Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di furto monoaggravato ai sensi dell’art. 625, n. 6, cod. pen. ai danni di NOME COGNOME (fatto del 14.12.2012).
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando quanto segue.
Mancanza di motivazione, non avendo la Corte territoriale dato risposta alle conclusioni scritte difensive, con le quali si poneva il problema della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati nel reato di cui all’art. 647 cod. pen.
II) Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, non essendo stato considerato che in mancanza di un aumento di pena la recidiva poteva essere non considerata ai fini dell’estinzione del reato per prescrizione.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62bis e 133 cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha valutato tutti i rilievi proposti in sede di conclusioni scritte difensive, disattendendoli con motivazione adeguata ed esaustiva.
4.1. Quanto alla richiesta di derubricazione del reato di furto in quello (abrogato) di appropriazione di cose smarrite ex art. 647 cod. pen., i giudici di appello hanno logicamente replicato che dalla semplice visione del filmato era possibile evincere che l’imputato si era appropriato di beni momentaneamente lasciati dal titolare nell’area di servizio, nella consapevolezza della appartenenza a terzi di quanto appreso, così integrando il reato di furto.
4.2. Quanto alla recidiva, è appena il caso di rilevare che tale circostanza aggravante è stata applicata e bilanciata con le riconosciute circostanze attenuanti, sicché della stessa deve tenersi conto ai fini del calcolo della prescrizione, pacificamente non ancora maturata.
4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti è frutto di una ponderata e non arbitraria
valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione, che ha tenuto conto della facilità con la quale i prevenuti si sono determinati al delitto.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 novembre 2022
Il Consiglie estensore
Il Presidente