Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 della CORTE d’ASSISE d’APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Assise d’appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere la rideterminazione della scadenza della pena al giorno 21 gennaio 2023 anziché al giorno 4 novembre 2027, come stabilita dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Salerno in data 8 giugno 2023, fissandola al giorno 24 ottobre 2027 e rigettando nel resto la richiesta con riferimento alla detrazione per fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. del presofferto di sette anni, undici mesi e un giorno di reclusione.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 78 cod. pen., 648, 649, 657, 671 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata risposta alle censure svolte.
In particolare, il ricorso si duole che il giudice dell’esecuzione abbia sostanzialmente avallato il provvedimento del pubblico ministero che, violando l’ordinanza pronunciata dallo stesso giudice dell’esecuzione in data 8 maggio 2023, che aveva riconosciuto la continuazione tra alcuni reati ricompresi nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti precedentemente emesso in data 28 maggio 2015, e facendo malgoverno del principio moderatore dell’articolo 78 cod. pen., nonché non detraendo il periodo di presofferto subìto per i reati unificati, ha determinato un aggravamento della durata della pena da espiare.
Sotto altro angolo visuale, il ricorso lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia a sua volta violato il precedente provvedimento in data 7 giugno 2023 che, nell’ordinare la correzione dell’ordinanza in data 8 maggio 2023, aveva individuato la pena complessiva in trenta anni di reclusione, neppure rispondendo alle doglianze difensive contenute nella memoria depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non è richiesto, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, il mandato speciale per proporre il ricorso
per cassazione ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto la disposizione non riguarda i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, Rv. 285396) e come risulta dal chiaro tenore della disposizione che si riferisce al caso del procedimento in assenza, non applicabile al rito camerale dell’esecuzione previsto dagli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.
Non appaiono, in realtà, difformi la condivisibile Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984 (massima ufficiale: «In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti – a pena di inammissibilità – dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell’ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l’impugnazione proposta da difensore non legittimato») e la richiamata Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, COGNOME, non mass., poiché, a ben guardare, il principio è stato affermato con esclusivo riguardo al giudizio di cognizione celebratosi in assenza.
2.1. Va, dunque, ribadito che «In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nel giudizio di esecuzione».
Tanto premesso con riguardo alla regolarità formale dell’atto di ricorso, i motivi da esso sviluppati non sono fondati perché cozzano contro i principi giurisprudenziali costantemente affermati, mentre non è censurabile la presunta omessa risposta a una doglianza difensiva quando, come nel caso di specie, il provvedimento fa corretta applicazione della legge sostanziale e processuale.
3.1. Va anzitutto chiarito che l’unificazione dei reati non comporta il superamento del limite alla fungibilità contenuto nell’art. 657 cod. proc. pen.
La norma oggetto di scrutinio detta una regola precisa alla quale corrisponde il divieto di fungibilità di un periodo di detenzione precedentemente sofferta
senza titolo in relazione a un reato successivamente commesso, essendo irrilevante che vi sia stata da parte del condannato previsione o preordinazione.
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né l’eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta» (Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444).
In motivazione, la Corte ha escluso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema (Corte costituzionale n. 13 del 1979), che una siffatta ricostruzione del sistema possa considerarsi in conflitto con gli artt. 3 e 13 Cost.
Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2014, ha chiarito che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità”; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, è una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata; il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l’ipotetica presunzione assoluta in relativa».
3.3. La doglianza sviluppata al primo motivo di ricorso è, quindi, infondata perché in contrasto con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e
di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all’unitaria detrazione del presofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo» (Sez. 1, n. 983 del 14/02/1997, COGNOME, Rv. 207184; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618).
3.4. Nel caso in esame, come il ricorso non contesta, il periodo di presofferto (dal 17 novembre 1997) non può essere computato per l’intero sulla pena determinata perché, in considerazione della non contestata correttezza dei cd. cumuli parziali, derivanti dalla circostanza che alcuni reati sono stati commessi in costanza di detenzione e dopo la carcerazione per i precedenti reati, a ciò osta il principio stabilito dall’art. 657 cod. proc. pen. che non subisce deroghe anche quando i reati siano unificati in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275327; in precedenza Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272101), facendo chiaro e univoco riferimento alle date di commissione dei reati che risultano dal provvedimento di esecuzione che descrive dettagliatamente i cinque cumuli parziali resisi necessari per porre in esecuzione i titoli definitivi d condanna.
3.5. Il ricorso, del resto, non contesta la necessità di procedere ai cumuli parziali né l’erroneità delle singole determinazioni di pena concorrente.
Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo il quale il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente; è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, COGNOME, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271651).
3.6. Le sopra richiamate argomentazioni rendono palese l’infondatezza del ricorso che pretende di considerare fungibile una determinata pena espiata prima della commissione dei reati, solo perché essi sono stati successivamente ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
È, invece, inammissibile la doglianza secondo la quale il giudice dell’esecuzione avrebbe violato il precedente provvedimento in data 7 giugno 2023 che, nell’ordinare la correzione dell’ordinanza in data 8 maggio 2023, aveva individuato la pena complessiva in trenta anni di reclusione.
4.1. Si deve rilevare, in principalità, che la questione era manifestamente infondata e comunque posta in termini generici tanto da non richiedere una specifica risposta, peraltro desumibile dal complessivo tenore della decisione oggi impugnata.
4.2. Sotto altro profilo, infine, la questione è manifestamente infondata poiché il provvedimento di correzione si limita a emendare un errore materiale, senza influire sulla statuizione contenuta nel provvedimento originario, sicché resta fermo quanto stabilito dal giudice dell’esecuzione in merito ai computi concernenti i cumuli parziali e le conseguenti determinazioni assunte sulla pena da eseguire e la sua decorrenza.
D’altra parte, è stata rispettata la statuizione concernente la durata trentennale della pena che, tenendo conto dei cumuli parziali e della liberazione
anticipata già riconosciuta, è stata fissata con decorrenza dal 17 novembre 1997 e termine in data 24 ottobre 2017.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso il 31 maggio 2024.