Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3281 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALGERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che , all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato a pena di giustizia NOME COGNOME in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 3) e 7) cod.pen. ( capo 1), 73, comma 5, D.P.R. 309/90, così riqualificata la condotta originariamente ascritta ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90 (capo 2), 4 l.110/75 (capo 3).
Il procedimento ha tratto origine da una querela presentata da COGNOME NOME, il quale ha rappresentato di avere visto l’imputato, insieme ad altro soggetto non identificato, nell’atto di impossessarsi di beni all’interno della sua autovettura, parcheggiata e lasciata aperta sulla pubblica via. In particolare, l’imputato era stato notato accanto all ‘ autovettura della persona offesa, a torso nudo, mentre all’interno della stessa vettura era stata notata la presenza di altro soggetto; entrambi si erano dati alla fuga dopo il tentativo della persona offesa
di chiudere, dentro la vettura , il soggetto che vi si trovava all’interno ; COGNOME è stato rintracciato dalle forze dell’ordine , dopo circa mezz’ora , con addosso la somma di euro 2.900,00 corrispondente per importo, e taglio di banconote, alla somma indicata come sottratta dalla persona offesa, oltre che sostanza stupefacente pari a 64,2 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina.
NOME COGNOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge per errata applicazione della fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., ritenuta nella forma del reato consumato.
Deduce che, anche secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.U. n. 52117 del 17 luglio 2017), il continuo monitoraggio da parte della persona offesa sulla res , e l’impossibilità per l’imputato di utilizzare il bene di cui si sia appropriato, dovrebbe fare ritenere non superata la soglia del tentativo.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge penale per l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7) cod.pen. alla luce della dichiarazione resa dalla stessa persona offesa che aveva ammesso di avere lasciato l’autovettura parcheggiata e aperta, con la busta contenente i soldi nel cruscotto. Deduce, a tale proposito, la necessità che l’esposizione alla pubblica fede non sia intesa in senso assoluto bensì relativo, così da escludere la configurabilità della stessa aggravante nei casi in cui venga in rilievo un comportamento del soggetto passivo dettato da trascuratezza nella vigilanza sulla cosa o ispirato da maggiore comodità.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in reazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (capo 2) stante la mancanza di prova che la sostanza rinvenuta fosse effettivamente destinata allo spaccio.
2.4.Con quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al reato sub 2), per il quale la causa di non punibilità era stata invocata. Deduce l’erroneità del richiamo alla capacità a delinquere dell’imputato in quanto soggetto privo di precedenti penali; inoltre, la capacità a delinquere non potrebbe essere considerata quale autonomo parametro di valutazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., trattandosi di concetto diverso da quello di abitualità ed estraneo alla nozione di tenuità dell’offesa, incentrata sulla non gravità oggettiva del fatto.
2.4. Con quarto motivo denuncia mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 lettera D) cod. proc. pen., stante la mancata acquisizione della perizia tossicologica richiesta. Deduce che, in mancanza di tale accertamento, deve ritenersi insussistente la prova del raggiungimento della soglia di rilevanza penale.
2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge per l’eccessivo aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo 2).
2.6. Con sesto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste, peraltro, dallo stesso Pubblico ministero nelle sue conclusioni, tenuto conto delle condizioni economiche e personali de ll’ imputato, e dello stato di sua tossicodipendenza e dell’assenza di precedenti penali.
2.7. Con settimo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena deducendo l’inidoneità del requisito della mancanza di reddito a giustificare la concessione del beneficio anche in considerazione del richiamo apodittico effettuato al requisito della gravità del reato.
3.Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1.Il primo motivo, con il quale la difesa si duole del mancato superamento della soglia del tentativo in relazione al delitto di furto contestato al capo 1), è infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, che si muove dal piano argomentativo espresso dalle Sezioni Unite ( Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01) il momento consumativo del delitto di furto coincide con quello in cui la cosa – sottratta alla detenzione da parte dell’avente diritto – sia sottoposta ad un effettivo impossessamento ad opera del soggetto agente, il quale riesca ad instaurare sulla stessa una autonoma signoria, pur se cronologicamente limitata ( Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Rv. 288677 -01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 -01).
