Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in funzione di giudice dell’esecuzione, del 19/02/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere la rideterminazione della pena residua da espiare, rispetto a quella fissata nella misura di anni due e mesi otto di reclusione (oltre alla multa) dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale con provvedimento di cumulo del 16 ottobre 2023 n.799/2023 SIEP.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’accoglimento della domanda fosse precluso, ai sensi dell’art. 657, comma 4, del codice di rito dalla circostanza che il periodo di fungibilità (del quale si chiedeva il riconoscimento) era precedente alla commissione del reato per il quale l’istante stava espiando la pena e la cui condanna era stata inclusa nel provvedimento di pena concorrenti sopra indicato.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657 del codice di rito ed il vizio di illogicità motivazione ed osserva che la richiesta di fungibilità era stata da lui richiesta rispetto al reato commesso il 4 maggio 2016 e non già rispetto al reato commesso successivamente ai 186 giorni sopra indicati (vale a dire il 29 novembre 2021), come invece erroneamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Come è noto, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato
separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (tra le altre: Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 – 01).
2.1. Orbene, il provvedimento impugnato risulta rispettoso di tali principi poiché ha osservato che la domanda riguardava la rideterminazione della pena residua mediante il riconoscimento a titolo di fungibilità di 186 giorni di carcerazione (sofferta dal giorno 13 settembre 2018 sino al 19 marzo 2019) espiata senza titolo dopo avere commesso il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011 in Foggia il giorno 4 maggio 2016, per il quale l’odierno ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata il giorno 20 giugno 2022 (divenuta irrevocabile il 6 luglio 2022). Orbene rispetto a tale condanna il provvedimento di cumulo sopra indicato, nel determinare la pena residua da espiare, aveva tenuto conto che la condanna per il reato di cui al citato art. 75 era stata già azzerata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari con l’ordine di esecuzione n.715/2022 SIEP con la conseguente determinazione della relativa pena residua nella misura di zero giorni.
Da ciò conseguiva che il periodo di 186 giorni richiesto a titolo di fungibilità non poteva essere imputato alla condanna per la violazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 in quanto già azzerata e nemmeno a quella relativa alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 4 aprile 2022 (attualmente in esecuzione) in quanto relativa ad un reato commesso il 29 novembre 2021 e, perciò, successivamente alla carcerazione espiata senza titolo, ostando a ciò il disposto di cui all’art.657, comma 4, cod. proc. pen.
2.2. Deve poi aggiungersi che la tesi difensiva secondo la quale la domanda andava accolta poiché essa era relativa al reato commesso il 4 maggio 2016 risulta priva di pregio, atteso che con il provvedimento di cumulo le pene vengono unificate di talché esse non possono essere scisse ai fini del riconoscimento della detenzione sofferta sine titulo, per la quale nel caso di specie – come evidenziato dal giudice dell’esecuzione – l’odierno ricorrente potrebbe eventualmente avanzare richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione.
Inoltre, essendo stata già azzerata la pena per il reato commesso il 4 maggio 2016, l’eventuale fungibilità resterebbe in ogni caso priva di effetti.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.