Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6048 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6048 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che le censure di cui al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – in cui ci si duole della violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione -, come, altresì, supportate da memoria difensiva, sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di censure già valutate dal provvedimento impugnato con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al principio secondo cui, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti donniciliari (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 281908: in motivazione la Corte ha aggiunto che l’elemento caratterizzante l’assimilazione delle due misure consiste nell’imposizione arbitraria dell’obbligo della permanenza domiciliare per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona).
Nell’ordinanza impugnata, invero, si rileva che: – il periodo di applicazione a NOME COGNOME delle misure cautelari dell’obbligo di dimora, con imposizione di permanenza domiciliare nelle sole ore serali e notturne, e dell’obbligo di presentazione alla P.g., non possa essere considerato fungibile ex art. 657 cod. proc. pen. e, pertanto, computato nella determinazione della pena detentiva da eseguire in capo al condannato, che di conseguenza non deve essere rideterminata; – invero, l’imposizione di detta permanenza domiciliare non è stata in alcun modo arbitraria, trattandosi di ore generalmente trascorse nella propria dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona, neppure con riferimento alle specifiche esigenze cautelari sottese alla misura (che anzi, a dimostrazione del contrario, hanno avuto successivamente bisogno di un più severo contenimento attraverso l’aggravamento della predetta misura, con applicazione degli arresti domiciliari e poi della custodia cautelare in carcere); – il correlato obbligo di presentazione alla P.g., con cadenza neppure quotidiana, non ha determinato di per sé alcuna limitazione della libertà personale del sottoposto (se non nei pochi minuti in cui lo stesso si doveva recare presso le forze dell’ordine ad apporre la propria firma), né ha contribuito ad aggravare, in tal senso, la suddetta misura cautelare applicata in via principale; – in ogni caso, anche la contemporanea applicazione delle due misure cautelari non detentive si è rivelata, in concreto, insufficiente allo scopo, tanto da rendersi necessario un aggravamento custodiale.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tale iter motivazionale, insiste sulla fungibilità, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.