Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME in PERU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, resa in data 25/06/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di furto aggravato ( artt. 624 – 625 nn. 6 cod. pen.) per essersi impossessato, in concorso con due persone rimaste ignote, di uno zainetto e di una borsa sottratti ai legittimi proprietari, che li avevano lasciati sui divanetti all’interno della hall di un albergo.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduc avvocato NOME COGNOME, la quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 110 – 624 cod. pen.e correlati vizi d motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al giudizio di responsabili dell’imputato. Si evidenzia come la Corte di appello abbia individuato il contributo concorsua del ricorrente, rispetto agli esecutori materiali dei furti, rimasti ignoti, nell’avere egli “c ad individuare i beni da sottrarre”, in realtà, dalla stessa motivazione, emerge come egli si limitato a tenere un contegno passivo e del tutto neutro, risultando, invece, che i beni siano st individuati dagli altri concorrenti ( in specie, il soggetto, ripreso dalle videocamere, e in come “X”, nella sentenza impugnata).
2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 625 co. 1 n. 6 cod. pen. e correl vizi della motivazione in merito alla configurabilità della circostanza aggravante. Premesso ch la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 6 cod. pen. era stata contestata dal Pubbl Ministero nel corso dell’istruttoria dibattimentale, per essere stato il “fatto commesso su bagaglio di viaggiatori in albergo”, se ne ritiene la insussistenza, alla luce degli approdi giurisprudenzial evocati in ricorso, a tenore dei quali l’aggravamento sanzioNOMErio è correlato alla particol vulnerabilità delle persone che si trovino “in transito”, laddove, nel caso di specie, le due vi erano giunte nell’albergo per partecipare a un meeting aziendale, e i furti sono avvenuti a distanza di ore dal loro arrivo e dal momento in cui le rispettive borse erano state lasci incustodite. Le due vittime non possono, pertanto, definirsi viaggiatori, a nulla rilevando c furto sia stato commesso all’interno di un hotel ( Rv. 278789). Conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto di querela, esclusa la predetta circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.E’ manifestamente infondato il primo motivo, che si risolve in deduzioni che attingono inammissibilmente, il merito, contestando la valutazione che ne ha dato, con motivazione affatto illogica o irragionevole, la Corte di appello, e perseguendo una rivalutazione delle prove che no è consentita al Giudice di legittimità. Omette il ricorrente di confrontarsi – e in tal senso i risulta afflitto da irrimediabile genericità – con gli argomenti utilizzati dalla sentenza im
che si fonda, per l’affermazione di responsabilità, sulle immagini catturate dai sistemi di vide sorveglianza, sostanzialmente incontestat , che la univoca finalità delle condotte, del ricorrente e dei complici, rimasti ignoti, di sottrazione dei bagagli a clienti di ur albergo. Il ric infatti, si trovava, insieme agli altri due coautori, nella hall dell’albergo, senza ragionevole motivo, tenendo un atteggiamento tale da attirare l’attenzione e da far insorgere sospetti ne personale dell’Hotel; egli, inoltre, come mostrano le videocamere, si scambiava segni di intesa con i due autori materiali dei furti, e indicava ai complici i bagagli da sottrarre.
1.1. In assenza di una plausibile spiegazione alternativa, correttamente la Corte di appello h ravviato in tali comportamenti la compartecipazione da parte di più soggetti, e individuato contributo causale e consapevole del ricorrente, giacchè cye, ai fini della configurabilità de fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsu assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la co di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua cond idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reat perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; con?. Sez. 4, n. 4333 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 – , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, come osservato correttamente dalla Corte territoriale, ricorrente ha dimostrato, con la sua condotta, di essere pienamente consapevole dell’azione furtiva materialmente attuata dai correi, rimasti sconosciuti, alla quale ha aderito dando “supporto morale, controllando e verificando la situazione onde consentire ai correi impadronirs della refurtiva così certamente rafforzando i loro propositi criminosi”; egli ha tenuto, quindi, una condotta idonea a integrare la sua responsabilità concorsuale. 2. Parimenti infondato il secondo motivo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La fattispecie circostanziale ex art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen (il cui fondamento è individuato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nella minorata possibilità, da parte viaggiatore, di rivolgere costantemente la propria attenzione alla cosa che porta con sé: cfr. Se 2, n. 538 del 21/04/1971 – dep. 29/01/1972, Palma, Rv. 119983) prevede, quale soggetto passivo del reato aggravato, il “viaggiatore” (ossia colui che è in viaggio o in una sosta d stesso: cfr. Sez. 2, n. 902 del 14/04/1970 – dep. 17/03/1971, COGNOME, Rv. 117178) e, quale oggetto materiale della condotta, il suo “bagaglio” (ossia, tutto ciò che il viaggiatore port sé, senza custodirlo sulla propria persona: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 4017 del 21/01/1972 dep. 07/06/1972, COGNOME, Rv. 121261; Sez. 2, n. 2063 del 22/10/1971 – dep. 04/04/1972, Lucca, Rv. 120652): requisiti, questi, la cui sussistenza nel caso concreto deve formare oggett
di congrua motivazione (Sez. 5, n. 9132 del 15/06/1999 – dep. 16/07/1999, COGNOME, Rv. 213929). Il locus commissi delicti è individuato dalla tassativa elencazione dettata dall’art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen.. Dunque, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante, è necessario che la persona offesa rivesta la qualità di viaggiatore e che la res sottr tta sia qualificabile come bagaglio (cfr. Sez. 2, n. 8847 del 12/05/1991 – dep. 05/09/1991, COGNOME Rv. 188127) e che il fatto avvenga in uno dei luoghi indicati tassativamnte dalla norma. ( Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269641, Conf. Rv. 269641)
2.1. Tutti tali requisiti sono rinvenibili nella fattispecie in esame:
-le persone offese si erano spostate da un luogo all’altro giungendo in albergo, dove non alloggiavano, ma erano in una pausa del viaggio, che sarebbe ripreso al momento del ritorno presso il luogo di provenienza di ciascuno. In tema di furto, ai fini della configura dell’aggravante in parola, si qualifica “viaggiatore” anche colui che utilizzi per gli spostame proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l’entità della distanza percorsa o le ragi del percorso ma lo spostamento in sé ( Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Rv. 271428).
l’oggetto materiale sui cui è caduta la condotta furtiva deve essere considerato un “bagaglio” nozione con la quale ci si riferisce alle cose che il viaggiatore porta per le proprie neces comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla f del viaggio (Sez. 2, n. 2063 del 22/10/1971 (dep. 1972) Rv. 120652; Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Rv. 271428).
il fatto è avvenuto nella hall dell’albergo. Le borse che le vittime avevano portato con sé in tale spostamento non si trovavano al momento del fatto sulla persona della vittima, in quanto depositate negli ambienti dell’ albergo di comune frequentazione o accesso (Sez. 2, n. 653 del 17/03/1970 (dep. 1971 ) Rv. 116332; Sez. 5, n. 32830 del 25/05/2011,Rv. 250591).
3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022
Il Consigliere estensore