Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 19/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e giudicando in sede di rinvio, ha respinto la richiesta di NOME COGNOME diretta alla attribuzione, a titolo di fungibilità, della pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30 novembre 2021 (irrevocabile il 7 dicembre 2012) e riportata al n.2 del cumulo della Procura generale della Corte di appello di Napoli del 27 gennaio 2020 (interamente espiata) e posta in continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 settembre 2018.
1.1. Il ricorrente aveva dedotto che nel provvedimento di cumulo in oggetto, della pena sopra indicata (da lui interamente espiata), erano stati detratti soltanto otto mesi di reclusione (dal 7 marzo al 6 novembre 2011), mentre per la parte restante essa non era stata calcolata, di talché egli aveva formulato la domanda in questione alla Corte di appello di Napoli.
1.2. Inizialmente la Corte territoriale, con ordinanza del 14 gennaio 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza sulla richiesta sostenendo che la stessa appartenesse all’organo dell’esecuzione. Questa Corte di cassazione con sentenza n.47738/2022 aveva annullato con rinvio l’ordinanza impugnata osservando che ove sia necessario, ai fini esecutivi, il giudice dell’esecuzione è tenuto integrando il contenuto della sentenza che non abbia specificato il trattamento sanzionatorio – a precisare il ‘quantum’ inflitto per ciascuna fattispecie.
1.3. Come detto, in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli con l’ordinanza riportata in epigrafe ha respinto la domanda di NOME COGNOME evidenziando che il condannato, fino al marzo del 2011, aveva svolto il ruolo di spacciatore nell’ambito dell’associazione ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 e che, dal luglio del 2013, aveva ricoperto il superiore ruolo di distributore.
Pertanto, a seguito dell’arresto per violazione della legge stupefacenti avvenuto il 7 marzo 2011 non vi era stata alcuna interruzione della condotta criminosa relativa alle due fattispecie associative, di talché non poteva attribuirsi la pena espiata in eccesso dal 7 novembre 2011 sino al 31 luglio 2013.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica in quanto basata su una erronea valutazione del fatto e sul travisamento dello stesso, con particolare riferimento alla ritenuta (dalla Corte di appello) unitarietà delle due condotte associative, nonostante le contestazioni riguardassero due distinte associazioni per due differenti periodi temporali, di cui una per un periodo sino al marzo 2011, con la conseguente fondatezza della domanda di riconoscimento della fungibilità.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 627, 628, 656, 657, 663, 665, 666, 670 e 671 in quanto il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto a quanto stabilito con la sentenza rescindente che, a parere del ricorrente, avrebbe già riconosciuto il suo diritto al computo del periodo di carcerazione sopra richiamato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Anzitutto, con riferimento al secondo motivo, deve evidenziarsi che al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte di cassazione in data 28 ottobre 2022 (n.47738/2022) non aveva accertato il diritto alla fungibilità, ma si era limitata ad indicare il giudice dell’esecuzione come competente in merito alla predetta istanza, senza però pronunciarsi in alcun modo sul merito della medesima richiesta.
Con riferimento al primo motivo si osserva che la Corte distrettuale ha precisato che la questione era sorta dalla circostanza che per il reato di cui all’art.73 d.P.R. 309/90 (commesso il 7 marzo 2011), NOME COGNOME era stato condannato con sentenza della stessa Corte di appello di Napoli del 30 novembre 2011 alla pena di anni due, mesi 10 e giorni venti di reclusione; successivamente la medesima Corte territoriale, con sentenza del 19 settembre 2018, aveva posto il predetto reato (art.73 d.P.R. 309/90) in continuazione con quelli ex artt. 416bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 ed aveva quantificato il relativo aumento di pena ex art.81 cod. pen. nella misura di mesi otto di reclusione e da ciò era originata
la richiesta di riconoscimento, a titolo di fungibilità, della residua pena di anni due, mesi due e giorni dieci di reclusione, relativa alla sopra indicata violazione dell’ art.73 d.P.R. 309/90.
3.1. La richiesta è stata considerata infondata poiché – al contrario di quanto sostenuto dal condannato – non vi era stata (pure a fronte della contestazione di due condotte diverse ed autonome) una segmentazione temporale tra i reati ex artt.416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 390/90 con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 settembre 2018, che invece le aveva considerate unitariamente come confermato dall’assenza di qualsiasi aumento per la continuazione interna nell’ambito delle due condotte associative, che invece una separazione temporale tra le due fattispecie criminose avrebbe imposto.
Da ciò consegue che i due reati associativi sono stati considerati unitariamente con condotta perdurante interrotta unicamente dalla pronuncia di primo grado e che, per tale ragione, la richiesta di fungibilità non poteva trovare accoglimento proprio per la insussistenza di due distinte pene per due diversi periodi temporali con riferimento alle due associazioni.
3.2. Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che dalla unitarietà delle condotte criminose ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 discendeva la carenza di interesse all’individuazione dell’ammontare della pena in eccedenza sofferta per il reato di cui all’art.73 d.P.R. 309/90, tenuto conto che ai sensi dell’art.657, comma 4, cod. proc. pen. non possono essere computate le pene od i periodi di custodia cautelare sofferti dopo il reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; quindi, a fronte di un periodo di carcerazione sofferta dal 7 novembre 2011 al 31 luglio 2013, di essa si sarebbe potuto tenere conto solo qualora i reati associativi fossero stati commessi prima del 7 novembre 2011, al contrario di quanto verificatosi nella fattispecie.
3.2. Orbene, con l’impugnazione si ribadisce unicamente GLYPH che le due imputazioni erano distinte, senza però tenere conto del fatto che la Corte di appello, come sopra illustrato, aveva ritenuto la condotta unitaria sulla base del contenuto della sentenza di condanna ed in considerazione della irrogazione di una unica condanna senza l’applicazione della continuazione, determinazione coperta dal giudicato ed insuscettibile di una differente considerazione e decisione in sede esecutiva.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023.