Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51464 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51464 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità di COGNOME NOME per il reato cui agli artt. 624, 625 n.2 cod p riducendo la pena inflitta a mesi di otto di reclusione. Al COGNOME era stato contest che, dopo aver ricevuto il rifornimento di benzina per un quantitativo corrispondente a 25 euro, si allontanava in auto dal distributore di carburante senza pagare il dovuto. All’imputato era stata contestata l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento perché, dopo aver ricevuto il rifornimento di carburante, aveva consegnato all’addetto una carta bancomat contraffatta, riuscendo così ad allontanarsi mentre l’addetto al rifornimento tentava di eseguire le operazioni elettroniche di pagamento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, per i seguenti motivi.
Con il primo, lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Alla luce dell novella legislativa di cui al d.lgs.150/122, che ha previsto la perseguibilità a quere dei furti monoaggravati, doveva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, mancando un valido atto di querela. Inoltre, la sentenza impugnata aveva violato il principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, attenendosi ad un compendio probatorio del tutto incerto, basato sul riconoscimento fotografico da parte della persona offesa non sottoposto ad un accurato vaglio di attendibilità.
Con il secondo motivo, contesta la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, attesa la grossonalità dello strumento utilizzato.
Con il terzo motivo, deduce il ricorrente vizio di violazione di legge in ordine al qualificazione del reato come furto aggravato e non come insolvenza fraudolenta.
Con il quarto motivo, si duole della applicazione della recidiva, in quanto il fa verificatosi, di minima gravità, non era idoneo a rafforzare il giudizio di aumento dell proclività a delinquere.
Con il quinto e sesto motivo, si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della eccessività della pena inflitta.
Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 8
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con il quale si deduce la mancanza di una valida querela nonchè la violazione del principio dell’aldilà del ragionevole dubbio in ordine alla valutazione compendio probatorio da parte dei giudici di merito, è manifestamente infondato. Risulta infatti una rituale denuncia – querela presentata dal titolare della stazio rifornimento di carburante ove il COGNOME ha commesso il fatto (foglio 14 del fasci processuale di primo grado, consultato attesa la natura processuale dell’eccezione).
Quanto al dedotto vizio di motivazione COGNOME e alla lamentata violazione del principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, va innanzi tutto ricordato che si verte in ipot “doppia conforme”, ove l’obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso argomentativo coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. E va altresì rimarcato che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulti colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”, non può essere utilizzato, nel giudizio legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del f emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbi individuato gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta posti a base d condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dall prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutt congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). Ciò posto, deve sottolinearsi che è del tutto inconsistente il riferimento alla mancanza di valore probatorio del riconosciment fotografico dell’imputato: risulta infatti dal compendio motivazionale delle sentenze primo e secondo grado che il riconoscimento è stato operato dalla persona offesa che aveva subito il furto e che ha reso una deposizione giudicata coerente, lineare credibile: sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la persona offesa aveva l’imputato qualche giorno prima dell’avvenuto riconoscimento e lo aveva pure inseguito nell’immediatezza del fatto. Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. pro pen. non si applicano infatti alle dichiarazioni della persona offesa, le quali poss essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, del credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Stesse considerazioni valgono per il riconoscimento effettuato dagli operanti di PG, giudicato attendibile con motivazione incensurabile in quanto coerente e non manifestamente illogica (sez.2, n. 42041 del 27/6/2019, Impolito, Rv.277013),ed atteso il tenore delle critiche opposte, riguardanti la irritualità del riconoscime quanto non eseguito mediante foto di raffronto, circostanza puntualmente smentita dalla Corte territoriale che ha osservato, sul punto, come ” la metodologia indicata dal difesa come idonea – verificazione delle foto di raffronto, previa descrizione dei sogge identificati – è stata eseguita nel caso di specie”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sono parimenti manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, citata nella sentenza impugnata, ha qualificato co delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non come insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca . di benzina presso un distributore ad erogazione
automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo s realizza uno spossessamento “invito domino”( Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, Rv. 257243 – 01 ; Sez. 5 n. 3018 del 09/10/2019 , Rv. 278148 – 01). E’ pienamente congrua, inoltre, la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla de grossolanità del falso della carta di credito offerta in pagamento: le argomentazion evidenziano la piena idoneità del mezzo a ingannare la persona offesa, attesa la repentinità della fuga dell’imputato subito dopo aver consegnato la carta, che usualmente viene immediatamente adoperata senza essere esaminata dal destinatario del pagamento (cosa di fatto avvenuta).
Anche i motivi in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale ordine COGNOME alla COGNOME ritenuta COGNOME applicazione COGNOME della COGNOME recidiva, COGNOME con COGNOME particolare COGNOME riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Parimenti in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità è il giud espresso dai giudici di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generich Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficien solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME Rv. 270986 COGNOME -01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01). Nel caso di specie la Corte territoriale sottolinea COGNOME elementi di segno negativo, quali le modalità della condotta, senza che detta motivazione risulti configgente con i principi sopr evidenziati, né tantomeno manifestamente incongrua o illogica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del tutto generico, e pertanto inammissibile, il motivo sul trattamento sanzionatorio, cui il ricorrente lamenta in modo aspecifico, la “eccessività” . Sul punto, va ino ricordato che la motivazione della Corte territoriale è pienamente conforme ai consolidati principi in tema di dosimetria della pena, per cui la graduazione rien nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbl motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invec necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243- 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06 Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la pena inflitta, pari a mesi otto di re al di sotto del medio edittale.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Segue per legge la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 novembre 2023