Furto Aggravato e Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
Con l’ordinanza n. 20451/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un caso di furto aggravato, delineando con chiarezza i limiti all’applicazione di alcuni istituti fondamentali del diritto penale, come la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e le circostanze attenuanti generiche. La decisione ribadisce principi giurisprudenziali consolidati e offre importanti spunti di riflessione sulla valutazione della gravità del reato e sulla discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto, aggravato da più circostanze ai sensi dell’articolo 625, commi 2 e 5, del codice penale. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo il trattamento sanzionatorio e sostituendo la pena detentiva con una pecuniaria. Nonostante questa mitigazione della pena, l’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, affidando le sue doglianze a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso: Tra Tenuità del Fatto e Attenuanti Generiche
L’imputato ha contestato la decisione della Corte territoriale su due fronti principali:
1. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: Il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto contestato fosse, in concreto, di lieve entità.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato elementi a suo favore.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, fornendo una motivazione chiara e ancorata a principi giuridici consolidati.
Inapplicabilità dell’Art. 131-bis al Furto Aggravato
Il primo motivo è stato respinto in modo netto. La Corte ha osservato che il reato di furto aggravato (nella forma pluriaggravata contestata) prevede una pena edittale minima che non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’articolo 131-bis c.p. stabilisce infatti specifici limiti di pena al di sotto dei quali è possibile valutare la tenuità dell’offesa. Il delitto in questione, per la sua intrinseca gravità codificata dal legislatore attraverso le aggravanti, supera tali limiti, rendendo la richiesta del ricorrente giuridicamente insostenibile. La motivazione della Corte è stata dunque perentoria: la struttura stessa del reato contestato preclude l’accesso al beneficio.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato secondo cui, per motivare adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi analitica di ogni singolo elemento. È infatti sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente (richiamata al paragrafo 13, pagina 6 della sentenza impugnata), rendendo la doglianza del ricorrente generica e infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, la pronuncia rafforza due principi cardine: primo, l’impossibilità di applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto a reati, come il furto aggravato, che presentano una soglia di pena minima incompatibile con il beneficio; secondo, la legittimità di una motivazione sintetica ma adeguata da parte del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche, purché ancorata a elementi concreti del caso.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di furto pluriaggravato?
No, secondo la Corte, il delitto di furto pluriaggravato non consente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in ragione della pena edittale minima prevista per tale reato.
Come deve motivare il giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti per la sua decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., riducendo però il trattamento sanzionatorio e sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria;
Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché, come già osservato dalla Corte di appello (paragrafo 12, pag. 6), il delitto di furto pluriaggravato non consente, in ragione della pena edittale minima per esso prevista, di applicare l’art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda paragrafo 13, pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024