Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAMBUCA DI SICILIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/senti
te le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME NOME ricorre avverso il provvedimento con il quale in data 2.2.2024 la Corte di appello di Palermo, in veste di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena presentata dal ricorrente avverso il provvedimento emesso dalla Procura generale di Palermo in data 5.1.2023 a seguito del riconoscimento della continuazione con altre condanne.
L’istanza è stata rigettata, in applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., perché la carcerazione per i reati riconosciuti riuniti per continuazione era stata sofferta prima della commissione del reato associativo di cui all’ultima condanna.
Il giudice dell’esecuzione ha precisato, infatti, nel provvedimento impugnato che, a questo effetto, il riconoscimento della continuazione non impedisce l’applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva sollecitato la Corte d’appello a modificare la data di “fine pena”, individuandola nel giorno 29.12.2026, detraendo, per fungibilità, dalla pena di anni diciannove e mesi quattro di reclusione, irrogata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 4203 del 2021 (divenuta irrevocabile il 16.12.2022), i periodi di pena già espiati in esecuzione di altre condanne inflitte in data 23.6.2005 (sentenza irrevocabile 1’8.6.2006) e 13.11.2018 (sentenza irrevocabile il 28.1.2019) dalla medesima Corte d’appello per il medesimo titolo di reato (art. 416-bis cod. pen.) in relazione a periodi diversi di partecipazione al medesimo sodalizio mafioso.
Tali pene erano state unificate dalla stessa Corte d’appello, con la sentenza n. 4203 del 2021, ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
La Corte territoriale ha considerato che il reato più grave tra quelli in continuazione va individuato nell’ultima violazione dell’art. 416-bis cod. pen., commessa da ottobre 2013, con contestazione aperta fino alla sentenza di primo grado, epoca sicuramente successiva al termine finale delle imputazioni accertate con le due sentenze emesse nel 2018 (per fatti commessi dal 16.7.2002 alla sentenza di primo grado del 13.10.2013) e nel 2005 (per fatti c:ommessi dal 1990 al 15.7.2002).
La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto che l’anteriorità dei reati posti in continuazione rispetto a quello più grave accertato con la sentenza del 2021 impedisse di considerare fungibili le pene già espiate.
Deduce il ricorrente violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 81 cod. pen. e all’art. 657 cod. proc. pen. e all’art. 7 CEDU, perché le precedenti condanne per il reato di cui all’art. 416-bis cod. peri. riguardavano il periodo fino 25/11/2010, mentre il periodo contemplato dalla nuova sentenza di condanna decorreva dal 31/10/2013; sottolinea quindi il ricorrente che fino al 9/8/2015 aveva scontato già le pene inflitte con le condanne precedenti.
Pertanto, il reato di cui alla nuova sentenza di condanna n. 4203/2021 del 21/07/2021 era stato commesso a partire da un periodo in cui NOME era ancora detenuto e, di conseguenza, l’ordinanza si fonderebbe su un dato errato, quello dell’avvenuta scarcerazione per fine pena antecedente alla commissione del nuovo reato.
Sussistevano allora i presupposti per il riconoscimento della continuazione.
Il ricorrente, in definitiva, lamenta che dalla pena inflitta con la terz sentenza (anni 14 e mesi 8 di reclusione) dovevano essere detratte le carcerazioni (rispettivamente di sette anni e di tre anni) già sofferte in precedenza, relative alle precedenti condanne e il superamento della ::;oglia di cui all’art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Il difensore il 24.5.2024 ha depositato una memoria esplicativa evidenziando che, per come emerge dalla iniziale “ordinanza di applicazione di misure cautelari” emessa in data 19.11.2018 dal GIP presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO r.g.n.r. e n. 15246/2015 r.g. GIP definitosi con la citata sentenza n. 1238/2021 del 21.7.2021 della 4° sezione della Corte Territoriale – i fatti contestati a NOME Leo erano avvenuti in territorio Sambuca di Sicilia ed altre località della provincia di Agrigento a decorrere dal 31 ottobre 2013 sino alla “data odierna” cioè 19.11.2018 (data di c:onvalida del fermo di P.G. da parte del GIP presso il Tribunale di Sciacca e poi ex art. 27 cod. proc. pen. rinnovata dal GIP presso il Tribunale di Palermo con la citata ordinanza del 19.11.2018.
Vi sarebbe di conseguenza una correlazione temporale, fattuale e giuridica “permanenza nel reato e continuazione nelle statuizioni” tra la sentenza n. 4982/2018 del 13.11.2018 e la sentenza n. 1238/2021 del 21.07.2021, atteso che non sussiste alcuna permanenza tra il reato contestato nel procedimento n.8159/2010 r.g.n.r. e quello inerente l’ulteriore procedimento n. 10895/2015 r.g.n.r. atteso che NOME NOME, per come sopra detto, in data 31.10.2013 era detenuto a decorrere dal 24.6.2012 e sino al 09.08.2015.
Ne consegue che, errata ed in manifesta violazione di legge deve ritenersi la motivazione dell’ordinanza del 2.02.2024 (pagina 2 rigo 11 e ss.) in cui la Corte Territoriale testualmente afferma: “A nulla rileva, invece, il riferimento alle
precedenti condanne, sebbene riferite a reati tutti posti in continuazione per le quali il NOME ha in precedenza scontato dei periodi di detenzione dal momento che si tratta di carcerazione sofferta per fatti tutti antecedenti alla data commissione dell’ultimo reato di cui all’odierna esecuzione, atteso che il condannato ha terminato di espiare le pene prima di rendersi autore della condotta associativa da ultimo cointestata ed accertata in data 31.10.2013 e tutt’ora perdurante”.
Il ragionamento seguito dalla Corte secondo il ricorrente sarebbe errato là dove afferma che il condannato ha terminato di espiare le pene “prima di rendersi autore della condotta associativa … accertata in data 31.10.2013 …. atteso che, al contrario, è provato che in quest’ultima data (31.10.2013) NOME NOME era detenuto in espiazione di pena in forza della sentenza n. 712/2015 del 16.2.2015 – confermata dalla sentenza n. 4982/2018 del 13.11.2018 – nell’ambito del procedimento n. 8159/2010 r.g.n.r., definitiva in data 28.01.2019 .
Ne consegue che, l’esecuzione della pena relativa alla sentenza di condanna n. 4203/2021 resa in data 21.07.2021 pari ad anni 14 e mesi 8 di reclusione andava posta in continuazione con le precedenti due sentenze di condanna atteso che sussistono i presupposti sia della permanenza nel reato sia della continuazione tra l’ultima e le precedenti sentenze di condanna per il medesimo nomen iuris.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. NOME è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. con tre sentenze di condanna con le quali contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – è stata già riconosciuta la continuazione in sede di cognizione.
Il ricorso deduce invece censure relative alla continuazione e alla determinazione della pena che non riguardano questo procedimento di esecuzione, in cui si discute soltanto della residua pena da espiare, in relazione alla quale vale il principio che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435 – 01).
Lo stato di detenzione del soggetto, in forza delle precedenti condanne, al momento della consumazione del nuovo reato di 416-bis cod. pen. non sussisteva.
Il primo periodo di appartenenza all’associazione mafiosa era durato dal 1990 al 15.7.2002 e la relativa pena di sette anni di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23.6.2005 irrevocabile 1’8.6.2006 era stata espiata il 19.7.2008.
Il secondo periodo di partecipazione al sodalizio va dal 16.7.2002 al 25.11.2010, giudicato con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13.11.2018 irrevocabile il 28.1.2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione con pena che era stata già considerata espiata per il periodo di detenzione sofferto dal 24.6.2012 al 9.8.2015 (come ha precisato lo stesso ricorso a pag. 2).
Per maggiore precisione, dal certificato del casellario risulta che dal 5.4.2015 al 18.5.2015 NOME aveva interamente scontato anche la pena inflitta per il delitto di all’art. 612 cod. pen. (commesso il 28.8.2010) con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20.12.2013, irrevocabile il 6.3.2014.
Il terzo periodo di partecipazione alla cosca mafiosa inizia il 31.10.2013 e dura fino all’8.7.2019 (data della sentenza di primo grado) di cui alla condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo del 21.7.2021, irrevocabile il 16.12.2022.
Per l’esecuzione della pena inflitta con quest’ultima sentenza (19 anni e 4 mesi di reclusione) il pubblico ministero aveva emesso dapprima l’ordine di esecuzione del 5.1.2023, limitando subito dopo in data 9.1.2023 la esecuzione alla porzione di pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione inflitta per l’ultimo periodo di partecipazione al sodalizio.
La modifica si spiega perché nella sentenza del 2021 era stata riconosciuta la continuazione del nuovo reato di cui all’art. 4115-bis cod. pen. con i pregressi reati di cui partecipazione al sodalizio mafioso ed era stato individuato come reato più grave l’ultimo, per il quale era stata determinata la pena in anni 14 e mesi 8 di reclusione, ed era stata quantificata in aumento nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione già ridotta per il rito ciascuno la pena per i due reati satellite già giudicat dalla Corte di appello di Palermo del 23.4.2005 e dalla Corte di appello di Palermo del 13.11.2018.
Nella sentenza del 2021, tuttavia, non era stata rilevata la pregressa espiazione delle relative pene per detti reati satellite, sicché al momento in cui il pubblico ministero (col provvedimento del 5.1’2023 modificato in data 9.1.2023) ha poi emesso l’ordine di esecuzione della pena inflitta con detta sentenza, ha correttamente dato esecuzione solo alla pena relativa al reato base (anni 14 e mesi 8 di reclusione).essendo state già espiate le pene per i reati satellite anche se in misura superiore a quella poi risultante dalla sentenza del 2021.
Ai sensi dell’art. 657, comma 2, cod. proc. pen. deve essere computato in
fungibilità il periodo di detenzione per un reato diverso solo se l’a condanna è revocata o è stata concessa amnistia o indulto: vale a dire una Cletenzione diven successivamente sine titulo, situazione che non si è verificata nel caso di specie, non potendosi considerare revocate né divenute sine título le condanne alla pena rispettivamente ad anni sette e di anni tre di reclusione, inflitte con le pr sentenze del 2005 e del 2018 e già espiate; sicché anche prescindendo dal evidente preclusione posta dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., tali pene potevano essere computate dal pubblico ministero nell’ordine di carcerazione e modo ineccepibile il giudice dell’esecuzione ha rigettato sul punto l’istan NOME di rideterminazione della pena inflitta.
Ogni altra considerazione svolta in ricorso trova quindi implicita risposta n preg resse considerazioni.
Al rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso il 12/06/2024