Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11/01/2024 della Corte di Appello di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, destinatario del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 9 gennaio 2023 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, sollevava incidente di esecuzione innanzi alla medesima Corte, osservando:
che la pena non teneva conto della detrazione di anni 1 e mesi 7 di reclusione operata dal giudice del Tribunale di Crotone a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai punti 1) e 3) del casellario giudiziale, sicché la pena complessiva da eseguire era pari ad anni 11 e mesi 1 di reclusione;
che, avendo la sentenza di cui al punto 3) ad oggetto il reato permanente di cui all’art. 416 bis cod. pen., non poteva trovare applicazione il divieto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., richiamato nel decreto del Procuratore
Generale, non potendosi procedere alla scomposizione della oramai unica pena i rrogata.
La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza qui impugnata, rigettava l’istanza.
Quanto al primo aspetto, rilevava che «il cumulo operato dal P.G. tiene conto della rideterminazione della pena inflitta con la sentenza n. 30/2012 del 17.12.2012 della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, operata a seguito di riconoscimento del vincolo della continuazione da parte della Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza del 12.4.2022 di cui al n. 3 del casellario giudiziale, posto che la pena principale è individuata in anni 11 mesi 1 di reclusione».
Quanto al secondo aspetto, rilevava che «correttamente il P.G. ha escluso l’applicazione della fungibilità anche con riferimento al reato n. 3) del casellario giudiziale, perché, pur avendo il reato di associazione mafiosa natura permanente, il medesimo reato deve intendersi proseguito ben oltre gli anni 2011 e 2012 cui si riferiscono i periodi di detenzione senza titolo presi in considerazione dal P.G., per come può agevolmente inferirsi dal fatto che con la medesima sentenza n. 634/2022 l’istante era condannato anche per i reati di cui agli artt. 629 c.p. e 173 d.lgs. 42/2004, consumati nell’anno 2014, con il riconoscimento dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 7 L. 203/91, per i quali la responsabilità penale si fondava su risultanze intercettive risalenti al medesimo anno».
I difensori di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la carenza o illogicità della motivazione.
Si dolgono del fatto che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente inteso che quella di anni 11 e mesi 1 di reclusione sia la «pena principale», mentre invece essa è pena omnicomprensiva, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due vicende processuali.
Si dolgono, altresì, della violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’ordinanza impugnata ha confermato la contestata esclusione della fungibilità con riferimento al reato di cui al n. 3) del casellario giudiziale, p essendosi in presenza di un reato permanente (l’associazione per delinquere di stampo mafioso), in relazione al quale non è possibile scomporre il reato unitario in una pluralità di reati in parte anteriori e in parte posteriori alla cessazion dello stato detentivo per un altro fatto.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il secondo motivo di ricorso, in ossequio al consolidato principio secondo cui «L’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272101): ed invero, nel caso in esame la condotta illecita relativa ai reati di cui alla sentenza sub 3) è proseguita oltre gl indicati periodi di detenzione senza titolo sofferti dal ricorrente, relativi ad alt distinto reato, unificato solo dal vincolo della continuazione, in ordine al quale la relativa sentenza ha delimitato la protrazione temporale della permanenza, non apparendo, pertanto, possibile detrarre, a titolo di fungibilità, dalla pena del reato associativo di cui alla sentenza sub 3) tali periodi di detenzione.
Ha chiesto, invece, accogliersi il primo motivo di ricorso, non avendo l’ordinanza impugnata compiutamente motivato sulle ragioni della ritenuta correttezza del provvedimento di cumulo, a fronte delle censure difensive in relazione all’indicazione della pena di anni 11 mesi 1 di reclusione con riferimento alla sentenza sub 3) emessa dalla Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado includente i reati posti in continuazione, da ritenersi non “pena principale”, ma pena omnicomprensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo aspetto, si rileva che nel provvedimento di cumulo si è tenuto conto della rideterminazione della pena – già inflitta con la sentenza n. 30/2012 del 17 dicembre’ 2012 della Corte d’Assise d’Aippello di Catanzaro operata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 634/2022 del 12 aprile 2022 a seguito di riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli episodi delittuosi oggetto delle due pronunce.
Ed invero, nel provvedimento si dà espressamente atto tanto del fatto che la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione inflitta con la sentenza n. 30/2012 era stata rideterminata dalla sentenza n. 634/2022 in quella di anni 1 e mesi 7 di reclusione, quanto del fatto che, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari reati, la pena da espiare (evidentemente omnicomprensiva) era quella di anni 11 e mesi 1 di reclusione.
Considerazioni COGNOME sostanzialmente COGNOME sovrapponibili COGNOME sono COGNOME sviluppate COGNOME nel provvedimento impugnato, che non può, dunque, essere censurato nei termini invocati dal ricorrente.
Quanto al secondo aspetto, il ricorrente sostiene che, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze relative al delitto di associazione mafiosa, dovrebbe ritenersi integrato un unico reato permanente, sicché l’intera custodia sofferta sarebbe fungibile.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie non ci si trova in presenza di un unico reato permanente, ma di due reati permanenti avvinti dal vincolo della continuazione; secondo l’univoco orientamento di legittimità, al quale questa Corte intende dare continuità, la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l’effetto auspicato dal ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all’ar 657, comma 4, cod. proc. pen.: il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando quanto prescritto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato, dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435; Sez. 1, n. 17935 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.).
Il mero riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., fra il reato la cui pena detentiva sia stata già completamente espiata e il reato la cui pena detentiva sia attualmente in espiazione non basta a superare la frattura temporale fra l’esecuzione della pena pregressa e l’esecuzione della pena in corso: deve escludersi che la continuazione, che attiene esclusivamente all’individuazione dell’unicità del disegno criminoso fra i reati, valga a creare un vincolo idoneo a unificare l’esecuzione delle corrispondenti frazioni di pena fino a retrodatare, in sostanziale superamento dei limiti fissati dall’art. 657 cod. proc. pen., l’esecuzione della pena riferita al nuovo reato in tempo antecedente alla sua commissione (Sez. 7, n. 24369 del 13/05/2021, Assinnata, n.m.): se è vero che le pene concorrenti si considerano, in via generale, come pena unica, ai sensi dell’art. 76 cod. pen., è del pari certo che l’effetto unificante opera salvo che la legge stabilisca altrimenti, e, nell’ambito qui rilevante, vigono le diverse regole stabilite dall’art. 657 cod. proc. pen.
La limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare unitariamente a quelle successive una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato che determina la formazione del cumulo: dunque, del tutto correttamente il provvedimento di cumulo ha escluso l’applicazione della fungibilità con riferimento al reato di cui al n. 3) del casellar
giudiziale, in quanto relativo al reato di associazione mafiosa proseguito ben oltre gli anni 2011 e 2012, cui si riferiscono i periodi di detenzione senza titolo indicati dal ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/05/2024.