Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento e la detrazione, dal cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello in data 20/09/2023, del periodo di liberazione anticipata relativo alla pena di anni 2 già espiata, di cui alla sentenza sub. 2 del cumulo, posta in continuazione con la sentenza sub. 3.
A ragione il G.E. affermava la ritualità dell’operato del P.M., rilevando come dal cumulo fossero stati detratti, in relazione alla pena sub. 2, 225 giorni di liberazione anticipata pari a 5 semestri decorrenti dal 12/01/2016; l’ulteriore carcerazione in eccesso non poteva invece essere attribuita per fungibilità ostandovi la previsione di cui all’art. 657 comma 4 cod. pen, dal momento che la sentenza sub. 3 atteneva a reato (art. 416 bis cod. pen.) la cui permanenza è cessata nel 2016.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Osservava il ricorrente come l’istanza proposta al G.E. atteneva alla richiesta di decurtazione dal cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello in data 20/09/2023 di giorni 270; si chiedeva in particolare di rideterminare la pena complessiva riportata nel provvedimento di cumulo decurtando da questo ulteriori 225 giorni di liberazione anticipata concessi al COGNOME per il periodo di detenzione in eccesso subka in relazione alla condanna di cui alla sentenza sub 2. del cumulo, relativamente al periodo 12/07/2013-12/07/2015, oltre ad ulteriori giorni 45 a titolo di risarcimento ex d. I. 92 del 2014, riconosciuti con ordinanza dell’Ufficio di sorveglianza di Napoli del 31/01/2018, sempre relativamente a detto periodo.
Il ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere il G.E. omesso di dare risposta alla questione posta con l’istanza, pervenendo al rigetto negando una fungibilità mai richiesta dall’istante.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.
La Corte napoletana ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computati solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 – dep. 08/02/2018, COGNOME, Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013 – dep. 08/11/2013, Sapia, Rv. 257618).
È stato anche chiarito che l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102 01).
Risulta dagli atti che NOME COGNOME, in relazione alla sentenza sub 2. del provvedimento di cumulo 20/09/2023, ha espiato anni 5 mesi 8 giorni 8 di reclusione. dal 12/07/2013 al 19/12/2018, e che per tale periodo al detenuto sono stati concessi 570 giorni di liberazione anticipata e risarcimento danni.
La sentenza sub 3. del cumulo (Corte appello Napoli 20/07/2022, irr. 19/09/2023, che ha condannato il COGNOME per il reato di cui art. 416 bis cod. pen. accertato fino alla data 2016), ha ritenuto la continuazione con le sentenze rispettivamente indicate ai punti 1. (Corte appello Napoli, 24/10/2014, irr. 18/12/2015) e 2. (Corte appello Napoli, 09/04/2018, irr. 21/06/2019) rideterminando la pena complessiva nei confronti del condannato per le tre sentenze indicate, in anni 12 di reclusione (di cui anni 2 di reclusione relativi alle condanne sub 1. e 2.).
A seguito e per effetto della continuazione riconosciuta con la sentenza sub 3., sono stati detratti dalla pena espianda, due anni di reclusione attribuiti alla pena di cui alle sentenze sub 1. e 2., così come rideterminata per effetto della continuazione. Della restante pena espiata sono stati detratti il periodo fungibile dal 01/01/2016 al 19/12/2018 e la liberazione anticipata riferita al medesimo periodo.
L’ulteriore periodo di pena espiata, dal 12/07/2013 al 31/12/2015, nonché la liberazione anticipata e il risarcimento danni riferito a detto periodo, non sono stati invece riconosciuti, ostandovi il divieto di cui all’art. 657, comma 4 cod. proc. pen.,
trattandosi di periodo di pena espiata in data antecedente alla cessazione del permanenza del reato associativo di cui alla sentenza sub 3.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2024