Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40686 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda con cui NOME COGNOME aveva chiesto detrarsi dalla pena in esecuzione – inflitta con sentenza del 2 dicembre 2019 previo riconoscimento della continuazione tra la violazione, ritenuta più grave, dell’art. 416-bis cod. pen. sub judice, commessa dal 2004 al dicembre 2010, ed altro reato associativo mafioso commesso da agosto 1991 al 2 dicembre 2003 e giudicato dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 2 dicembre 2003 l’intero periodo di carcerazione sofferto a titolo di custodia cautelare o di espiazione definitiva per il reato satellite.
A ragione osserva che, in applicazione del divieto previsto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, possono essere computate nella pena espiata i periodi di detenzione sofferti anche sine titulo dopo la consumazione del reato per il quale deve essere determinata la pena, a nulla rilevando l’unificazione eventualmente operata in sede esecutiva e la natura permanente dei reati unificati specie se intervallati da periodi non coperti dal reato associativo.
Ricorre per cassazione COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte di appello abbia applicato il divieto di fungibilità nonostante la sostanziale continuità della partecipazione associativa inequivocabilmente attestata dall’identità del clan di riferimento (il clan RAGIONE_SOCIALE) e del contenuto intervallo tra i reati associativi (poc:hi mesi). Poiché la pena in esecuzione riguarda un unico reato associativo consumato dal 1991 al 2010 senza soluzione di continuità e poiché il reato permanente non può essere scisso, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto imputare alla pena in esecuzione l’intera custodia cautelare patita per il primo procedimento posto in continuazione (dal 2.10.1996 al 26.2.2001, per una durai:a di anni 4 mesi quattro e giorni 24), in luogo dei tre anni risultanti dall’ordine di esecuzion emesso dal Procuratore generale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché propone una interpretazione delle norme e degli istituti non corretta.
In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, soggetto all’unitaria detrazione del presofferto, altrimenti i periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessi successivamente, con evidente violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita soltanto a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo. Ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per la determinazione della pena detentiva da espiare, si possono computare la custodia cautelare o le pene espiate “senza titolo” (ovvero quando il titolo sia
venuto meno), purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Nel caso in cui si debba procedersi, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo dei periodi di custodia cautelare o di detenzione subiti sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando, quindi, la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta. (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275327; Sez. 1, n. 38400 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 244837) Ciò implica che l’esecuzione di pena o di custodia cautelare avuta luogo sine titulo per uno dei reati posti in continuazione deve essere valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce, non al trattamento determinato per effetto della continuazione. Sicché, ai fini del calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al rea più grave successivo, nei limiti del minor periodo corrispondente all’aumento di pena rispetto ad essi applicato (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 273133; conformi: n. 5537 del 1998 Rv. 212215; n. 5186 del 2000 Rv. 217234)
Coerentemente con tali principi, se al riconoscimento della continuazione tra più reati – non importa se in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. o con decisione adottata da una delle sentenze emesse in sede di cognizione nei separati procedimenti – consegue la determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, la differenza formatasi non può essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire ,. Anche in detta in detta eventualità trova sempre applicazione il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, dalla pena da eseguire devono essere detratti solo i periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate “sine til:ulo” successivi alla commissione del reato. Ciò impone di scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435 – 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, COGNOME, Rv. 272101 – 01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010′ COGNOME, Rv. 246383 – 01).
In caso di reato permanente (qual è il delitto di associazione di tipo mafioso), avendo tale fattispecie, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello sta
detentivo sicché va esclusa l’operatività dell’istituto della fungibilità delle pe espiate senza titolo se «la permanenza è cessata dopo l’espiazione senza titolo» (tra le altre, Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272102 01; Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc. Onorato, Ftv. 25760Sez. 1, n. 20997 del 01/04/2004, COGNOME, Rv. 228197; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288;).
Ne consegue che non può ritenersi sofferta “dopo” tale reato, la carcerazione senza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Questa conclusione è perfettamente aderente ai principi costituzionali, perché la permanenza del reato è espressione della scelta consapevole e volontaria del soggetto, la cui diversa determinazione può comportare la cessazione della permanenza. Pertanto, l’applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nei termini dianzi precisati non determina alcuna disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che protrae la permanenza nel reato senza interromperla è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento. Tra i due solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta. Nello stesso senso si è espressa la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 117 del 12 aprile 2017, che, nel richiamare i principi già espressi con la sentenza n. 198 del 27 luglio 2014, ha affermato che l’art. 657 c.p.p., comma 4, “non contiene, in alcun modo, regole irragionevolmente discriminatorie” e ha riscontrato la conformità ai precetti costituzionali dell’interpretazione . offerta dalla Corte di cassazione, in quanto il dato decisivo per – l’applicazione della disciplina della fungibilità è costituito dalla data di commissione del reato, non quella del suo accertamento, anche se si tratti di reato permanente. Se, pertanto, ad essere unificati sotto il vincolo della continuazione sono reati permanenti commessi in periodi diversi e distanziati tra loro non può essere detratta dalla pena da scontarsi la carcerazione patita senza titolo prima della commissione di ciascun reato unificato o durante la permanenza di ciascuno di essi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. La Corte di appello si è uniformata ai ricordati principi.
Dopo avere dato atto del riconoscimento della continuazione operato dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 2 dicembre 2019, e della operata rideterminazione della pena (anni 19 di reclusione, di cui 16 per la violazione più grave e 3 per il reato satellite), ha escluso che dalla pena detentiva che il ricorrente deve ancora eseguire possa essere decurtata l’intero periodo di carcerazione sofferto a titolo cautelare e di espiazione definitiva per il
reato satellite (quindi quella superiore all’aumento quantificato in 3 anni), sul rilevo decisivo che, anche in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze di condanna, opera sempre il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che impone la scissione del reato continuato, anche composto da reati permanenti, nelle singole violazioni che lo compongono al fine di computare esclusivamente i periodi di custodia cautelare sofferti ovvero delle pene espiate senza titolo dopo la commissione dei singoli reati unificati cui si riferiscono. In ogni caso, il periodo di carcerazione non computato, perché non più riferibile, a seguito della rideterminazione in diminuzione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. alla pena inflitta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 2 dicembre 2003, risulta sofferto prima della commissione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza del 2 dicembre 2019 (con permanenza dal 2004 al 2010), sicché, considerata la struttura del reato permanente, quale è il reato associativo, e la ratio della disciplina della continuazione, che postula la rappresentazione mentale anticipata di tutti i reati unificati nonché un’unica cornice deliberativa, anche in siffatta peculiare ipotesi, a prescindere dall’unificazione in sede cognitiva o esecutiva, è pressante l’esigenza di evitare la formazione in capo al condannato di un credito detentivo e di «impedire che si usufruisca di tale credito onde evitare che la prospettiva dell’utilizzo possa fungere da ‘spinta delinquenziale’ per il reo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 08/02/2018, COGNOME COGNOME, Rv. 272101 – 01).
Né in senso contrario può pretendersi l’applicazione in questa sede dello scioglimento del cumulo che è istituto previsto dall’ordinamento solo per il godimento dei benefici penitenziari.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
processuali Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
2 Così deciso, in Roma il 6 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente