Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5164 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5164 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Ardea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Cassino del 24/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24.6.2025, il Tribunale di Cassino ha provveduto, quale giudice dell’esecuzione, su una istanza di NOME COGNOME di computare nel c.d. presofferto il periodo di tempo in cui era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel procedimento n. 718/2016 R.G.n.r.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza secondo cui la misura cautelare dell’obbligo di dimora Ł fungibile con la pena inflitta quando Ł accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile alla misura degli arresti domiciliari, ha ritenuto che nel caso di COGNOME la misura non era ‘corredata da alcuna prescrizione aggiuntiva afferente al divieto di allontanamento dall’abitazione estesa all’intera giornata’ e ha dichiarato l’istanza inammissibile.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso evidenzia che a COGNOME era stata applicata la misura dell’obbligo di dimora unitamente all’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria in orario compreso tra le 15:00 e le 17:00 e alla prescrizione di non uscire dalla propria abitazione dalle 21:00 fino alle 6:30. Peraltro, egli aveva un ulteriore obbligo di essere reperibile sul luogo di lavoro e di comunicare preventivamente orari e luoghi in caso di spostamento nell’attività lavorativa.
Ciò posto, il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della richiesta ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. senza confrontarsi con la questione posta.
La motivazione Ł illogica nella parte in cui afferma che non vi era alcuna prescrizione aggiuntiva rispetto all’obbligo di dimora ed Ł apodittica quando conclude che concretamente la misura non era assimilabile agli arresti domiciliari ‘lavorativi’ previsti all’art. 284 cod. proc.
pen.
¨ mancata una riflessione sulle prescrizioni imposte e la conclusione circa la non sovrapponibilità delle misure, pertanto, Ł meramente apparente.
Con requisitoria scritta trasmessa il 7.10.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’obbligo di dimora accompagnato da una prescrizione di permanenza domiciliare per un lasso temporale non eccedente quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona (come nella specie), non Ł assimilabile alla misura degli arresti domiciliari.
In data 11.11.2025, il difensore di NOME COGNOME ha depositato motivi aggiunti, deducendo vizio di motivazione carente ed apparente in riferimento alla fungibilità della misura.
Nel caso di COGNOME, le prescrizioni imposte con la misura si presentano come arbitrarie in riferimento alle esigenze cautelari da contenere e rendono la doppia misura patita perfettamente assimilabile all’istituto previsto dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta di limitazioni eccedenti le esigenze da soddisfare, che rendono la misura equiparabile ad una forma di arresti domiciliari cd. lavorativi e che hanno condizionato la vita di COGNOME, nello svolgimento del suo incarico di responsabile commerciale di un punto vendita di un supermercato sito nel comune di Rocca Priora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora non Ł fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 9/9/2021, COGNOME, Rv. 281908 – 01; Sez. 1, n. 36231 dell’8/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043 01; Sez. 1, n. 3664 del 19/1/2012, COGNOME, Rv. 251861 – 01).
In particolare, l’obbligo di permanenza domiciliare in alcune ore del giorno, che l’autorità giudiziaria può prescrivere ai sensi dell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen., assume carattere di arbitrarietà se Ł imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari, sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona.
Se Ł così, risulta nient’affatto apodittica o manifestamente illogica la motivazione del giudice dell’esecuzione quando esclude che la prescrizione dell’obbligo di non uscire dalla propria abitazione per nove ore e mezzo notturne sia suscettibile di determinare l’equiparazione di fatto dell’obbligo di dimora agli arresti domiciliari.
L’imposizione ha riguardato una circoscritta fascia oraria, che Ł comunemente riservata al riposo delle persone e nella quale anche il normale svolgimento della vita sociale subisce una sostanziale interruzione: la limitazione Ł rimasta compresa entro una fisiologica soglia temporale in cui in genere si collocano le ordinarie occupazioni domestiche e ha determinato una restrizione spazio-temporale della libertà personale del soggetto che non ha oggettivamente travalicato le specifiche finalità preventive sottese alla misura.
Nessuna rilevanza, poi, possono assumere, nella valutazione sollecitata dal ricorrente, le ulteriori prescrizioni dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di comunicare i propri spostamenti sul territorio per ragioni lavorative.
Si tratta, infatti, di prescrizioni limitate, che non possono essere considerate una forma surrettizia di imposizione degli arresti domiciliari, in quanto non implicano in alcun modo un obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione.
Il ricorrente, pertanto, richiama situazioni del tutto diverse da quelle in cui la persona sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora sia anche tenuto, per effetto delle prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziarie, a permanere nel proprio domicilio in alcune ore del giorno.
Il soggetto, infatti, ha subìto – per effetto delle prescrizioni in questione – circoscritti condizionamenti alla sua libertà di movimento, che non sono affatto equiparabili alla restrizione della libertà personale conseguente agli arresti domiciliari.
Peraltro, sarebbe irragionevole affermare l’applicabilità dell’art. 657 cod. proc. pen. a statuizioni accessorie alla misura applicata, che prevedano limitazioni meno stringenti di quelle previste dalla statuizione principale dell’obbligo di dimora. In tanto la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di eventuale fungibilità dell’obbligo di dimora, in quanto sia accompagnato da obblighi che, siccome piø gravosi del solo obbligo di non allontanarsi dal territorio di un determinato comune, siano tali da renderlo assimilabile alla piø afflittiva misura degli arresti domiciliari (cfr. Sez. 1, n. 40070 del 5/6/2023, Chialina, Rv. 285129 – 01).
Come condivisibilmente affermato, il fulcro della possibilità di assimilare agli arresti domiciliari l’obbligo di dimora Ł rappresentato dalla imposizione del connesso divieto di allontanamento dall’abitazione ex art. 283, comma 4, cod. proc. pen., mentre la congiunta applicazione all’imputato della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria viene fissata dal giudice «tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato», così, piuttosto, favorendo lo svolgimento di una normale vita lavorativa di relazione (Sez. 1, n. 37302 del 9/9/2021, COGNOME, cit., in motivazione) e l’interazione con il proprio ambito territoriale e sociale.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME