Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 12 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOMECOGNOME dir ad ottenere, in opposizione alle determinazioni emesse dalla locale Procu generale, l’emissione di un provvedimento di esecuzione dì pene concorrenti ch comprendesse – oltre al titolo già in esecuzione (sentenza 9 aprile 2018 della Co di appello di Catania, irrevocabile dal 16 aprile 2019) – titoli ulteriori, uni primo ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione rilevava il difetto di interesse del condannato formazione del cumulo, stante l’infungibilità, ex art. 657, comma 4, cod. pr pen., delle detrazioni di pena a titolo risarcitorio, ex art. 35-ter Ord. pen., che il medesimo condannato si riprometteva di ottenere in relazione ai menzionati titol ulteriori.
Avverso l’indicata ordinanza COGNOME proponeva ricorso per cassazione, nelle more reiterando l’istanza al giudice dell’esecuzione.
Quest’ultimo, provvedendo sull’istanza reiterata, re melius perpensa accoglieva la prospettazione dell’istante, disponendo, con ordinanza del novembre 2013, che si procedesse alla formazione del cumulo.
Avverso questa seconda decisione ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.
COGNOME otteneva quindi, dal competente Magistrato di sorveglianza, la detrazione di pena a titolo risarcitorio, ex art. 35-ter Ord. pen., sopra menzionata, e, a fronte del rifiuto opposto dal pubblico ministero dell’esecuzione di riconosc la fungibilità, tornava a rivolgersi al giudice, che – con l’ordinanza in e indicata, dato atto dell’intervenuta definizione del primo ricorso per cassazi aderiva alle determinazioni della parte pubblica dando torto all’istante.
COGNOME ricorre ora nei confronti della terza decisione del giudi dell’esecuzione, denunciando, mediante connessi motivi, a titolo di violazione legge e vizio di motivazione, il rifiuto del giudice stesso di dare seguito alla precedente decisione e, in pari tempo, di conformarsi a quanto sancito dal magistratura di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché la vicenda processuale è ormai copert dal giudicato.
Con sentenza del 10 dicembre 2023, depositata in data 1° marzo 2024, questa Corte ha respinto il ricorso già proposto da COGNOME avverso la pri ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione.
In questa sentenza si è osservato che il riconoscimento della continuazion tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pe complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta ch la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma cod. proc. pen. (il quale dispone che, a tal fine, vadano computati solo i perio custodia cautelare sofferta e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato), e dovendosi scindere il reato continuato, se del caso e per rispett principio, nelle singole violazioni che lo compongono. Lo sbarramento è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungíbilità si risolva in uno s commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in un «riserva di impunità».
Nella stessa sentenza è stato anche rilevato che la pena rideterminata continuazione, in rapporto ai titoli cui si voleva estendere l’esecuzione, era interamente espiata in epoca antecedente alla commissione dei reati la cui pen era già in espiazione, non essendovi pertanto spazio per un’eventuale fungibil fondante l’interesse alla formazione del cumulo.
Con sentenza del 22 marzo 2024, in corso di pubblicazione, questa Corte ha successivamente, e conseguentemente, accolto il ricorso del Procurator generale presso la Corte di appello di Catania avverso la decisione del 6 novembr 2023.
La questione, sollevata nel ricorso odierno, trova dunque risposta nei gi avvenuti pronunciamenti del giudice di legittimità.
Essendo già stato considerato infungibile, in questa sede, l’espiato relativ titoli comprendenti i reati uniti in continuazione, infungibile esso rimane anc fronte dell’ottenuta ulteriore riduzione di pena, conseguente all’attivazion rimedi risarcitori per le condizioni inumane e degradanti di detenzione (Sez. 1, 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971-01).
Anche in questo caso non possono ammettersi crediti di pena, maturati in relazione ad espiazioni antecedenti al reato, tali da incoraggiarne la ripetiz anziché svolgere funzione deterrente.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila eu
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/04/2024