Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 101 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 101 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 gennaio 2022, dopo aver rinnovato l’istruzione dibattimentale procedendo a nuovo esame del teste NOME COGNOME, la Corte di appello di Torino ha accolto in parte l’appello proposto dal Pubblico ministero conto la sentenza di assoluzione pronunciata il 31. ottobre 2019 dal Tribunale di Asti e ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del furto, aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 e 7 cod. pen., degli infissi esterni e interni, dei sanit della pavimentazione e di altre parti strutturali dell’immobile sito in Asti, INDIRIZZO, che era stato confiscato ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. a seguito di una condanna per ricettazione inflitta a NOME COGNOME con sentenza del G.u.p. di Asti del 20 gennaio 2015, irrevocabile il 22 settembre 2015. La Corte di appello ha ritenuto che potesse essere disapplicata la recidiva, ma non potessero essere applicate le circostanze attenuanti generiche e ha determinato la pena nella misura di anni tre, mesi tre di reclusione ed C 300,00 di multa. La sentenza di assoluzione è stata confermata nel resto.
Dalla sentenza emerge, e il dato non è controverso, che NOME COGNOME, proprietaria dell’immobile poi confiscato, è la sorella di NOME COGNOME, moglie di NOME. L’imputato viveva nell’immobile con la famiglia e, in data 10 febbraio 2016, quando l’Amministratore Giudiziario vi si recò per farselo consegnare, chiese un rinvio della consegna al fine di reperire una nuova abitazione per sé e i propri congiunti. Il fatto che fossero stati portati via dall’immobile, oltre agli arredi, anc parti strutturali dello stesso, fu accertato il 10 aprile 2016, quando la consegna ebbe luogo.
Contro la sentenza di condanna NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore articolandolo in due motivi.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. La difesa osserva che la Corte territoriale ha attribuito decisiva rilevanza alle dichiarazioni che l’imputato rese il 1° aprile 2016 all’Amministratore Giudiziario NOME COGNOME quando gli spiegò che aveva tolto dalla casa “quello che era suo”. La difesa sostiene che si tratta di dichiarazioni “de relato” la cui interpretazione non può essere disgiunta da quanto dichiarato in giudizio da COGNOME il quale ha sempre sostenuto di aver portato via dall’abitazione le proprie cose, ma ha negato di aver rimosso parti strutturali dell’immobile. Sarebbe stato dunque attribuito valore di confessione stragiudiziale all’interpretazione che un
testimone ha dato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato piuttosto che alle dichiarazioni stesse.
3.2 Con un secondo motivo, il difensore lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta esistente un’offesa all’interesse giuridico protetto dalla norma ancorché, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’immobile fosse risultato in larga parte abusivo e fosse destinato quindi alla demolizione. La difesa osserva che, ai sensi dell’art. 49 cod. pen, la punibilità è esclusa quando, «per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso». Sostiene che, poiché l’immobile era destinato alla demolizione, i beni asseritarnente sottratti erano per lo Stato, che ne era proprietario per effetto della confisca, del tutto privi di valore economico. Si duole che la Corte di appello non abbia considerato tale argomentazione difensiva e abbia solo posto in evidenza che i beni asportati avevano un valore, e proprio per questo furono sottratti. Rileva che l’applicabilità dell’art. 49 cod. pen. non deve essere valutata in ragione del valore del bene in quanto tale, ma in ragione del rapporto tra la lesione del bene giuridico tutelato e il valore che il bene ha per il proprietario.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Con riferimento al primo motivo si osserva che la Corte territoriale è pervenuta all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese, in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, dal teste COGNOME. Secondo quanto riferito in sentenza, il 1° aprile 2016, COGNOME parlò all’Amministratore Giudiziario «di ciò che aveva personalmente asportato» e, spiegando che erano cose che aveva collocato lui nell’immobile, si riferì inequivocabilmente «non già agli indumenti propri e a quelli dei propri familiari, e nemmeno alle stoviglie, bensì ai sanitari, alla cucina, all pavimentazione, agli infissi esterni ed interni, alle tegole del tetto» (pag. 5 dell motivazione). Alla luce di tali non equivoche dichiarazioni la Corte territoriale ha ritenuto che la tesi sostenuta dal Tribunale, secondo la quale COGNOME aveva detto di aver preso solo ciò che era suo (e, quindi, soltanto i beni mobili di sua proprietà) fosse frutto di un equivoco. La sentenza impugnata osserva in proposito che, come emerso con chiarezza dalla deposizione di COGNOME, COGNOME COGNOME
all’Amministratore Giudiziario «di essere stato lui ad asportare i beni in questione dall’abitazione» perché era stato lui ad averli installati.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l’affermazione della penale responsabilità non si fonda su dichiarazioni «de relato», ma trae argomenti da una testimonianza diretta. COGNOME, infatti, ha riferito ciò che gli fu detto da COGNOME (e lui direttamente ascoltò), e tale deposizione prova che COGNOME ha reso una sorta di “confessione stragiudiziale”. Per giungere alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato la Corte di appello ha valutato tale confessione . stragiudiziale unitamente ad altri dati di rilevanza indiziaria. Ha sottolineato infatti: che l’asportazione RAGIONE_SOCIALE parti strutturali dell’immobile avvenne tra il febbraio 2016 (quando COGNOME ottenne la proroga nella consegna) e il 10 aprile 2016 (data fissata per il rilascio dell’immobile) ma, inevitabilmente, dopo che COGNOME si era trasferito altrove, e quindi (come documentato da un contratto di locazione) non prima del 10 marzo 2016; che la asportazione RAGIONE_SOCIALE parti strutturali dell’immobile richiedeva tempo e lavoro, ma fu eseguita con «estrema rapidità»; che solo COGNOME sapeva di poter «agire indisturbato» (e quindi per tutto il tempo necessario) fino alla data stabilita per il rilascio.
Si tratta di motivazioni coerenti e non manifestamente illogiche alle quali la difesa contrappone solo che le dichiarazioni di COGNOME potrebbero essere state male interpretate ed egli potrebbe aver frainteso quanto COGNOME gli COGNOME. Si chiede così a questa Corte di legittimità una inammissibile lettura alternativa degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (fra le tante: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
3. Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 49, comma 2, c.p. e del relativo vizio di motivazione, sottolineando che i beni sottratti eran parte di un edificio destinato alla demolizione e perciò privi di valore economico. L’affermazione per cui il reato di furto è da ritenere impossibile laddove abbia ad oggetto un bene intrinsecamente privo di valore economico è certamente condivisibile, alla luce dei consolidati principi di legittimità. Con specif riferimento al reato di furto si è sottolineato, in particolare, che, «ai fini d inidoneità dell’azione costitutiva del reato impossibile, ex art. 49, comma secondo, cod. pen. è necessario avere riguardo alla offensività in concreto del bene giuridico tutelato che, in sede di vaglio della rilevanza penale della condotta di furto, si specifica nella considerazione del rapporto tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato» (Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018, dep. 2019,
Emanuele, Rv. 275484). Nel caso di specie, tuttavia, come evidenziato dalla Corte territoriale, i beni sottratti non erano intrinsecamente privi di valore economico. Non vale ad escludere la lesione del bene giuridico tutelato la constatazione che la struttura abitativa fosse destinata ad essere in larga parte demolita. Come risulta dalla sentenza impugnata, infatti, la casa e il terreno sul quale la stessa insisteva erano stati confiscati ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen perché, con sentenza irrevocabile, la proprietaria era stata ritenuta responsabile di ricettazione di tr chili d’oro. Si trattava dunque della confisca di un bene provento di reato, ovvero della confisca per equivalente di un valore corrispondete al provento del reato. Pertanto, la salvaguardia del valore dell’immobile era funzionale al conseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità della confisca e il fatto che l’Amministratore Giudiziario, avend accertato la abusività della costruzione, si sia orientato per la demolizione, non escludeva che la stessa fosse di proprietà dello Stato e fosse possibile procedere alla vendita RAGIONE_SOCIALE parti strutturali asportabili. Nulla consente dunque di affermare che, quando la sottrazione avvenne, i beni di cui si tratta fossero privi di valore per lo Stato che ne era proprietario. Peraltro, la sentenza impugnata riferisce che la distruzione dell’edificio era «più che prevedibile», ma non che la stessa fosse già stata disposta.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 13 dicembre 2022