Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25454 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25454 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBELLO DI LICATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di scarcerazione avanzata da NOME COGNOME sulla base del presupposto che esso istante avesse espiato la pena siccome rideterminata, con ordinanza della suddetta Corte in data 6 dicembre 2022, in complessivi tredici anni e due mesi di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti decisioni irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 18 dicembre 2006, irrevocabile il 3 novembre 2009 per i reati di intestazione fittizia e armi;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13 giugno 2018, irrevocabile il 3 luglio 2019, con pena rideterminata in dodici anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso “dal 24.2.2004 fino alla data odierna”.
1.1. Premesso che COGNOME aveva espiato la carcerazione in riferimento ai fatti sub 1) per custodia cautelare dal 3 marzo 2003 al 18 dicembre 2006, il giudice dell’esecuzione rilevava, in sintonia con il parere della Procura generale, che, nel caso in esame, si era verificata la condizione ostativa prevista dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la carcerazione ritenuta sine titulo era già in corso prima dell’inizio della condotta delittuosa oggetto della sentenza sub 2) ed era terminata, come detto, il 18 dicembre 2006, quando non era ancora cessata la permanenza del reato associativo la cui pena era adesso in esecuzione.
Né, ad avviso del giudice a quo, l’esegesi poteva essere modificata solo perché i reati giudicati con le due sentenze in questione erano stati unificati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., dal momento che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cita Sez. 1, n. 25186 del 17/03/2009, COGNOME; Sez. 1, n. 20567 del 2012; Sez. 1, n. 8109 del 2010), “il ric:onoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva ….con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma 4, c.p.p., secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono”.
Concludeva il giudice dell’esecuzione osservando che nessun rilievo assumeva il fatto che la custodia cautelare fosse stata scontata almeno in parte dopo l’inizio di consumazione del reato associativo mafioso (24 febbraio 2004),
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poiché tale condotta delittuosa si era prolungata ben oltre il periodo d’interesse, né poteva operarsi, per la natura permanente del reato, una sorta di scomposizione tra i periodi in parte anteriori e in parte posteriori alla carcerazione sofferta per l’altro fatto, essendosi protratto il reato permanente al di là del scarcerazione.
Ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 657, comma 4, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 3 e 13 Cost.
Assume il difensore del ricorrente che, nel caso in esame, sarebbe illegittimo il ricorso all’istituto della fungibilità di cui all’art. 657, comma 4 proc. pen., perché, una volta riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze in considerazione, essi sarebbero inscindibili così come sarebbero inscindibili le relative pene unificate.
In particolare, sostiene la difesa che non si sarebbe in presenza di un credito di pena, espiato senza titolo, che si intende recuperare in virtù di una condanna successiva, quanto, piuttosto, di un’unica condotta dal punto di vista giuridico formale, per cui il ricorrente è stato complessivamente condannato alla pena di tredici anni e tre mesi di reclusione, a fronte di carcerazione cautelare sofferta, dal 3 marzo 2003 al 18 dicembre 2006, in relazione alla prima condanna.
Pertanto, non troverebbe applicazione il limite di ordine temporale enunciato dal comma 4 dell’art. 657 citato.
Ricordata la lezione di legittimità secondo la quale va esclusa la fungibilità delle pene espiate senza titolo, se la permanenza è cessata dopo detta espiazione (cita Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017), la difesa osserva che “ragionando a contrario, il ragionamento svolto dalla Corte di appello è palesemente illogico”.
Aggiunge che, non determinando, in tema di reato associativo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell’adepto la necessaria cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura accetta il rischio d periodi di detenzione degli affiliati, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della condotta, con la conseguenza che la successiva prosecuzione della medesima può e deve essere valutata quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Rileva il Procuratore generale che, nella specie, solo una parte della pena relativa ai reati anteriormente commessi e uniti nel vincolo della continuazione risulta essere stata espiata successivamente alla data di inizio della permanenza (24 febbraio 2004), di tal che per escluderla ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod.
proc. pen. occorreva procedere alla verifica dell’accertamento sulla protrazione della permanenza, ciò che nell’ordinanza è mancato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, da ribadire in questa sede, il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257618; Sez. 1, n. 8109 dell’11/02/2010, COGNOME, Rv. 246383; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243809).
Va, inoltre, precisato, per quanto di interesse, che l’istituto della fungibilit delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di COGNOME, Rv. 272102).
Va aggiunto, in tema di reato permanente, che l’imputazione di associazione di tipo mafioso, ex ‘art. 416-bis cod. pen., limitata temporalmente con l’espressione ‘fino a data odierna’ si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, P.G. in proc. Alaimo e altro, Rv. 260227).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il Collegio, che, nel caso di specie, il giudice di esecuzione si sia pienamente conformato agli appena enunciati principi, pervenendo a una decisione incensurabile.
Va, in primo luogo, osservato che destituita di fondamento è la deduzione difensiva secondo la quale mancherebbe, con riguardo alla posizione giuridica del RAGIONE_SOCIALE, una espiazione di p iena senza titolo.
Essa, infatti, va individuata nella quota di pena scontata in eccesso per il reato oggetto della prima condanna, indicata sub 1) nella esposizione in fatto, dopo il ridimensionamento della pena complessiva dovuto al riconoscimento della
continuazione, con il reato associativo giudicato con la sentenza sub 2), nei termini già riferiti.
Quanto, poi, all’incidenza del tema della permanenza del reato associativo in questione sull’aspetto della fungibilità di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., affidato, in ricorso, a considerazioni non sempre pertinenti e comprensibili, si rileva, come oggettivo dato di partenza, incontestato, che la custodia cautelare sofferta dal COGNOME dal 3 marzo 2003 al 18 dicembre 2006 iniziò prima del dies a quo della consumazione del reato permanente di cui all’art. 416-bis cod. pen. (24 febbraio 2004).
Con riguardo, invece, alla cessazione della permanenza del medeSimo reato, osserva il Collegio che, sia nel caso in cui si voglia tener conto, ipotizzando una contestazione “aperta”, .della data della sentenza di primo grado (3 dicembre 2015), sia, a maggior ragione, nel caso in cui si voglia fare riferimento – in base alla formula di contestazione ‘sino alla data odierna’ – a quella del decreto che dispone il giudizio (che non risulta versato in atti, ma che non può essere stato emesso in data antecedente al 2012, anno in cui venne iscritta la notizia di reato), l’espiazione della detenzione sine titulo indubbiamente è terminata in data di gran lunga antecedente a quella di cessazione della permanenza del reato associativo.
La tesi difensiva, pertanto, avrebbe potuto essere accolta solo nell’ipotesi in cui detta permanenza fosse cessata in data antecedente a quella in cui terminò la custodia espiata sine titulo, ossia prima del 18 dicembre 2006.
Sul punto, tuttavia, nessun onere di allegazione è stato assolto dalla difesa, né risulta in alcun modo dagli atti, sicché tale ipotesi resta indimostrata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore