Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13801 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in Romania il 28/06/1975;
avverso la ordinanza del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 27/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME di NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il computo, ai sensi dell’art. 657, comma 2, cod. proc. pen., del periodo di custodia cautelare – dalla medesima sofferto in relazione al procedimento conclusosi con la condanna inflittale dalla Corte di appello di Roma con sentenza divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2016 – dalla pena inflittale dal Tribunale di Firenze, con sentenza divenuta irrevocabile il 14 marzo 2018, attualmente in espiazione a seguito di M.A.E. emesso dal Tribunale di Firenze per l’esecuzione di detta sentenza.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di riconoscimento, a titolo di fungibilità, del periodo di carcerazione patito da NOME COGNOME dal 28 agosto 2013 sino all’8 luglio 2015 (nell’ambito del procedimento conclusosi con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Roma), per la sentenza attualmente in esecuzione, poiché la sopra indicata sentenza della Corte di appello capitolina è divenuta irrevocabile con la conseguente inapplicabilità dell’art. 657 del codice di rito.
Avverso la predetta ordinanza la condannata, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo pe suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 657, comma 1, del codice di rito poiché il giudice dell’esecuzione non ha riconosciuto il richiesto periodo di fungibilità nonostante l’unico titolo attualmente in espiazione da parte di NOME COGNOME è quello per il quale è stata concessa l’estradizione in esecuzione del M.A.E., di talché il periodo di carcerazione oggetto della richiesta si riferisce ad un titolo attualmente ineseguibile con la conseguente legittimità della istanza di fungibilità.
2.2. Con il secondo motivo la condannata deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione per l’omessa considerazione del fatto che il pubblico ministero – nel determinare la pena da
eseguire – deve tenere conto della custodia cautelare sofferta non solo per il reato per il quale è stata pronunciata la condanna, ma anche per qualsiasi altro reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati unitariamente pe – la loro connessione) è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta della condannata basandosi sul fatto che la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Roma (del cui periodo di carcerazione preventiva la ricorrente chiede il riconoscimento a titolo di fungibilità) è divenuta irrevocabile e che, quindi, tale periodo d detenzione può essere soltanto ad essa e non già al titolo differente per il quale è stato emesso il M.A.E.
2.1. L’assunto è erroneo; infatti, in tema di estradizione, il principio di specialità impedisce che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stata concessa, ma non esclude, in applicazione del disposto di cui all’art. 657 cod. proc. pen., che il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, tenga conto del periodo di custodia cautelare sofferto, sia con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia in relazione a qualsiasi altro reato, ferma restando la preclusione prevista dal quarto comma della medesima disposizione (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 5, n. 47536 del 12/07/2018, Rv. 274139 – 01).
2.2. Orbene, nel caso in esame la pena inflitta con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Roma è ineseguibile poiché non ricompresa nel M.A.E. (e potrebbe non essere mai eseguita); pertanto, il relativo periodo di carcerazione preventiva può essere oggetto di riconoscimento a titolo di fungibilità ai sensi del primo comma dell’art. 657 del codice di rito, salva la sussistenza della preclusione prevista dal quarto comma della medesima disposizione.
2.3. Siffatta conclusione è sorretta innanzi tutto dalla lettera dell’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di determinare la pena detentiva da eseguire computando il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato.
Ora, è certamente vero che il legislatore, con tale previsione, imponendo di considerare la custodia cautelare sofferta anche per altro reato (e salvi i limiti del
comma 4 dell’art. 657 del codice di rito), mira a prevenire il rischio che la privazione della libertà concretamente sofferta possa non essere imputata ad un
titolo definitivo; ma è altresì vero che tale evenienza ricorre non soltanto nel caso in cui un titolo di condanna non si formi, ma anche nel caso in cui il titolo
formatosi, come nel caso di specie, non sia eseguibile. Anche in questo caso si finisce, infatti, per consolidare la privazione della libertà patita per esigenze
cautelari senza avere alcuna certezza che essa potrà essere imputata al titolo definitivo.
2.4. Deve quindi affermarsi il seguente principio: ai fini della determinazione della pena da eseguire a seguito di consegna disposta in esecuzione di un
mandato di arresto europeo (M.A.E.), deve essere riconosciuto – in quanto ex
fungibile art. 657, comma 1, cod. proc. pen. – il periodo di custodia cautelare
sofferto per un altro titolo non eseguibile in Italia, fatta salva la preclusion prevista dal comma 4 dello stesso articolo del codice di rito.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo esame alla luce del principio sopra indicato, previo accertamento della eventuale sussistenza della causa ostativa di cui al quarto comma dell’art. 657 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025. ,,-