Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARANDENTE COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
i. Con l’ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627 8 c.p.p., rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, volta ad ottenere la detrazione RAGIONE_SOCIALEa pena di mesi due e giorni diciassette di reclusione dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la corte di appello di Napoli in data 30.3.2022 per la pena residua di mesi sei e giorni diciassette di reclusione ed euro 8000,00 di multa.
Come rilevato dal ricorrente, al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione era stato chiesto di applicare l’istituto RAGIONE_SOCIALEa fungibilità al reato di cui alla sentenza indicata al n. 1) del menzionato provvedimento esecutivo, con riferimento all’indicato residuo del periodo detentivo patito dal condannato tra il 19.9.2002 e il 20.6.2006, rimasto sine titulo.
Ciò in quanto con la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Napoli il 16.7.2014, divenuta irrevocabile il 6.4.2016, il COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 416 bis, c.p., oggetto di contestazione in forma aperta, per essere stato “commesso dal 1990 con condotta perdurante”, dunque in un arco di tempo ampiamente sufficiente a ricomprendere il beneficio RAGIONE_SOCIALEa fungibilità per le pene espiate in eccesso nei reati compresi nel cumulo, trattandosi di condotta precedente alla detenzione eseguita tra il 2002 e il 2006.
La corte territoriale, nel rigettare la richiesta del COGNOME, premesso che ove la data RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza non sia stata specificata nell’imputazione la stessa deve presumersi accertata fino alla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, rilevava che, nel caso in esame, essendo tale sentenza intervenuta il 21.12.2012, vale a dire successivamente al periodo di presofferto di cui si è invocata la fungibilità, non è consentita l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘invocato istituto, in ragione del divieto posto dall’art. 657 sottolineando, al tempo stesso, come il ricorrente non avesse dedotto alcun elemento da cui potere desumere una cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALEa permanenza.
Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 657, co. 4, 666, c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, compete al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione verificare se la permanenza sia cessata in data antecedente alla sentenza di primo grado, al fine di verificare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa fungibilità richiesta, onere palesemente non adempiuto dalla corte di appello.
Con requisitoria scritta RAGIONE_SOCIALE‘11.2.2024 il sostituto procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede, in via principale, che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata ordinanza sia annullata con rinvio; in via subordinata, ove il residuo RAGIONE_SOCIALEa pena imputato al ricorrente sia già stato espiato, che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per carenza di interesse del COGNOME. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Non vi è dubbio che il ragionamento svolto dalla corte territoriale contiene un evidente errore di diritto, che ha determinato una lacuna motivazionale altrettanto evidente, in quanto, come affermato dalla ormai prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 28312), in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta “aperta”, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione RAGIONE_SOCIALEa condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione l’accertamento mediante l’analisi accurata degli elementi a sua disposizione t , (Fattispecie relativa a richiesta di fungibilità RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta per reato associativo, in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto che aveva ritenuto cessata la permanenza con la pronuncia di primo grado, senza verificare in concreto quanto emerso nel giudizio di merito).
Tuttavia non può non rilevarsi come dalla posizione giuridica aggiornata all’11.6.2024, a cura del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, acquisita agli atti, risulti che il COGNOME
abbia ormai espiato il residuo RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva inflittagli, pari a mesi sei giorni diciassette di reclusione, in relazione ai fatti per cui è stata richiesta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa fungibilità, con conseguente disposta scarcerazione per espiazione pena.
Ne consegue il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse al ricorso del COGNOME, aderendo il Collegio all’orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, allo stato prevalente, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza RAGIONE_SOCIALEa legge e alla correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALEa decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, circostanza da escludere nel caso in esame (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Rv. 267172; Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Rv. 282243; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Rv. 285254; Sez. 3, n. 33679 del 09/06/2023, Rv. 284935).
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
Trattandosi di causa di inammissibilità, non ascrivibile a colpa del ricorrente, che, anzi, ha articolato una doglianza fondata, a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso non va posto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e nemmeno di una sanzione pecuniaria in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma 1’11.6.2024.