Furto Aggravato Bicicletta: Quando Scatta l’Aggravante?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12837/2024, è tornata a pronunciarsi su un caso di furto aggravato bicicletta, offrendo chiarimenti cruciali sulla circostanza dell’esposizione a pubblica fede. Questa decisione ribadisce un principio consolidato, sottolineando come anche una sosta temporanea e necessaria possa configurare l’aggravante, con importanti conseguenze sulla pena. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Il Furto della Bicicletta Parcheggiata
Il caso ha origine dalla condanna di una donna per il furto di una bicicletta. La vittima aveva parcheggiato il proprio veicolo sulla pubblica via, all’esterno di un’agenzia immobiliare, per il tempo strettamente necessario a usufruire del servizio all’interno dei locali. La difesa dell’imputata ha tentato di contestare la condanna in appello e, successivamente, in Cassazione, sostenendo principalmente due argomenti: l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede e la sproporzione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Furto Aggravato Bicicletta
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili e confermando, di fatto, la decisione dei giudici di merito. La disamina si è concentrata sui due punti nodali sollevati dalla difesa.
La Nozione di Esposizione a Pubblica Fede
Il primo motivo di ricorso, relativo all’aggravante, è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, in tema di reati contro il patrimonio, l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale sussiste pienamente nel caso di furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via.
La Corte ha specificato che la bicicletta deve considerarsi esposta alla pubblica fede per necessità, e non per consuetudine, quando il proprietario la lascia per una sosta momentanea. Nel caso di specie, la vittima si era fermata per un’esigenza specifica e di breve durata, affidando implicitamente il proprio bene al rispetto della collettività. Non si è trattato, quindi, di un abbandono del veicolo, ma di una necessità contingente.
La Valutazione della Pena
Anche il secondo motivo, riguardante la presunta eccessività della sanzione, è stato respinto. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, esercitata nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo), non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e non illogica. Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione congrua per la pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il concetto di ‘necessità’ nell’esposizione a pubblica fede viene interpretato in senso ampio: non è necessario trovarsi in una situazione di emergenza, ma è sufficiente che il proprietario sia costretto dalle circostanze della vita quotidiana a lasciare il bene incustodito per un breve periodo. Parcheggiare la bicicletta per entrare in un ufficio o in un negozio rientra perfettamente in questa casistica.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come i motivi di ricorso fossero mere ‘doglianze in fatto’, ovvero un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dai giudici di primo e secondo grado, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, il furto di una bicicletta lasciata temporaneamente in strada è quasi sempre un furto aggravato bicicletta ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p., poiché la sosta è dettata da una necessità. Ciò comporta un trattamento sanzionatorio più severo. In secondo luogo, contestare l’entità della pena in Cassazione è un’impresa ardua: se il giudice di merito ha motivato la sua scelta in modo logico e congruo, facendo riferimento a elementi concreti, la sua valutazione è insindacabile. La decisione si traduce quindi nella condanna definitiva dell’imputata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando il furto di una bicicletta parcheggiata in strada è considerato aggravato?
Secondo la sentenza, il furto è aggravato quando la bicicletta viene parcheggiata sulla pubblica via per necessità legata a una sosta momentanea. Questa situazione integra la circostanza dell’esposizione a pubblica fede, in quanto il proprietario è costretto ad affidare il bene al rispetto altrui.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena inflitta per un reato?
Generalmente no. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice è assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. In questo caso, i motivi sono stati giudicati come mere lamentele sui fatti o manifestamente infondati, portando al rigetto del ricorso e alla condanna dell’imputata al pagamento delle spese e di una multa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42170/2023
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede, non è consentito in questa Sede in quanto costituito da mere doglianze in fatto, prive di confronto con la motivazione della Corte di merito, ed è – inoltre – manifestamente infondato, posto che “in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada” (Sez. 5 n. 17604 del 13/01/2020,Rv. 279343).
D’altronde, come anche chiarito dal giudice di merito, la persona offesa aveva parcheggiato la propria bicicletta, fuori dall’Agenzia immobiliare, per il tempo necessario di intrattenimento all’interno del pubblico servizio, senza che possa ravvisarsi una sorta di abbandono del veicolo;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando – in particolare – l’irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alla condotta, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.