba essere sorretta da una congrua e adeguata motivazione, in particolar modo fondata sulla considerazione della modalità del fatto e sulla personalità del condannato, nell’ottica di valutare la prevedibilità di una sua eventuale futura recidiva Conseguentemente, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi di appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (così, Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932-01).
Ciò, all’evidenza, non è dato ravvisare nel caso di specie, avendo la Corte di appello fatto debitamente richiamo ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., discrezionalmente individuando, con motivazione logica e congrua, quale elemento ostativo al riconoscimento del richiesto beneficio premiale «le caratteristiche del fatto ascritto, commesso mediante plurime condotte di reato reiterate nel tempo per un consistente arco temporale, mediante un accordo criminoso perpetrato da una pluralità di soggetti ai danni di persona offesa affetta da sordomutismo».
7. In ragione COGNOME espresse considerazioni, deve essere dichiarata, allora, l’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento COGNOME spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa COGNOME ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Il Collegio ritiene, infine, di non disporre la condanna degli imputati all rifusione COGNOME spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civi costituite COGNOME NOME e COGNOME NOME, tenuto conto della genericità COGNOME argomentazioni espresse nelle NOMEe conclusioni e della approssimazione della stessa richiesta di liquidazione COGNOME spese. Le parti civili, infatti, non han fornito alcun effettivo contributo processuale, essendosi limitate a richiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOME spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa COGNOME ammende. Rigetta la richiesta di rifusione COGNOME spese formulata dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso in Roma il 22 agosto 2023
Il Consigliere estensore
Il P sidente