La stessa Corte territoriale ha ritenuto correttamente contestato il delitto di furto consumato evidenziando che l’imputato, dopo che la persona offesa lo aveva rincorso, è stato rintracciato dalle forze di polizia, a mezz’ora dal furto , mentre si aggirava, con fare sospetto, tra gli ombrelloni della spiaggia e tale intervallo temporale è stato ritenuto sufficiente a fare ritenere consolidata la disponibilità del bene sottratto in capo all’imputato. L ‘autore d el delitto non è rimasto sotto il costante controllo della persona offesa, dal momento dell’apprensione della res a quello dell’arresto , e ciò preclude la possibilità di qualificare il delitto di cui al primo capo come meramente tentato.
2.Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte, espresso con riferimento all’ipotesi
di furto di autovettura, sussiste l’aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell’ipotesi in cui la stessa non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto del veicolo (Sez. 7, n. 4721 del 18/1/24, non massinnata; Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 270122 – 01; Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269051 – 01; Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 – 01; Sez. 2, n. 10192 del 02/03/1977, COGNOME, Rv. 136633 – 01).
Tale esegesi va preferita a quella minoritaria, fatta propria da altre pronunce (Sez. 4, n. 21070 del 10/5/22, non massimata; Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, COGNOME, Rv. 269393 – 01), secondo cui il furto di un’autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza.
A tale proposito, premesso che l’aggravante è configurabile quando l’impossessamento risulti realizzato su res « esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede», va ribadito che nessun indicatore può indurre a ritenere che il parametro della “necessità” debba riguardare anche la mancata adozione di cautele da parte del proprietario per evitare la sottrazione del bene; l’eventuale trascuratezza del soggetto che parcheggia il veicolo nel chiuderlo o nell’assicurargli aliunde una protezione dagli assalti altrui non incide sulla “necessità” richiesta dal codice (Sez.5, n. 2364 del 16/10/2024,dep. 2025, Rv. 287411 -01). Piuttosto, assume rilievo preponderante l’esigenza di garantire al proprietario che deve temporaneamente e “necessariamente” recidere il normale rapporto di controllo sul bene (perché non può portarlo con sé) la possibilità di contare sul rispetto della proprietà altrui da parte degli altri consociati.
2.1. Anche rispetto al furto di cose lasciate all’interno del veicolo, non costituenti dotazione del medesimo, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. deve ritenersi, altresì, configurabile, essendo evocabile, anche rispetto a tali beni, il requisito della “necessità” come inesigibilità dell’amozione, ad ogni sosta, dei beni trasportati nell’autovettura, oltre che il requisito della “consuetudine”. Il Collegio intende dare seguito all’insegnamento di questa Corte secondo cui , ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine”
alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119, in cui la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella ” ratio ” dell’aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana; Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283903 – 01).
2.3.Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata risulta porsi nel solco delle superiori indicazioni ermeneutiche in quanto munita di motivazione adeguata e priva di illogicità, essendo stato evidenziato che la persona offesa si trovava in attesa dell’accettazione da parte della struttura alberghiera nella quale avrebbe dovuto trascorrere una vacanza e che si era allontanata solo momentaneamente con la famiglia, in attesa che gli venissero consegnate le chiavi della camera dell’albergo, non avendo a disposizione altro luogo in cui lasciare la propria autovettura.
3.Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha evidenziato che l’hashish, rinvenuto addosso all’imputato, ‘ era detenuto in più frammenti ( uno del peso di 34,6 grammi, un altro del peso di 27,5 grammi, altri frammenti del peso di 2,1 grammi), suscettibili, quindi, di essere immediatamente ceduti’ e che tale quantitativo ‘ non era compatibile con le sue condizioni economiche, in quanto, anche ad ammettere che egli svolgesse, in nero, l’indimostrata attività lavorativa di manovale, il reddito non sarebbe stato sufficiente a fare fronte a tutte le necessità della vita quotidiana e, nel contempo, ad acquistare quantitativi cospicui di sostanze stupefacenti, ancor meno per farne una scorta’ (pag.9).
La motivazione è logica e priva di contraddizioni e le censure espresse dalla difesa, che ha fatto riferimento ad un’ipotetica destinazione ad uso personale dello stupefacente, del tutto generiche.
4.È infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La struttura della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui l’ambito di applicazione dell’istituto è stato definito dal legislatore attraverso l’affidamento al giudice di una ponderazione rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza; la particolare tenuità del fatto può essere affermata a fronte di un comportamento che, pur corrispondente ad una fattispecie astratta
di reato, non appaia realmente offensivo dell’interesse protetto. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche della condotta successiva al reato.
