Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25165 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
nei confronti di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 13 dicembre 1994; COGNOME NOME COGNOME nato a Catanzaro il 18 luglio 1992; COGNOME NOMECOGNOME nata a Cuggiono (Mi) il 21 ottobre 1993;
nonché da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 20 gennaio 1977;
NOME nato in Turchia il 5 maggio 1995;
NOME NOMECOGNOME nato a Soverato (Cz) il 11 aprile 1988;
COGNOME RomanoCOGNOME nato a Napoli il 18 aprile 1971;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Soverato (Cz) il 5 febbraio 1999;
avverso la sentenza n. 881/2023 della Corte di appello di Catanzaro del 4 aprile 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale nonché l’accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME in ordine alla qualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 dei reati a lui contestati, e la dichiarazione di inammissibilità nel reato del ricorso del COGNOME nonché di quelli degli altri ricorrenti;
sentiti, altresì, per gli imputati, l’avv. NOME COGNOME del foro di Catanzaro, anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME del foro di Catanzaro, il quale, nell’interesse di COGNOME NOME Andrea, di COGNOME NOME COGNOME e di COGNOME NOME, ha chiesto che sia rigettato il ricorso del Procuratore generale; l’avv. NOME COGNOME del foro di Roma, in sostituzione degli avv.ti NOME COGNOME del foro di Catanzaro, e NOME COGNOME del foro di Catanzaro, la quale, nella indicata qualità, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pronunziata in data 4 aprile 2023, ha, per quanto ora interessa, riformato la precedente decisione con la quale, in data 23 aprile 2021, il Gup del Tribunale di Catanzaro, in esito r.-!Phrnto nolle felrrnP del rito ahhrevito, nvPv, in a parte, dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME Lucio, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME e di Ponzo Romano in ordine ai reati loro ascritti – escluse talune delle aggravanti loro contestate r’es n ,rsr,fp-“.-,4-1; e-les; elo GLYPH ele,I [‘h-ne-ne-sin GLYPH Aesiles L. V I(,1 -1,-.1 LAVI IL.CItÌLII IL. i IL.I S…V1111 I 1/4/111.1 GLYPH GLYPH I I l’…..V1.11V 1-111 ILUILA I IL. ipotesi delittuose loro contestate nonché esclusa per entrambi i Rizzo la recidiva – ed aveva, per altra, parte, dichiarato la penale responsabilità d NOME COGNOME in ordine ad alcuni dei reati a lui contestati, unificati taiuni di es sotto il vincolo cl iella continuazione e riconosciute in suo favore le ati.eiivaiiu generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione ad uno dei reati imputatigli, e di COGNOME Paola in relazione a talune delle imputazioni mosse a suo carico, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse l attenuanti generiche in reiazione ai medesimo reato per ii quaie erano state concesse al Kanat, ed aveva, in relazione alle imputazioni per le quali era stata riconosciuta la penale responsabilità dei predetti, inflitto loro la pena giustizia, avendo, per converso, mandato assolti, sempre per quanto ora interessa, sia il Kanat che la COGNOME dal delitto di cui al capo 1) della articolatissima rubrica contestata a tutti gli svariati imputati, afferente, particolare tale capo di imputazione, alla partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti. 2 giudizio
La Corte di appello, come detto in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha assolto NOME COGNOME in ordine al reato associativo ed ad un’altra ipotesi di illecito connesso alla cessione di sostanze stupefacenti e h›, portantn, ririptorminAtn, ín GLYPH IA ppna irrngata GLYPH cl in rarirn; hA dichiarato, quanto a COGNOME NOME COGNOME ed a COGNOME NOME COGNOME la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla affermazione della loro penale responsabilità riguardo ad una delle ipotesi di reato loro contestate disponendo !a restituzione. degli atti a! giudice di primo gr3G 1 0 nto a! primo e la comunicazione di quanto sopra al Pm quanto al secondo; ha altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi in ordine al reato ascritto al secondo sub n. 69) dei capo di imputazione ed ai reati ascritti al pr Il IO SA . Gg) e n. 70) del capo di ;1 I iputaciutic, GLYPH maitLal sca di querela, provvedendo, pertanto, alla rideterminazione, riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche in loro favore, in senso più favorevole della
pena da infliggere ai medesimi; quanto alla posizione della COGNOME la Corte di appello ha dichiarato la stessa non punibile, per la particolare tenuità de fatto, quanto alla imputazioni di cui al n. 5), mentre quanto alle imputazioni sub n. 7) e n. 11) la ha assolta per non avere commesso il fatto, ha altresì dichiarato non doversi procedere a carico della stessa in relazione ai capi n. 67) per intervenuta prescrizione e n. 69) per mancanza di querela; ha assolto COGNOME NOME in relazione alla imputazione a lui contestata sub n. 64), rideterminando la pena in relazione alla residua imputazione; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore di NOME NOME riducendo conformemente la pena a lui inflitta; ha riconosciuto le attenuanti generiche anche in favore di COGNOME equivalenti alla recidiva ed ha rideternninato la pena a suo carico, in continuazione con quella relativa ad altro reato oggetto di altra sentenza divenuta definitiva in precedenza, ed ha, infine, in relazione alla posizione del Kanat, riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche e, visto l’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato l pena nella misura concordata fra le parti, previa rinunzia da parte di quello dei motivi di gravame aventi oggetto diverso da quelli accolti.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazíone, limitatamente alle posizioni di COGNOME NOME COGNOME, di COGNOME NOME COGNOME e di COGNOME COGNOME, il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di ratnn7are. e, v n er in che ottione II 45 rispettivo poci-7inni nrinrPect ,-NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME.
In relazione al ricorso proposto dal Pm, come detto avente ad oggetto le sole posizioni dei due COGNOME e della COGNOME il rappresentante della Procura generale ha contestato la decisione di ritenere non procedibili, per difetto della querela, ritenuta dalla Corte di appello necessaria, i reati loro rispettivament contestati sub n. 69) e n. 70) della complessiva rubrica, aventi, rispettivamente, ad oggetto, due ipotesi di furto aggravato; ha rilevato i ricorrente che, trattandosi di ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’art. 6 nn. 7 e 7-bis, cod. pen., per avere avuto ad oggetto il carburante contenuto all’interno dei serbatoi degli autobus di linea di proprietà delle Ferrov calabro-lucane destinati al pubblico esercizio del trasporto delle persone, esso, pur a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022 che ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto, è rimasto procedibile di ufficio.
NOME – che, come detto, è stato condannato in relazione alla imputazione sub n. 35) della rubrica complessivamente contestata agli imputati, per avere cooperato con altri nel trasferimento di un compendio di sostanza stupefacente dalla Calabria sino a Milano, ove la stessa veniva ceduta, per un compenso di circa 150.000,00 euri, a tale NOME – ha osservato, nel censurare la sentenza emessa a suo carico, che, pur ammesso che lui avesse accompagnato nella trasferta tramite aeroplano l’COGNOME a Milano, ove questi si era incontrato con il COGNOME, non vi erano elementi che potessero far ritenere che la condotta del ricorrente non fosse quella di un mero connivente, come tale esente dalla sanzionabilità penale.
NOME COGNOME il quale, giova ricordarlo ha definito la sua posizione tramite concordato sulla pena, con rinunzia ai motivi di gravame, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha impugnato l> s>nton . 7> dell> rort> di >ppello laddove essa è stata, nel suo caso, confermativa della sentenza di primo grado anche in relazione al reato a lui ascritto al n. 69) in concorso con COGNOME NOMECOGNOME avendo osservato che costei era stata prosciolta dalla ;li IliJUtCAL:RJI IC.; LUI ItG3t-CAU GLYPH II I te11151111111 NOME 3UUli 3tC41 GLYPH !CI II ICIM-C.111LCI dCACI querela ritenuta condizione di procedibilità del comune reato contestato.
COGNOME ha contestato la sentenza emessa dal giudice del gravame, rilevando la natura meramente apparente della sua motivazione nella parte in cui non si è dato atto della circostanza che nelle due occasioni delittuose a lui contestate, egli avrebbe acquistato lo stupefacente solo per farne uso personale, essendo le sue dichiarazioni, oggetto di captazione, relative ad una successiva rivendita della sostanza ed esclusivamente funzionali a giustificare la esistenza di una sua, ancorché illecita, fonte reddito che gli avrebbe consentito il pagamento dello stupefacente, sebbene acquistato a credito, non potendo egli fare fronte al relativo costo nella immediatezza stante le sue precarie condizioni economiche.
Il ricorrente ha, altresì, sollecitato la qualificazione delle due ipotesi reato nell’ambito della lieve entità, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 dei 1990.
Il ricorrente NOME ha articolato un unico motivo di gravame lamentando la manifesta illogicità della sentenza in relazione all’avvenuta conferma della dichiarazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo n. 8) della imputazione; ha, infatti, osservato il ricorrente ch sebbene egli avesse rinunziato ai motivi di impugnazione aventi ad oggetto la dichiarazione di responsabilità, la circostanza che per quella stessa
imputazione, a lui contestata in concorso con tale COGNOME COGNOME, quest’ultimo sia stato assolto con la formula della insussistenza del fatto, rende, conseguentemente, manifestamente illogica l’avvenuta conferma della sua responsabilità.
Il ricorso di COGNOME NOME è articolato attraverso l’evocazione di 5 motivi di innpugnazione; il primo di tali motivi è riferito alla ritenuta carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui in essa è stato riconosciuto nella persona del ricorrente il soggetto che, in data 28 marzo 2018, si era recato presso l’esercizio commerciale del coimputato COGNOME NOME per ivi trattare di questioni inerenti al traffico di stupefacenti; il ricorrente ha addotto plurimi elementi dimostrativi della circostanza che il soggetto interessato dalla successiva intercettazione di una conversazione intercorsa fra il COGNOME e la moglie non potesse essere il COGNOME.
Con un secondo motivo di ricorso è stata lamentata la inadeguatezza motivazionale della identificazione del “NOME” del quale si parla nel corso di una conversazione intercorsa fra il COGNOME e la moglie di questo in data 12 rn>rzo gnlq e Vedic.rno ricorrint , nonché, pii’ , in générabé, del contenuto di tale conversazione alla tematica afferente ad una cessione di sostanza stupefacente.
Il terzo motivo riguarda, sempre con riferimento al vizio di motivazione, la inidoneità delle argomentazioni adottate in sede di merito al fine di escludere che, dato il valore complessivo della partita ipoteticamente trattata – pari secondo l’accusa ad euri 10.000,00 – non fosse possibile qualificare il reato attribuito al COGNOME nell’ambito dei fatti di lieve entità; circostanza questa avvalorata dal dato secondo il quale il COGNOME, che svolge l’attività di macellaio, avrebbe ricompensato il soggetto che gli aveva fornito lo stupefacente con il controvalore di solo 350.00 euri di prodotti alimentari da lui trattati.
Con il successivo quarto motivo si lamenta il fatto che, sebbene fosse stato eccepito fra i motivi di gravame l’avvenuto riconoscimento della recidiva a carico del COGNOME, nella sentenza della Corte dì appello il punto è rimasto privo di risposta.
Infine, con il quinto motivo di gravame è stata lamentata la esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore del COGNOME sulla base di due elementi – cioé l’esistenza di un lontano precedente penale e la entità della sostanza stupefacente trattata – che non costituiscono, ad avviso del
ricorrente, fattori idonei a giustificare la lamentata esclusione del beneficio i questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dei numerosi ricorsi proposti avverso la sentenza emessa dalla Corte distrettuale, mentre sono risultati fondati quello formulato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro e – peraltro solo in parte quello formulato dalla difesa di COGNOME NOME (che per il resto è inammissibile), sono, invece, risultati inammissibili quelli formulati dai restanti imputati ricorrenti.
Partendo dall’esame del ricorso formulato dal Pm, il quale riguarda esclusivamente le posizioni di COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME Lucio oltre chà ci ,, à!In di Vàccnro Pno!, si Mein che àsso à fondàto.
Con il medesimo si contesta alla Corte di appello di Catanzaro di avere mandato assolti i predetti (in particolare COGNOME NOME Lucio e COGNOME NOME quanto alla ipotesi delittuosa descritta sub n. 69 della rubrica complessivamente elevata e quanto a COGNOME NOME COGNOME quanto a tale medesima ipotesi delittuosa ed a quella successiva indicata sub n. 70 della citata articolata rubrica) per mancanza di querela.
Osserva al riguardo la Corte che le imputazioni elevate a carico dei predetti avevano ad oggetto l’avvenuto furto, verificatosi in diverse occasioni fra il marzo e l’aprile 2017, di carburante sottratto dai serbatoi di talu autobus adibiti al servizio di linea per il trasporto passeggeri svolto i concessione dalla Società “Ferrovie calabroRAGIONE_SOCIALElucane” (in tale senso è indiscutibile che la descrizione del fatto, indica gli elementi costitutivi anche della ipotesi aggravata di cui all’art. 625, nn. 7 e 7-bis, cod. pen.); la ragione dell’avvenuto proscioglimento degli imputati risiede nel fatto che, ad avviso dalla Corte di appello, doveva essere esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. – la quale, ove presente, avrebbe reso procedibile ex officio il reato in contestazione – non potendo ritenersi gli automezzi adibiti al trasporto pubblico di persone quali “infrastrutture destinate all’erogazione di servizi di trasporto” dovendo tale qualifica attribuirsi esclusivamente alle “strutture fisse destinate alle gestione de servizio”.
Così ricostruiti i termini della questione, ed osservato che, come è noto, rlocr , rràre GLYPH entràtn in vigrrà rli2qh !àgge n. 9 05 d! ” 399, !! d’c’litt() di 2
furto, sino a quel momento perseguibile di ufficio nelle sue forme ordinarie ed, invece, soggetto alla condizione di procedibilità della querela nelle sue forme più tenui all’epoca elencate dall’art. 626 cod. pen., è divenuto, con una sorta di rivoluzione copernicana, che ha di fatto ribaltato i termini normativi della questione, di regola perseguibile a querela e solo nelle forme aggravate procedibile di ufficio; una tale modifica normativa, in sede di prima applicazione, ha, in realtà, solo parzialmente inciso sotto il profilo pratico, atteso che, pur essendo stata a suo tempo, conservata la procedibilità officiosa, quanto alle aggravanti comuni, per la sola ipotesi di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. (cioè: l’avere determinato un danno patrimoniale di rilevante gravità), la circostanza che per tutte le numerose e capillarmente previste ipotesi di aggravanti specificamente riguardanti il furto elencate all’art. 625 cod. pen., (tanto che nella prassi giudiziaria era estremamente raro che fosse contestato un furto non aggravato) fosse stata prevista la procedibilità ex officio, aveva, in tale fase, comportato la perdurante massiva procedibilità ex officio del reato di furto.
Siffatta condizione è, però, mutata per effetto della entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lettera i), del dlgs n. 150 del 2022, il quale, a decorrere dal 30 dicembre 2022 (ma trattandosi, come vedremo, di norma più favorevole essa si applica anche alle condotte poste in essere anteriormente alla data indicata), ha delimitato, per ciò che concerne il reato circostanziato, l’ambito della procedibilità officiosa alla sole ipotesi in cui ricorrano, non necessariamente in termini di contestualità, le circostanze aggravanti previste dal n. 7 dell’art. 625 cod. pen. (cioè: l’essere stato commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o su cose sottoposte a sequestro o pignoramento, ovvero destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, a difesa o reverenza) o dal n. 7-bis della medesima disposizione (cioè: l’essere stato commesso il fatto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate – per quanto ora interessa – a servizi di trasporto gestiti da soggetti privati in regime di concessione pubblica).
Si tratta, pertanto, di verificare (considerato il fatto, pur astrattamente rilevante, che la Corte di appello ha ritenuto, in conformità con la gilirisorl.idenza di questa Cort% non nratir-nhilo In nnecihiln GLYPH dr:) reato contestato in quanto aggravato dalla ipotesi di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. stante la ritenuta alternatività fra tale aggravante – ove non riferita alle cose esposte alla pubblica fede, dato questo che, però, non incide sul regi», della procedibilità e quella prevista dal successivo I. 7 b -is; si veda ‘a tale riguardo: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 marzo 2021, n. 8002, rv
280744) la correttezza della tesi espressa dalla Corte di Catanzaro nell’escludere che i furti contestati agli imputati COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, avendo avuto ad oggetto il carburante custodito all’interno dei serbatoi dei veicoli utilizzati dalla Società Ferrovie calabro-lucane per il trasporto viaggiatori, fossero da considerare non aggravati ai sensi del n. 7-bis dell’art. 625 cod. pen.
Si osserva, in primo luogo, che, in linea di principio, per quanto la disposizione introdotta a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 9 0 9 9 e che hn ígIteric ,rmente limitntophteadi furti GLYPH eX sia applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022, e quindi da un momento successivo alla data del commesso reato, collocabile in entrambi i casi nell’aprile 2017, essa, trattandosi di disposizione più favorevole all’imputato in quantc) esteno’e Varribito GLYPH operatività c’ Jelia condizione GLYPH procedibiiità della azione penale, sarebbe, in linea astratta applicabile alla fattispecie in quanto norma più favorevole (al riguardo, in ordine alla natura di norma più favorevole avente effetti sostanziali della disposizione che riduce il novero dei reati procedibili ex officio, -e’ GLYPH C Ld . IC appiicabile retroattivarnente si rimanda a: Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 marzo 2023, n. 12179, rv 284825).
Si rileva, altresì, che neppure è in contestazione che la Società Ferrovie calabroRAGIONE_SOCIALE sia impresa che, in regi,* di concessione, gestisce il servizio dì trasporto pubblico di cose e persone all’interno di un dato ambito territoriale nazionale; ciò che è stato contestato dal ricorrente è, per ripetere il passo della sentenza specificamente oggetto di impugnazione da parte della Procura generale, la correttezza giuridica del rilievo “che comunque non potrebbe configurarsi (la aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis cod. pen. ndr) in quanto si tratta di aggravante riguardante i furti aventi ad oggetto materiale sottratto ad infrastrutture destinate alla erogazione di servizi di trasporto, non potendosi nel caso di specie ritenere come infrastrutture gli autobus che vanno inquadrati nel novero dei beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività di trasporto in quanto non costituiscono strutture fisse destinate alla gestione del servizio”.
Ritiene il Collegio che l’interpretazione, di carattere fortemente restrittivo, operata da parte della Corte territoriale calabrese della espressione “infrastrutture”, sostanzialmente ritenuta equivalente a quella di “strutture fis ,-” (quindi lirnitzt, di fntto, GLYPH narti di hni immnhili GLYPH fi rtn crsirs previa la loro “mobilitazione”) non risulta logicamente correlata allo scopo
della norma, che è, all’evidenza, quello di meglio tutelare, attraverso l’inasprimento della sanzione comminata per il caso di condotte che lo rendano meno efficiente, la corretta, puntuale e costante erogazione di un servizio pubblico.
Tale esigenza, ritenuta in sede di politica legislativa preminente, entra chiaramente in giuoco ogni qual volta la erogazione del servizio in questione sia resa, se non impossibile quanto meno, più difficoltosa attraverso la sottrazione di beni che siano strettamente funzionali ad essa; a tale riguardo deve ritenersi che costituisce dato non significativo che si tratti di beni mobil ovvero che si tratti di parti rimosse dalla loro sede di beni immobili.
Data questa premessa, non vi è dubbio che la sottrazione del carburante presente nei serbatoi degli automezzi adibiti al trasporto di persone in regime di conc. , ssione .rnministrativf sì rhe si pr. , snti difficoitos” (non foss’altro che per la esigenza di ricostituire la provvista di combustibil disponibile allo scopo) lo svolgimento del servizio pubblico in questione, rendendo concreta la esigenza di apprestare ad esso una più intensa tutela attraverso il rr,aggiore rigore sanzionatorio chic costituisce la ratio posta al base della ricorrenza della ipotesi aggravata.t.4~ tgiltAnO’ste-roGICt.0″^ 4 {PC eyk,s,e3kz , 2k oct Qv.34-
Nei termini che pPecede la sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente all’avvenuto proscioglimento di COGNOME NOME Lucio, COGNOME NOME COGNOME e di COGNOME NOME quanto ai reati sub nn. 69) e 70) loro rispettivamente ascritti.
Venendo, a questo punto alle impugnazioni presentate dagli imputati, e prendendo le mosse da quella svolta da NOME COGNOME osserva il Collegio che, essendo la stessa articolata in relazione alla pretesa mancata applicazione del principio della estensione degli effetti della impugnazione penale anche nei confronti dell’imputato concorrente non impugnante (al COGNOME era stata ascritta in concorso con la COGNOME l’ipotesi delittuosa in relazione alla quale l stessa era stata prosciolta per mancanza di querela), l’avvenuto accoglimento della impugnazione presentata dalla Procura generale, avente ad oggetto proprio il proscioglirnento della COGNOME, rende vano il ricorso ora in esame, che deve, pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su di un presupposto fallace, senza che ciò comporti la esigenza di prendere posizione in ordine alla tematica, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, relativa alla astratta applicabilità dell’art. 587 cod. proc. pen. in favore di colui che abb definito il proprio processo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (nel sens
della applicabilità della norma, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 dicembre 2028, n. 55001, rv 274213; Corte di cassazione, Sezione I penale, 22 gennaio 2014, n. 2940, rv 258393; in senso opposto, stante la definizione in qualche modo negoziale del procedimento, come tale – essendo espressione della volontà dell’imputato rinunziante ai motivi di impugnazione, tanto più ove a tale rinunzia abbia corrisposto una mitigazione del trattamento sanzionatorio – insensibile alle eventuali vicende dei giudizi riguardanti i concorrenti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 22 aprile 2013, n. 18351, rv 254800; Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 dicembre 2006, n. 39948, rv 235547; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 dicembre 2001, n. 43662, rv 220581).
Passando al ricorso di NOME NOMECOGNOME si osserva che l’argomento in esso CiO ° che il concorrc.nte nini r-nto suh n. 8)liii corit.stnto, ta! , COGNOME NOMECOGNOME è stato assolto con la dichiarata formula della insussistenza del fatto, non ha pregio, posto che, dall’esame della sentenza emerge con chiarezza che, ad onta della formula utilizzata in dispositivo da parte della Corte catanzarese, COGNOME è stato assolto “per non erv’Cr COMMeSSO fatto”, motivazione questa che, di per sé, non consente alcuna automatica estensione della decisione ad altri soggetti coimputati.
Il ricorso di COGNOME è chiaramente inammissibile, ove si rifletta sul dato, emergente oltre che dalla motivazione della sentenza impugnata anche dallo stesso ricorso ora in esame, che il COGNOME aveva espressamente rinunziato ai motivi di impugnazione attinenti alla avvenuta affermazione della sua responsabilità; da ciò discende la inammissibilità delle ragioni impugnatorie ora evocate di fronte a questa Corte di legittimità.
Con riferimento alla impugnazione svolta dal ricorrente NOME COGNOME se ne rileva la manifesta infondatezza; essa è sviluppata con rifarinnanfa nlla no inlificahilifa rialln ci ta arlaciana alla irte-A-cuci criminaca · li GLYPH 1111,…l.k/ GLYPH 1.4 1,1 GLYPH I III I 1.4 . GLYPH u contestata sub n. 35) dell’editto accusatorio in termini di mera connivenza, come tale non punibile; tanto premesso, considerato che secondo uno schema interpretativo più volte seguito da questa Corte, ed ora condiviso, il termine cl – ie separa l’ipotesi della connivenza ci ,a quello del concorso è dato dal fatto che il soggetto connivente osserva una condotta merannente omissiva, assistendo passivamente alla consumazione del reato, laddove è caratteristica del concorso una condotta positivamente attiva, anche se solamente agevolatine e valevole a garaiiiire di Oinre0 utha cerld siLurezza nella realizzazione dell’illecito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 gennaio
2025, n. 544, rv 287403; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 dicembre 2020, n. 34754, rv 280244), del tutto plausibilmente la Corte di Catanzaro ha escluso che il comportamento del ricorrente, il quale ha accompagnato COGNOME NOME in una lunga trasferta dalla Calabria sino a Milano per perfezionare la cessione di circa 5 kg di cocaina, possa essere interpretato in termini di sola connivenza.
Parzialmente fondato è invece il ricorso di COGNOME NOME.
Non lo sono, tuttavia, i motivi primo e secondo del suo ricorso; entrambi, infatti, coinvolgono aspetti di carattere rivalutativo, afferenti alla interpretazione che è stata fatta nel corso dei due gradi di merito degli elementi istruttori assunti nel corso delle indagini preliminari (elementi oggetto di immediata valutazione stante la scelta operata dagli imputati del rito abbreviato), non deducibili di fronte a questa Corte di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata la mancata qualificazione del reato a lui contestato, descritto sub n. 62) del complessivo capo di impnt>7ion.-, ontro il pnrndigrnn normative di cnin! crimm 5 de!!’nd. TR ded dPR n. 309 del 1990; si tratta di doglianza priva di pregio atteso che la stessa si basa – ai fini della esclusione della non modestissima entità ponderale della sostanza stupefacente oggetto di cessione da parte del Gaiati – sulla coI testazione della valutazione degli elementi probatori che avevano, invece, condotto i giudici del merito ad escludere che la quantità di sostanza stupefacente oggetto della intervenuta cessione avesse un valore di solo 350,00 euri; la inammissibilità di siffatta contestazione, afferendo essa ad aspetti di merito esulai – iti rispetto ai giudizio di la censura ora in esame.
Momentaneamente accantonato il quarto motivo di impugnazione, si rileva che il quinto, afferente al vizio di motivazione che inficerebbe la legittimità della sentenza impugnata in punto di esclusione delle attenuanti generiche in favore dell’imputato, è manifestamente infondato; infatti, per un verso i giudici del merito hanno ritenuto – congruamente applicando il criterio della valutazione della vita anteatta ai fini dell’eventuale riconoscimento in favore dell’imputato della nneritevolezza del beneficio de quo costituire un fattore a ciò ostativo il fatto che a carico del COGNOME vi fossero dei precedenti penali, e, per altro verso, il ricorrente non ha evidenziato altri elementi, questa volta positivi, che avrebbero potuto controbilanciare i dati evidenziati dai giudici del merito e da questi innnnotivatamente trascurati.
Fondato è, viceversa, il quarto motivo di impugnazione, avente ad oggetto la sussistenza a carico del prevenuto, della aggravante della recidiva.
Invero, come segnalato in sede di ricorso per cassazione, la difesa del prevenuto aveva articolato, alle pagine 16 e 17 dell’atto contenente il easinrn. I In ry-Infi,n ci i irrini in on,inon as ,, ,errh. LÀ II GLYPH LI V GLYPH ta GLYPH è I GLYPH ytIu GLYPH 1,41 1,1111., LA l! V rilevanza sintomatica dei precedenti penali gravanti sul ricorrente ai fini dell’avvenuta dichiarazione della sussistenza della aggravante in questione. ‘a
Tale motivo di impugnazione non solo non è stato esaminato dalla Corte territoriale, ma la ragione di tale mancato esame è stata ricondotta alla erronea affermazione che la questione non era stata devoluta di fronte alla Corte stessa.
Siffatta GLYPH carenza GLYPH motivazionale GLYPH (non GLYPH colmabile attraverso GLYPH la valorizzazione operata in sede di merito dei precedenti penali gravanti sul gelati ai fini della esclusione del beneficio delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni non necessariamente coincidenti) integra, pertanto, oltre alla violazione di legge per non avere la Corte distrettuale esaminato tutte le censure alla sentenza di primo grado sottoposte alla sua attenzione, anche il vizio di omessa motivazione su di un punto controverso (ancorché limitato nella sua rilevanza in quanto riferito esclusivamente alla sussistenza degli estremi della ricordata aggravante) potenzialmente decisivo (nei limiti dianzi indicati) di una delle censure formulate avverso la sentenza di primo grado.
Entro tali limiti la sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata, con rinvio rl IFr ,.. .zione dr:11a rode di pr.) ,,, !io di rntanzaro che si esprimerà sulla doglianza a suo tempo presentata dalla difesa del COGNOME in ordine alla sussistenza o meno della recidiva a carico di quello contestata.
Nel resto, come segnalato, il ricorso di Gelati NOME deve essere dichiarato inammissibile, così come, questa volta integralmente, debbono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni dianzi esposte i ricorsi di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME PietroCOGNOME i quali vanno condannati, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Annulla, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Andrea Lucio e COGNOME PaolaCOGNOME limitatamente
al reato di cui al capo n. 69) e nei confronti di COGNOME NOME COGNOME relativamente ai reati di cui ai capi nn. 69) e 70), con rinvio per nuovo
giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Catanzaro, dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME NOMECOGNOME Ponzo Romano e NOMECOGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presi nte