Furto aggravato: quando la bicicletta nel condominio è considerata esposta alla pubblica fede
Il tema del furto aggravato in contesti condominiali è spesso oggetto di dibattito. Lasciare una bicicletta nel vano scala è una prassi comune, ma quali sono le conseguenze legali se viene rubata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sull’applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, anche in luoghi apparentemente protetti come gli spazi comuni di un edificio.
I Fatti del Caso: Il Furto delle Biciclette nel Vano Scala
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce per il furto di due biciclette. Il reato era stato commesso all’interno del vano scala di un condominio. La Corte territoriale aveva rideterminato la pena in due anni e venti giorni di reclusione, oltre a una multa, riconoscendo la continuazione con un altro reato precedentemente giudicato e confermando la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 7, del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.
L’Aggravante Contestata e il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo un’errata applicazione della suddetta aggravante. La difesa argomentava che un’area condominiale non potesse essere considerata un luogo di ‘pubblica fede’, contestando così la qualificazione del furto aggravato. L’obiettivo del ricorso era ottenere una derubricazione del reato a furto semplice, con una conseguente riduzione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sul Furto Aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettandolo e confermando la decisione dei giudici di merito. Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che offre chiarimenti fondamentali sulla nozione di ‘esposizione alla pubblica fede’.
La Nozione di Esposizione alla Pubblica Fede
Secondo la Corte, per escludere l’aggravante non è sufficiente che l’accesso al luogo dove si trova il bene sia limitato o non completamente libero. Ciò che rileva è l’assenza di una custodia ‘diretta e continua’ da parte del proprietario o di un addetto alla vigilanza. Un bene si considera esposto alla pubblica fede quando il proprietario, per necessità o consuetudine, lo lascia in un luogo senza sorvegliarlo costantemente, affidandosi di fatto al senso di rispetto della collettività.
L’Irrilevanza dell’Accesso non Libero
I giudici hanno specificato che il vano scala condominiale, pur essendo uno spazio privato, è un luogo percorribile da chiunque possa avervi accesso (residenti, visitatori, addetti alle pulizie, postini, ecc.). Le due biciclette, parcheggiate in tale area, non erano sotto la continua e diretta sorveglianza dei proprietari. Di conseguenza, erano esposte alla pubblica fede, integrando pienamente i requisiti del furto aggravato. La Corte ha richiamato precedenti sentenze che avevano applicato lo stesso principio anche a casi di furto su un pianerottolo condominiale.
Le Conclusioni: La Decisione della Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia ribadisce un principio chiave: la protezione offerta da un’area condominiale non è di per sé sufficiente a escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede se manca una vigilanza costante e diretta sul bene. Un monito importante per chiunque consideri sicuri gli spazi comuni del proprio edificio.
Quando un bene si considera ‘esposto alla pubblica fede’ ai fini del furto aggravato?
Un bene si considera esposto alla pubblica fede quando non è soggetto a una custodia diretta e continua da parte del proprietario o di un addetto alla vigilanza, anche se si trova in un luogo il cui accesso non è completamente libero.
Il furto di un oggetto in un vano scala condominiale è sempre un furto aggravato?
Sì, secondo l’orientamento della Cassazione confermato in questa ordinanza. Se l’oggetto, come una bicicletta, è parcheggiato in un’area comune come il vano scala e non è costantemente sorvegliato, il reato è qualificato come furto aggravato perché il bene è considerato esposto alla pubblica fede.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa in data 6 settembre 2023 dal locale Tribunale, riconosciuta la continuazione tra il reato più grave per cui si procede e quello giudicato con sentenza da Tribunale di Lecce in data 22 settembre 2022, ha rideterminato la pena all’imputato COGNOME NOME nella misura di anni due, giorni venti di reclusione e euro 1066 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen commesso in Lecce il 16 gennaio 2020. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all’errata applicazione d ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corret applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai finì dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. p è necessario l’esercizio di una diretta e continua custodia sul bene da parte del proprietario o dell’addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l’accesso a luogo non sia libero (cfr. Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv. 286317 -01, sez. 5 n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 01; sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Rv. 259870 – 01). I giudici di merito hanno quindi considerato che le due biciclette erano parcheggiate all’interno del vano scala condominiale e quindi esposte alla pubblica fede, essendo il vano condominiale luogo percorribile da chiunque possa averne accesso e certamente non sottoposto alla continua sorveglianza da parte dei proprietari o addetti all vigilanza (cfr. Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv. 286317 -01, cit., riferita prop al caso di un pianerottolo di condominio).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, pe legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consiglie estensore idente