Occorre, pertanto, una valutazione della gravità della condotta e del pericolo cagionato, ferma restando la necessità di operare un giudizio complessivo, che abbia riguardo anche al grado di colpevolezza, ovvero alla maggiore o minore intensità del dolo.
Venendo al caso in esame, la motivazione resa dalla Corte di Appello, al fine di escludere l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è logica ed immune da vizi giuridici, essendo stato dato rilievo al quantitativo di stupefacente detenuto, ritenuto per la sua oggettiva consistenza non tale da meritare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto oltre che all ‘ulteriore dato della concomitanza della condotta con altra manifestazione criminale, essendo stato l’imputato sorpreso ‘mentre commetteva contestualmente un reato contro il patrimonio, a conferma di una pervicace ricerca di profitti illeciti'( pag. 10) . La Corte territoriale ha dato, dunque, risalto alla coincidenza temporale fra le due condotte, collegandola anche ad una maggiore capacità a delinquere dell’imputato .
Anche se l’art. 131 bis cod. pen. non rinvia al parametro della capacità a delinquere del colpevole, nell’individuare i p resupposti cui ancorare il giudizio di particolare tenuità del fatto, dovendo la valutazione del fatto essere compiuta ai sensi dell’art. 133, comma 1, e non ai sensi dell’art. 133, comma 2, cod. pen., non è, tuttavia, individuabile alcun profilo di illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, né alcun profilo di violazione di legge, ben potendo nel parametro delle modalità della condotta essere fatta rientrare e valutata anche l’ipotesi di con comitanza temporale della condotta, per cui la causa di non punibilità sia invocata, con altra condotta illecita, trattandosi di circostanza che inerisce in definitiva ad una modalità comportamentale della stessa. Consegue l’infondatezza della censura.
Il quinto motivo con cui la difesa si duole della mancata esecuzione di una perizia tossicologica è inammissibile, in quanto generico, oltre che in contrasto con il dato relativo all’avvenuta esecuzione di perizia tossicologica sui narcotici in sequestro di cui ha dato atto la sentenza di primo grado ( pag.13)..
I noltre, ferma la diversa riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, e considerato che l’imputato non contesta la natura stupefacente della sostanza rinvenuta in suo possesso, deve rilevarsi la mancanza di interesse rispetto alla doglianza formulata.
Il sesto motivo, con cui la difesa si duole dell’eccessivo aumento di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado ha quantificato l’aumento di pena per il reato di cui al capo 2) nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa ‘in ragione del dato ponderale, comunque, cospicuo’ (pag.21) e la Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha evidenziato che la pena inflitta a titolo di continuazione risulta oggettiva e congrua, rispetto alla quantità, non certo infima, di stupefacente rinvenuto.
A fronte di tale pertinente e non manifestamente illogica motivazione, deve rilevarsi che gli aumenti di pena risultano disposti in misura effettivamente contenuta, cosicché è da escludere la ricorrenza del pericolo di incorrere in un cumulo materiale ‘camuffato’ (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
Sono altresì, infondati il settimo e ottavo motivo con cui la difesa si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’omessa motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La censura concernente l’apparenza della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto prescinde dal considerare che la valutazione compiuta dai giudici di merito è espressione di potere discrezionale il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, risultando censurabile nel giudizio di legittimità solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Orbene, le valutazioni della Corte d’appello, anche se concise, non possono dirsi apparenti o insufficienti avendo il Giudice distrettuale messo in luce la mancanza di elementi di segno positivo, oltre che evidenziato la pluralità di illeciti commessi nel medesimo arco temporale
dall’imputato e la neutralità del successivo contegno processuale, ‘connotato da una sostanziale negazione degli addebiti’ (pag. 11 della sentenza impugnata).
Quanto alla doglianza collegata al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputato, deve considerarsi che la motivazione espressa dalla Corte territoriale è esaustiva e priva di illogicità avendo evidenziato l’insussistenza di elementi su cui radicare una prognosi favorevole di non ricaduta nel reato, tenuto conto delle «allarmanti modalità della condotta, consistita nella contestuale commissione di più reati, funzionali al procacciamento di profitti illeciti» oltre che dell’assenza di radicamento dell’imputato nel territorio e della mancanza di una regolare e stabile fonte di reddito (pag.11). A fronte di tale motivazione, rispondente ai canoni di logicità ed esaustività, le ragioni opposte dalla difesa si pongono come doglianze assertive e prive di incisività.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME