Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 28 giugno 2023 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME, in espiazione per le condanne indicate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale di Napoli del 21 gennaio 2022, del riconoscimento come presofferto della detenzione avvenuta nel periodo dall’8 maggio 2012 al 6 marzo 2014.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il condannato sta espiando la pena di 10 anni di reclusione – derivante dalle condanne della Corte d’appello di Trieste del 17 settembre 2015 per il reato dell’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 30 luglio 2010, e della Corte d’appello di Napoli del 27 maggio 2020 per i reati degli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi tra il
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2014 ed il 2015 -, che i reati oggetto delle due condanne sono stati posti in continuazione con separata ordinanza in cui è stata ritenuta pena base quella della sentenza della Corte d’appello di Napoli ed in cui l’aumento per continuazione con il reato giudicato a Trieste è stato quantificato in 1 anno di reclusione, che nel provvedimento di cumulo è già stato detratto come presofferto per il reato giudicato a Trieste il periodo di detenzione avvenuto tra 18 settembre 2010 ed il 26 luglio 2011 e tra il 14 aprile 2012 ed il 24 maggio 2012, che non è possibile detrarre anche l’ulteriore periodo oggetto dell’istanza incidente di esecuzione perché esorbitante rispetto alla condanna per il reato commesso a Trieste, mentre non è possibile detrarre lo stesso periodo anche dalla condanna della Corte d’appello di Napoli, perché i reati sono stati commessi in un periodo successivo alla detenzione, e quindi a ciò osta l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la custodia cautelare scontata risale ad epoca precedente alla data del reato oggetto della condanna di Trieste e non vi è continuità tra i fatti di Trieste, commessi nel 2010, ed i fatti oggetto del processo di Napoli, commessi a partire dal 2014, perché la data dei reati della seconda condanna non ingloba la data del primo, talchè il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, scomporre la pena irrogata per le due condanne individuando le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell’istanza del ricorrente rilevando la impossibilità di riconoscergli un presofferto ulteriore con riferimento alla condanna della Corte d’appello di Trieste, in quanto interamente scontata, mentre in ordine alla condanna della Corte d’appello di Napoli ha evidenziato che al riconoscimento del presofferto osta la circostanza che si tratta di condanna per fatti commessi dopo il periodo di detenzione che si chiede di computare.
Il ricorso attacca la ordinanza impugnata sostenendo che la custodia cautelare scontata è fungibile ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in quanto risale ad
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epoca precedente alla data del reato oggetto della condanna di Trieste, ma l’argomento è inammissibile, perché inconferente cori la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha respinto l’istanza non per la anteriorità della data di commissione del reato giudicato dalla Corte d’appello di Trieste rispetto al periodo di detenzione, ma perché la pena per tale reato è stata già interamente espiata per effetto del computo di altri periodi di presofferto.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto scomporre Da pena irrogata per le due condanne individuando le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo, ma l’argomento è inammissibile perché censura la motivazione dell’ordinanza impugnata proponendo, in realtà, lo stesso percorso logico seguito dalla stessa.
Infatti, il giudice dell’esecuzione ha proceduto proprio nel modo in cui il ricorrente chiede nel ricorso, perché ha effettuato la scomposizione della pena dei reati delle due condanne inserite in continuazione, ha isolato la frazione di pena imputabile alla condanna per il reato con riferimento al quale si chiede l’applicazione del principio di fungibilità (un anno di reclusione), e, rispetto a tale espiazione, ha considerato come presofferto tutto ciò che poteva considerare (ovvero, i periodi di detenzione avvenuti tra 18 settembre 2010 ed il 26 luglio 2011 e tra il 14 aprile 2012 ed il 24 maggio 2012). Una volta effettuata questa operazione di detrazione di questo presoffeito, la pena di un anno di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Trieste è stata espiata integralmente, talchè nulla più può essere computato come presofferto con riferimento al reato oggetto di quella sentenza.
Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024
Il consigliere estensore
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