Fungibilità della Pena: Limiti e Applicazione nel Reato Continuato
La corretta determinazione della pena da eseguire è un momento cruciale del processo penale. Un recente intervento della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sulla Fungibilità della pena, specialmente in contesti complessi come quelli del reato continuato e permanente. La sentenza analizza il caso di un condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il quale sosteneva che l’intera custodia cautelare sofferta dovesse essere detratta dalla pena finale, in virtù della natura unitaria del reato contestatogli. Vediamo come la Suprema Corte ha risolto la questione.
I Fatti del Caso: Il Calcolo della Pena Eseguibile
Il ricorrente si era rivolto al giudice dell’esecuzione dopo aver ricevuto un decreto di cumulo pene per una serie di condotte legate alla sua partecipazione a un’associazione mafiosa, protrattasi nel tempo. Il giudice dell’esecuzione, in precedenza, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i diversi segmenti temporali della condotta illecita, unificandoli sotto un’unica pena più mite rispetto alla somma materiale delle singole condanne.
Nonostante ciò, la Corte di Appello di Napoli aveva respinto la sua richiesta di considerare ‘fungibile’ l’intera carcerazione preventiva sofferta a partire dal 2010. Il ricorrente, invece, riteneva che, essendo stato il suo un unico reato permanente e continuato, ogni giorno di detenzione preventiva dovesse essere scalato dalla pena totale, senza distinzioni temporali.
La Questione Giuridica e la Regola sulla Fungibilità della pena
Il nucleo della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 657, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce una regola ferrea: la custodia cautelare può essere detratta da una pena solo se è stata sofferta dopo la commissione del reato a cui quella pena si riferisce. L’argomento del ricorrente era che il riconoscimento del ‘reato continuato’ dovesse creare un’eccezione a questo principio, trasformando una serie di illeciti in un blocco unico e inscindibile ai fini del calcolo.
L’Argomentazione del Ricorrente
La tesi difensiva si basava su due pilastri:
1. Unità del reato continuato: Se il giudice ha riconosciuto che le varie condotte sono parte di un ‘medesimo disegno criminoso’, allora il reato dovrebbe essere considerato unitario anche per il calcolo della fungibilità.
2. Natura del reato permanente: Poiché la partecipazione ad associazione mafiosa è un reato permanente che inizia in un dato momento e si protrae, la detenzione sofferta in qualsiasi momento durante la sua commissione dovrebbe essere scomputabile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, allineandosi alla sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno chiarito che la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non modifica le regole generali sulla Fungibilità della pena.
Scissione Concettuale del Reato Continuato
Il punto centrale della decisione è che, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 657 c.p.p., il reato continuato deve essere ‘scisso’ nelle singole violazioni che lo compongono. Il beneficio della continuazione, che porta a una pena complessiva inferiore, opera in fase di determinazione della sanzione, ma non può creare una deroga al principio di fungibilità. In altre parole, la custodia cautelare subita nel 2012 non può essere detratta dalla pena per un reato commesso nel 2015, anche se entrambi i reati sono stati unificati dal vincolo della continuazione.
Il Momento Rilevante nel Reato Permanente
La Corte ha inoltre smontato l’argomento basato sulla natura di reato permanente. Anche volendo accogliere questa tesi, il momento rilevante per valutare la fungibilità non è l’inizio della condotta criminosa, come sosteneva il ricorrente, ma la sua cessazione. La legge richiede che il reato sia stato commesso prima dell’inizio del periodo di detenzione da scomputare, e in un reato permanente questo presupposto si realizza solo alla fine della sua commissione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia della Cassazione riafferma un’interpretazione rigorosa e letterale delle norme sulla Fungibilità della pena. Le implicazioni pratiche sono significative:
* Nessuna deroga per il reato continuato: Gli operatori del diritto devono tenere presente che il riconoscimento della continuazione non ha effetti automatici sul calcolo della pena espiata. È sempre necessario verificare la cronologia tra la commissione di ciascun singolo reato e i periodi di custodia cautelare.
* Chiarezza nel calcolo: La sentenza fornisce un criterio chiaro e univoco, evitando interpretazioni estensive che potrebbero creare disparità di trattamento.
* Prevalenza del principio di legalità: La decisione sottolinea come i principi generali, come quello sancito dall’art. 657 c.p.p., possano essere derogati solo da una norma espressa, e non tramite interpretazioni analogiche basate su altri istituti (come il reato continuato).
Il riconoscimento del ‘reato continuato’ permette di detrarre tutta la custodia cautelare sofferta, a prescindere da quando sono stati commessi i singoli reati?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della fungibilità, il reato continuato deve essere scomposto nelle singole violazioni. La detrazione è possibile solo se la custodia cautelare è successiva alla commissione del reato specifico.
Qual è la regola generale per la fungibilità della pena secondo l’art. 657, comma 4, c.p.p.?
La regola generale prevede che un periodo di detenzione possa essere scomputato da una pena da eseguire solo se il reato per cui si è stati condannati è stato commesso prima dell’inizio di tale periodo di detenzione.
In un reato che si protrae nel tempo (reato permanente), quale momento è decisivo per calcolare la fungibilità?
Secondo la sentenza, il momento rilevante non è l’inizio della condotta illecita, ma la sua cessazione. La condizione per la fungibilità si verifica solo quando il reato è terminato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20539 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; n -· ··· n · lette/sect4te le conclusioni del PG GLYPH Cos . . Q.) GLYPH n GLYPH ( A-9 c..x3A-te Ci >.0 ret GLYPH 1’A- 1 1J-m ..e.”-t i i
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto, decisione del 29 giugno 2023, la domanda introdotta da COGNOME NOME in tema di computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 25 novembre 2022).
1.1 In particolare, la decisione del giudice della esecuzione conferma l’avvenuto riconoscimento della continuazione (tra più segmenti temporali condotta associativa) non può comportare deroga alcuna al principio espresso n testo dell’art.657 comma 4 cod.proc.pen. in tema di fungibilità (per cu commissione del reato deve precedere la privazione di libertà da calcolare com fung i bile).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di erro applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 In sintesi, la tesi sostenuta dal ricorrente è che,essendo stato riconosc vincolo della continuazione tra le decisioni relative alla condotta di partecipa alla associazione mafiosa i va ritenuto consumato un ‘unico reato permanente’ (sia pure frazionato in più imputazioni) a partire dal 2010, sicchè l’intera cus sofferta (in rapporto alla unicità del reato) sarebbe fungibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mot addotti.
3.1 Come è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità la na tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l’effetto auspicato ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all’art.657 comma 4 cod.proc. : il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua pos essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando l disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno comput a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così da ultimo Sez.
n.17531 del 22.2.2023, rv 284435).
3.2 In caso di reato permanente (anche a voler accedere alla tesi della contin dell’apporto associativo, sostenuta dal ricorrente), ad essere rilevan momento della «cessazione della permanenza (v. tra le molte Sez. I n. 17829 de01 10.4.2008, rv 240288), lì dove secondo il ricorrente andrebbe computato solo momento iniziale e non anche quello finale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside