Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 01/12/1963
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto avverso il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, in relazione alle condanne inflitte a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen., commesso . fino al 2003, giudicato con sentenza in data 20 ottobre 2009, e per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commessi tra il 2012 ed il 2013, con sentenza del 20 luglio 2022; reati tutti ritenuti in continuazione con la seconda sentenza, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni quattrodici di reclusione, di cui anni tre e mesi quattro a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., per il reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen.
I Giudici dell’esecuzione hanno ritenuto corretto il provvedimento del pubblico ministero che, dopo avere ritenuto la fungibilità di un primo periodo di presofferto quanto alla pena attribuita al reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen., l’aveva invece esclusa per il successivo periodo di presofferto, dal 13 luglio 2004 al 21 luglio 2010, rispetto alla restante parte di pena da eseguire attribuita agli altri reati, ostandovi il divieto previsto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, denunziando vizi della motivazione e violazione degli artt. 657, cod. proc. pen., 81 cod. pen, e 3 e 27, Cost.
Deduce che è rimasta priva di considerazione la ricostruzione difensiva, sostenuta anche tramite memoria e la produzione delle sentenze, secondo cui nel particolare caso in esame non poteva trovare applicazione lo sbarramento previsto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in ragione di quanto rilevatosi in cognizione, in sede di riconoscimento della continuazione con riguardo a tutti i fatti oggetto di contestazione. Infatti, la condotta ascritta nel secondo giudizio era stata ritenuta la “attualizzazione di analoga condotta” già ascritta nel primo giudizio.
A causa di ciò, i Giudici dell’esecuzione hanno ignorato l’individuazione di un unico reato permanente per cui non può operare lo sbarramento di cui sopra.
Del resto, la stringente applicazione di tale sbarramento susciterebbe fondati sospetti di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., rimanendo affidata la sua operatività alle circostanze casuali della successione nel tempo delle diverse carcerazioni, a fronte della pena unica da porre in esecuzione.
A/
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Va in primo luogo rilevato che l’intera prospettazione difensiva poggia sotto il profilo della ricostruzione in fatto (indicata nel ricorso come rappresentata anche in una memoria difensiva), sul mero richiamo del riferimento alla “attualizzazione di analoga condotta” contenuto nella sentenza di condanna per reati in materia di violazione della disciplina sugli stupefacenti, senza minimamente spiegare in che modo ne deriverebbe l’individuazione di un unico reato di cui all’ad. 416-bis cod. pen. (già giudicato), a fronte della nuova condanna per le suddette violazioni.
In secondo luogo, le doglienze, nella loro interezza, non si confrontano con i consolidati principi giurisprudenziali in materia di interruzione giudiziale del reato permanente, precisamente illustrati dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 53 del 2018), secondo cui, nel caso di condanna in un nuovo processo per un periodo di consumazione del reato di natura permanente successivo a quello per cui è già intervenuta condanna in un precedente processo, non vedendosi in ipotesi di bis in idem, può piuttosto trovare applicazione, in favor e per fictio iuris, l’istituto della continuazione e, dunque, del cumulo giuridico in relazione alle pene irrogate.
La rideterminazione del trattamento sanzionatorio che ne deriva, però, soggiace al divieto previsto dall’ad. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, ai fini della fungibilità, vanno computate solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato la cui pena va eseguita, sicché in tal caso deve scindersi il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (fra le altre, Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 – 01).
Tale assetto, operante in tutti i casi in cui il condannato beneficia della continuazione per fatti giudicati in diversi processi, è perfettamente conforme alla ratio del divieto di cui sopra (l’esecuzione della pena, per la sua funzione, non può precedere il fatto punito), laddove esclude, anche nel caso del reato permanente, legittimamente giudicato in diversi processi e per il quale in qualsiasi tempo sia stato applicato in favor il cumulo giuridico ex art. 81, cod. pen., che il condannato possa altresì beneficiare di “crediti di pena”, a mezzo dell’imputazione di periodi di detenzione – divenuti sine titulo a pene per fatti successivamente commessi.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, che danno conto della manifesta infondatezza di tutte le doglianze mosse, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere, di conseguenza, condannato al
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pagamento delle spese processuali, nonché, in considerazione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.