Furto aggravato: l’aggravante sussiste anche se l’auto è aperta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia di furto aggravato: la negligenza del proprietario che lascia l’auto aperta non esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Questa decisione sottolinea come la necessità di parcheggiare in un luogo pubblico sia il fattore determinante, a prescindere dalle cautele adottate. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I fatti del caso e il percorso giudiziario
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo condannato in primo grado e in appello per il furto aggravato di un’autovettura. Inizialmente, l’accusa era di ricettazione, ma il reato è stato riqualificato in furto già durante il primo giudizio. La particolarità della vicenda risiedeva nelle modalità del furto: il proprietario del veicolo aveva ammesso di averlo lasciato parcheggiato in strada, aperto e con le chiavi inserite nel quadro.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali: l’errata applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 del codice penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il suo comportamento collaborativo.
La negligenza della vittima e il furto aggravato
Il primo motivo di ricorso si concentrava sull’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Secondo la difesa, poiché l’auto era stata lasciata aperta per scelta del proprietario e non per una reale necessità, non si poteva configurare tale circostanza. L’esposizione del bene, in altre parole, non sarebbe stata determinata da una condizione necessaria, ma da una palese negligenza.
Il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione nella decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che il suo comportamento collaborativo, consistito nell’ammettere il furto, avrebbe dovuto essere valutato positivamente come segnale di pentimento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno chiarito un principio consolidato: l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede si applica quando un bene si trova in un luogo pubblico per necessità. Nel caso di un’autovettura, la necessità consiste nel doverla parcheggiare sulla pubblica via. La Corte ha sottolineato che questa condizione di necessità non viene meno a causa della negligenza del proprietario. L’auto, parcheggiata per strada, era esposta per necessità alla fede pubblica a prescindere dal fatto che fosse stata chiusa a chiave o meno. Il ricorso, su questo punto, è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con questa logica, già espressa nella sentenza d’appello.
In merito al secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente escluso che l’ammissione del furto, a fronte di un’originaria accusa di ricettazione, potesse essere considerata un genuino “segnale di resipiscenza”. Inoltre, non erano emersi altri elementi positivi valutabili a favore dell’imputato e la pena inflitta era già di poco superiore al minimo previsto per il furto aggravato. Di conseguenza, il diniego delle attenuanti è stato ritenuto legittimo.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di diritto cruciale: la responsabilità penale per furto aggravato non è sminuita dalla condotta imprudente della persona offesa. Lasciare un veicolo aperto e con le chiavi inserite è certamente una negligenza, ma non elimina la necessità oggettiva di lasciare il bene in un luogo pubblico, che è il presupposto dell’aggravante. La decisione finale è stata quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Lasciare l’auto aperta con le chiavi inserite esclude l’aggravante del furto per esposizione alla pubblica fede?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aggravante sussiste perché la necessità deriva dal fatto stesso di parcheggiare il veicolo sulla pubblica via, indipendentemente dal fatto che sia stato chiuso a chiave o meno.
Confessare un furto quando si è accusati di ricettazione è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte, ammettere il furto in una situazione del genere non è considerato un ‘segnale di resipiscenza’ tale da giustificare automaticamente la concessione delle attenuanti, specialmente in assenza di altri elementi positivamente valutabili.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in data 11 ottobre 2017 dal Tribunale di Pisa in relazione ad un furto aggravato ex art. 625 n. 7 cod. pen. commesso in danno di NOME COGNOME cui fu sottratta l’autovettura targata TARGA_VEICOLO (il fatto contestato come violazione dell’art. 648 cod. pen è stato così diversamente qualificato già in primo grado).
Considerato che col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per essere stata ritenuta l’aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. in una situazione in cui, per espressa ammissione della persona offesa, l’auto era stata lasciata aperta e con le chiavi inserite con la conseguenza che l’esposizione alla pubblica fede non sarebbe stata determinata da necessità.
Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità; rilevato infatti che, così argomentando, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale l’auto era esposta per necessità alla pubblica fede perché era parcheggiata per strada e lo sarebbe stata, dunque, anche se fosse stata chiusa a chiave.
Rilevato che, col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche non ostante il comportamento collaborativo dell’imputato. Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto: in primo luogo, escludendo che potesse essere considerato quale «segnale di resipiscenza» l’aver ammesso il furto in presenza di una contestazione per ricettazione; in secondo luogo, osservando che non emergevano dagli atti elementi positivamente valutabili ai fini della applicazione dell’art. 62 bis cod. pen.; in terzo luogo, sottolineando che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previsto per il furto monoaggravato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento. delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 17 aprile 2024
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