Funzionamento Etilometro: Quando è Valido Anche Senza Taratura Annuale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce importanti aspetti relativi alla prova della guida in stato di ebbrezza e al corretto funzionamento etilometro. Con la decisione in commento, i giudici supremi hanno ribadito che la contestazione sulla regolarità dell’apparecchio non può basarsi su mere obiezioni formali, come la mancata taratura annuale, ma richiede la dimostrazione di un malfunzionamento concreto. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lettera b) e comma 2-sexies del Codice della Strada. La condanna, emessa dal Tribunale e confermata in appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente basava le sue difese su tre motivi principali:
1. La presunta irregolarità dell’etilometro utilizzato, per via della mancata verifica periodica (cosiddetta taratura obbligatoria).
2. La violazione del diritto di difesa, per non essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, fornendo chiarimenti su ciascuno dei motivi sollevati e consolidando orientamenti giurisprudenziali di grande rilevanza pratica.
Il funzionamento etilometro e l’onere della prova
Con riferimento al primo motivo, la Cassazione ha richiamato la sua più recente giurisprudenza (in particolare la sent. n. 31843/2023), affermando un principio cruciale: non si può dubitare del regolare funzionamento etilometro sulla base del solo rilievo formale della mancata verifica periodica annuale. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato il regolare rilascio degli scontrini, elemento che presume il corretto operato dello strumento.
I giudici hanno quindi ribadito che la deduzione di un malfunzionamento deve essere sempre collegata a elementi concreti e specifici. Non è sufficiente una generica richiesta di produrre i dati relativi all’omologazione e alla revisione. Spetta a chi contesta l’esito del test fornire elementi fattuali che possano far sorgere un dubbio ragionevole sull’affidabilità della misurazione.
La Causa di Non Punibilità: Valutazione Concreta
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stato respinto. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva e logica. Per negare la particolare tenuità dell’offesa, non è stata considerata solo la misura del tasso alcolemico, ma sono state valorizzate le modalità oggettive della condotta.
Nello specifico, l’imputato si era messo alla guida in stato di ebbrezza trasportando persone a bordo di un veicolo omologato esclusivamente per il trasporto di cose. Questa circostanza è stata ritenuta idonea a manifestare un’evidente pericolosità per la circolazione stradale, tale da rendere l’offesa non “tenue” e quindi da escludere il beneficio della non punibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di un approccio pragmatico e non meramente formalistico alla valutazione delle prove e delle circostanze del reato. Per quanto riguarda l’etilometro, si intende evitare che la difesa possa paralizzare l’accertamento del reato con eccezioni pretestuose, spostando l’onere della prova a carico dell’imputato qualora intenda contestare l’affidabilità dello strumento. Sul fronte della tenuità del fatto, la Corte sottolinea che il giudizio non può limitarsi al dato numerico del tasso alcolemico, ma deve estendersi a una valutazione complessiva del disvalore della condotta e del pericolo creato.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un indirizzo giurisprudenziale consolidato e di estrema importanza. In primo luogo, l’affidabilità dell’etilometro è presunta fino a prova contraria, e tale prova deve consistere in elementi concreti e non in mere eccezioni formali. In secondo luogo, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale della condotta, che tenga conto di tutte le circostanze capaci di aumentarne la pericolosità, al di là del mero dato quantitativo.
È sufficiente contestare la mancata taratura annuale per invalidare il test dell’etilometro?
No, secondo la Corte di Cassazione, il solo rilievo formale che l’apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale non è sufficiente per dubitare del suo regolare funzionamento. Chi contesta deve fornire elementi concreti che indichino un effettivo malfunzionamento.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica in base al solo tasso alcolemico?
No, i giudici devono effettuare una valutazione complessiva della condotta. Nel caso esaminato, il fatto di trasportare persone su un veicolo omologato solo per il trasporto di cose, unito allo stato di ebbrezza, è stato considerato un fattore di pericolosità tale da escludere il beneficio della non punibilità.
Si può sollevare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha specificato che il motivo relativo al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non era stato sollevato nel precedente grado di appello e, pertanto, non poteva essere esaminato per la prima volta in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2, lettera b) e co. 2-sexies C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell’etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza; lamentando altresì vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza dell’avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 – n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 01) in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto del regolare rilascio degli scontrini: deve essere dunque ribadito il principio secondo cui la deduzione del malfunzionamento deve essere comunque collegata ad elementi concreti, e non si può risolvere nella generica richiesta di produzione dei dati relativi alla omologazione e alla revisione (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 01)
Il secondo motivo, relativo al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non risulta devoluto in appello.
Quanto, infine, alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offe dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 0 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo il livello del tasso alcolemico, ma le oggettive modalità della condotta, connotata dall’essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica trasportando persone alla guida di un veicolo omologato solo per il trasporto di cose, con evidente pericolosità per la circolazione stradale.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo r esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore eo Il Presid te