Furto aggravato auto: la borsa sul sedile fa scattare l’aggravante
Lasciare una borsa o un altro oggetto personale in auto, anche solo per poco tempo, può avere conseguenze legali più serie di quanto si pensi in caso di furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché il furto aggravato auto si configuri anche per beni che non fanno parte della dotazione del veicolo, consolidando un principio di grande rilevanza pratica. Analizziamo insieme la decisione per capire la logica dei giudici e le implicazioni per i cittadini.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto dall’Auto in Sosta
Il caso ha origine da un episodio avvenuto a Catania. Un individuo, dopo aver infranto il finestrino posteriore di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, tentava di sottrarre una borsa lasciata all’interno dell’abitacolo. L’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto, con l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’articolo 625, comma 1, n. 7 del codice penale. Questa norma prevede un aumento di pena quando il furto riguarda cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla “pubblica fede”, ovvero all’affidamento collettivo.
Il Ricorso in Cassazione: la contestazione dell’aggravante
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando proprio l’applicazione di tale aggravante. La tesi difensiva si basava sull’idea che una borsa, essendo un oggetto personale e non parte della dotazione del veicolo, non potesse considerarsi “esposta per necessità” alla pubblica fede solo perché lasciata all’interno di un’auto in sosta. In sostanza, si sosteneva che la protezione offerta dall’abitacolo, seppur violata, escludesse la condizione di affidamento al senso di onestà pubblica.
L’analisi della Cassazione sul furto aggravato auto
La Corte Suprema ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di furto aggravato auto.
L’interpretazione dell’esposizione alla pubblica fede
Il punto centrale della decisione è la definizione di “esposizione alla pubblica fede”. La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante, rientrano in questa categoria anche le cose che la vittima ha lasciato temporaneamente in un’autovettura parcheggiata su una strada pubblica. Questo vale “per necessità e consuetudine”, anche se non si tratta di componenti essenziali del veicolo (come autoradio o ruota di scorta).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un precedente specifico (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022). Secondo i giudici, parcheggiare un’auto sulla pubblica via comporta inevitabilmente un affidamento sulla correttezza dei terzi. L’abitacolo del veicolo non costituisce una difesa assoluta, ma solo un ostacolo relativo, la cui effrazione non esclude, ma anzi realizza, l’offesa alla fiducia collettiva. La scelta di lasciare un bene all’interno del veicolo è spesso dettata da una necessità (ad esempio, durante una breve sosta) o da una consuetudine sociale. Pertanto, chi infrange un finestrino per rubare un oggetto all’interno non commette un semplice furto, ma un furto aggravato, proprio perché viola quella fiducia che la vittima è stata costretta o abituata a riporre nella collettività.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la protezione legale dei beni non si ferma alla porta di casa. Qualsiasi oggetto lasciato in un’auto parcheggiata in un luogo pubblico è tutelato in modo rafforzato. Per i cittadini, la lezione è duplice: da un lato, è sempre prudente non lasciare oggetti di valore in vista; dall’altro, in caso di furto, è importante sapere che la legge riconosce una maggiore gravità del fatto, con conseguenze penali più severe per il colpevole. Questa decisione serve come monito e conferma che la violazione della proprietà privata all’interno di un veicolo è considerata un’offesa seria all’ordine sociale e alla fiducia reciproca.
Lasciare una borsa in un’auto parcheggiata in strada configura l’esposizione alla pubblica fede?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, anche gli oggetti personali lasciati temporaneamente in un’autovettura in sosta sulla pubblica via si considerano esposti “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede, facendo scattare la relativa circostanza aggravante in caso di furto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la questione sollevata era già stata risolta da una giurisprudenza consolidata e che le argomentazioni della difesa si basavano su una valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Cosa comporta, in pratica, l’applicazione della circostanza aggravante del furto di cose esposte alla pubblica fede?
L’applicazione di questa aggravante comporta un inasprimento della pena per il reato di furto. La pena prevista dal codice penale è significativamente più alta rispetto a quella del furto semplice, riflettendo la maggiore gravità del reato commesso ai danni di beni affidati alla fiducia collettiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14260 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. p rideterminando la pena (fatto commesso in Catania il 18 luglio 2022);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini della configurabilità dell’aggravante di all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903), come nel caso che occupa – in cui l’imputato, dopo aver infranto il cristallo dello sportello posteriore destro dell’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, aveva prelevava dall’abitacolo una borsa (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata) -, e, comunque, non consentito in questa sede, giacché affidato a doglianze interamente versate in fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente