Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda con cui NOME COGNOME:a aveva chiesto detrarsi dalla pena in esecuzione – inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in data 13 dicembre 2022 previo riconoscimento della continuazione tra la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. sub judice, commessa dal marzo al settembre 2012, e i reati satellite commessi fino al 15 settembre 2005 e giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21 marzo 2007 – l’intero periodo di carcerazione sofferto a titolo di custodia cautelare o di espiazione definitiva dal 15 settembre 2065 al 27 marzo 2012.
A ragione osserva che in applicazione del divieto previsto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, possono essere computate nella pena espiata i periodi di detenzione sofferti anche sine titulo dopo la consumazione del reato per il quale deve essere determinata la pena, a nulla rilevando l’unificazione eventualmente operata in sede esecutiva e la natura permanente dei reati unificati.
Ricorre per cassazione Laurenza articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte di appello abbia trascurato che, a seguito dell’intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione f al condannto è stata inflitta una pena correlata ad un unico reato e noriajok: e che, ai fini c7,(51441-‘,59 dell’applicazione della fungibilità, deve essere oaftt-ierata non la data di cessazione della permanenza del reato più grave / ma/’quella di consumazione di ciascun reato unificato con conseguente scioglimento del cumulo ove produca effetti più favorevoli.
Coi motivi aggiunti tempestivamente depositati, la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso principale con ulteriori argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera i , j vaglio di ammissibilità perché, oltre a non confrontarsi con i passaggi argomentativi dell’ordinanza impugnata e a formulare critiche astratte in ordine ai rapporti tra riconoscimento della continuazione e fungibilità, propone censure manifestamente infondate.
Va ricordato che nel caso in cui si debba procedersi, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo dei periodi di custodia cautelare o di detenzione subiti sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando, quindi, la parte di custodia cautelar inutilmente sofferta. (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275327; Sez. 1, n. 38400 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 244837) Ciò implica che l’esecuzione di pena o di custodia cautelare avuta luogo sine titulo per uno dei reati posti in continuazione deve essere valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce, non al trattamento determinato
per effetto della continuazione. Sicché, ai fini del calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite unit continuazione al reato più grave successivo, nei limiti del minor periodo corrispondente all’aumento di pena rispetto ad essi applicato (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 273133; conformi: n. 5537 del 1998 Rv. 212215; n. 5186 del 2000 Rv. 217234)
Coerentemente con tali principi, se al riconoscimento della continuazione tra più reati – non importa se in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. o con decisione adottata da una delle sentenze emesse in sede di cognizione nei separati procedimenti – consegue la determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, la differenza formatasi non può essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire. Anche in detta in detta eventualità trova sempre applicazione il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, dalla pena da eseguire devono essere detratti solo i periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate “sine til:ulo” successivi alla commissione del reato. Ciò impone di scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435 – 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, COGNOME, Rv. 272101 – 01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246383 – 01).
In caso di reato permanente (qual è il delitto di associazione di tipo mafioso), avendo tale fattispecie, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello sta detentivo sicché va esclusa l’operatività dell’istituto della fungibilità delle pen espiate senza titolo se «la permanenza è cessata dopo l’espiazione senza titolo» (tra le altre, Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272102 01; Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc. Onorato, Rv. 25760Sez. 1, n. 20997 del 01/04/2004, COGNOME, Rv. 228197; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288;).
Ne consegue che non può ritenersi sofferta “dopo” tale reato, la carcerazione senza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Questa conclusione è perfettamente aderente ai principi costituzionali, perché la permanenza del reato è espressione della scelta consapevole e volontaria del soggetto, la cui diversa determinazione può comportare la cessazione della permanenza. Pertanto, l’applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nei termini dianzi precisati non determina alcuna
disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che protrae la permanenza nel reato senza interromperla è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento. Tra i due solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta. Nello stesso senso si è espressa la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 117 del 12 aprile 2017, che, nel richiamare i principi già espressi con la sentenza n. 198 del 27 luglio 2014, ha affermato che l’art. 657 c.p.p., comma 4, “non contiene, in alcun modo, regole irragionevolmente discriminatorie” e ha riscontrato la conformità ai precetti costituzionali dell’interpretazione offerta dall Corte di cassazione, in quanto il dato decisivo per /l’applicazione della disciplina della fungibilità è costituito dalla data di commissione del reato, non quella del suo accertamento, anche se si tratti di reato permanente. Se, pertanto, ad essere unificati sotto il vincolo della continuazione sono reati permanenti commessi in periodi diversi e distanziati tra loro non può essere detratta dalla pena da scontarsi la carcerazione patita senza titolo prima della commissione di ciascun reato unificato o durante la permanenza di ciascuno di essi.
5. La Corte di appello si è uniformata ai principi sin qui delineati.
Dopo avere dato atto del riconoscimento della continuazione operato dalla sentenza della Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile in data 13 dicembre 2012 e della operata rideterminazione della pena, ha escluso che dalla pena detentiva che il ricorrente deve ancora scontare possa essere decurtata la carcerazione sofferta, a titolo di custodia cautelare e di espiazione definitiva, dal 15 settembre 2005 al 27 marzo 2012, sul rilevo decisivo che, anche in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze di condanna, opera sempre il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che impone la scissione del reato continuato, anche composto da reati permanenti, nelle singole violazioni che lo compongono al fine di computare esclusivamente i periodi di custodia cautelare sofferti ovvero delle pene espiate senza titolo dopo la commissione dei singoli reati unificati cui si riferiscono. In ogni caso, il period di carcerazione non computato perché non più riferibile, a seguito della rideterminazione in diminuzione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., alla pena inflitta per i reati giudicati con la sentenza del 1 marzo 2007, risulta soffert prima della commissione del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 13 dicembre 2012, sicché, considerata la struttura del reato permanente, quale è il reato associativo, e la ratio della disciplina della continuazione, che postula la rappresentazione mentale anticipata di tutti i reati unificati nonché un’unica cornice deliberativa, anche in siffa
peculiare ipotesi, a prescindere dall’unificazione in sede cognitiva o esecutiva, è pressante l’esigenza di evitare la formazione in capo al condannato di un credito detentivo e di «impedire che si usufruisca di tale credito onde evitare che la prospettiva – dell’utilizzo possa fungere da ‘spinta delinquenziale’ per il reo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, Di COGNOME, Rv. 272101 – 01).
Né in senso contrario può pretendersi l’applicazione in questa sede dello scioglimento del cumulo che è istituto previsto dall’ordinamento solo per il godimento dei benefici penitenziari.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazi (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente