Fungibilità della pena: quando il ricorso è inammissibile
La gestione dei periodi di detenzione già scontati rappresenta un aspetto cruciale nella fase di esecuzione penale. La fungibilità della pena permette infatti di sottrarre dal computo totale i giorni trascorsi in custodia cautelare o in espiazione di altre pene, garantendo che il condannato non sconti più del dovuto. Tuttavia, la richiesta di scomputo deve poggiare su basi giuridiche solide e non può tradursi in una mera ripetizione di istanze già accolte.
Il concetto di fungibilità della pena nel sistema penale
Il principio della fungibilità della pena assicura che ogni giorno di privazione della libertà personale, anche se subito senza un titolo definitivo o in relazione a procedimenti diversi, venga valorizzato nel calcolo finale della pena da espiare. Questo meccanismo evita ingiuste duplicazioni della sanzione detentiva. Nel caso analizzato, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento di alcuni mesi di reclusione presofferti tra il 2019 e il 2020.
La decisione del Giudice dell’esecuzione
Il Tribunale, operando come Giudice dell’esecuzione, aveva già ricostruito minuziosamente le vicende giudiziarie dell’interessato. Dall’analisi dei provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti, era emerso che i periodi indicati dal condannato erano stati correttamente scomputati in precedenza. La richiesta di ulteriore fungibilità risultava quindi priva di oggetto, poiché il beneficio era già stato integralmente riconosciuto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato rigettato
La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso presentato non offriva argomenti idonei a scardinare la motivazione del giudice di merito. Le censure sono state definite generiche e meramente confutative. In particolare, il ricorrente non è riuscito a dimostrare errori logici o giuridici nell’ordinanza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo esame di elementi già valutati e risolti favorevolmente in sede di incidente di esecuzione.
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze severe. Oltre al rigetto delle istanze, il sistema prevede una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare l’uso improprio del mezzo di impugnazione. La colpa del ricorrente risiede nell’aver attivato la giurisdizione di legittimità senza una reale motivazione giuridica, appesantendo inutilmente il carico giudiziario.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione del Giudice dell’esecuzione fosse logica e ponderata. Il ricorso è stato giudicato irrituale poiché non correlato alla struttura decisionale dell’ordinanza impugnata. La genericità delle doglianze impedisce alla Cassazione di entrare nel merito, rendendo inevitabile la dichiarazione di inammissibilità. La condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende riflette la gravità dell’imprudenza processuale commessa.
Le conclusioni
In conclusione, la fungibilità della pena è un diritto fondamentale del condannato, ma il suo esercizio deve seguire regole procedurali precise. Una volta che il giudice ha correttamente operato lo scomputo del presofferto, non è possibile reiterare la richiesta senza addurre nuovi elementi di fatto o di diritto. La precisione tecnica nella redazione dei ricorsi è l’unico strumento per evitare condanne pecuniarie e garantire una tutela effettiva dei propri diritti.
Cosa si intende per fungibilità della pena in ambito penale?
Si tratta del meccanismo che permette di sottrarre dalla pena definitiva i periodi di detenzione già scontati per lo stesso o per altri fatti, a determinate condizioni di legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione generico?
Un ricorso che non contesta specificamente le motivazioni del giudice precedente viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna al pagamento delle spese e della Cassa delle Ammende.
È possibile richiedere lo scomputo di periodi già calcolati?
No, se il giudice dell’esecuzione ha già correttamente scomputato i periodi di detenzione patiti senza titolo, una nuova richiesta identica risulta priva di fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11621 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo di presofferto, della pena di sei mesi e ventitrØ giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno 2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio 2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio 2012;
vista la motivazione con la quale il Giudice dell’esecuzione – dopo avere ricostruito brevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo , fossero stata già correttamente scomputate;
rilevato che tale motivazione non Ł in alcun modo scalfita dalle censure genericamente controvalutative e confutative contenute nel ricorso che non Ł adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dal condannato in sede d’incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quanto in realtà ha già ottenuto;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente