Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9761 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9761 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/7/2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse di NOME COGNOME teso ad ottenere, ai fini della fungibilità della pena espiata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la delimitazione temporale dell’appartenenza di esso condanNOME all’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 fino all’arresto del 25/09/2019 ovvero fino alla sua scarcerazione per fine pena per il reato-fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nell’ambito del procedimento penale definito con sentenza definitiva di condanna ad anni quattro e mesi due di reclusione.
Avverso l’ordinanza suindicata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo difensore di fiducia, articolato in unico motivo, per erronea applicazione della legge penale e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen strettamente necessari per la motivazione.
Si premette che COGNOME veniva condanNOME, in esito a giudizio abbreviato, con sentenza n. 288 del 2024 pronunciata dal GRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di Napoli Nord il 16/02/2024, dep. il 14/05/2024, riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 5207 del 2025 del 13/02/2025, dep. il 21/02/2025, che, concesse le attenuanti generiche, ha ridetermiNOME la pena complessiva in anni cinque e mesi sei di reclusione con la riconosciuta continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 788 del 2019.
Secondo la difesa, l’appartenenza del COGNOME all’associazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente è da circoscrivere all’anno 2019 e specificamente fino al suo arresto avvenuto in data 25/09/2019 in virtù di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli Nord per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in forza della quale è stato ristretto fino al 04/04/2023 (data in cui veniva scarcerato per fine pena).
La sentenza n. 288 del 2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli ha statuito che l’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe configurata dall’anno 2019, con condotta perdurante, ovvero fino a sentenza di primo grado pronunciata in data 16/02/2024 la quale, tuttavia, fa riferimento all’epoca di commissione dei reati senza specificare i periodi di appartenenza dei singoli associati. Nessun elemento probatorio dimostrerebbe la partecipazione del ricorrente all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990 successivamente alla sua scarcerazione nell’ambito del procedimento di cui alla sentenza n. 788 del 2019, che lo ha condanNOME a quattro anni e mesi due di reclusione di reclusione, per cui è stato ristretto fino al 4/4/2023.
La Corte d’appello, in violazione di legge, individua solo due elementi da cui desumere l’appartenenza del ricorrente all’associazione in contestazione in un arco temporale maggiormente ampio rispetto a quello prospettato: l’arresto del sodale COGNOME, avvenuto nel novembre 2019, e il rinvenimento di sostanza stupefacente e materiale per confezionare la droga presso l’abitazione del condanNOME, all’atto della notifica dell’ordinanza nell’ambito del proc. penale n. 766/2020 per la quale veniva emessa sentenza n. 288 del 2024.
Si censura la motivazione perché l’arresto del COGNOME potrebbe solo provare la permanenza “in vita” dell’associazione, quale gruppo di persone che intendono
conseguire uno scopo delinquenziale, mentre nulla proverebbe in merito all’appartenenza del COGNOME al sodalizio criminale, anche perché all’epoca quest’ultimo era detenuto.
Quanto al rinvenimento dello stupefacente presso l’abitazione del ricorrente, si deduce che anche tale fatto non sia in nessun modo probante per dimostrare la perdurante partecipazione all’associazione del COGNOME.
Il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come è noto, la ratio del principio sancito dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. – costantemente riaffermata da questa Corte di legittimità – è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzioNOMErie (tra le altre, Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME, in motiv. § 2; Sez. 1, n. 6905 del 08/01/2015, COGNOME, Rv. 262319-01, in motiv. § 1; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, COGNOME, Rv. 233589-01; Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, Rv. 217234-01), altrimenti trasformandosi il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità” utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali, e che concreterebbe addirittura una sorta di “licenza di delinquere” quanto ai reati punibili in misura uguale o inferiore alla carcerazione sofferta (così Corte cost. sent. n. 198 del 2014, cons. dir. § 4; cfr. altresì Sez. 1, n. 24879 del 03/06/2025, COGNOME, in motiv. § 2).
2.1. Tale principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui venga riconosciuto, in sede di esecuzione ovvero dal giudice della cognizione, il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra reati commessi in tempi diversi, giudicati distintamente. Infatti, se per uno dei reati posti in continuazione vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest’ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata in modo autonomo rispetto al trattamento determiNOME dalla continuazione, al fine di scongiurare la violazione del principio sancito dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 5537, 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212215-01, relativa a una fattispecie nella quale erano stati tra loro unificati, sotto il vincolo del continuazione, tanto il delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., quanto altri reati già giudicati ed era stata domandata la detrazione del periodo di custodia
cautelare sofferto relativamente a questi ultimi, anziché del minore periodo computato in sede di esecuzione, corrispondente all’aumento di pena stabilito per detti reati a titolo di continuazione; Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, Rv. 217234-01, secondo cui: «In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate “senza titolo” ovvero quando il titolo sia venuto meno, purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: nel caso in cui detto reato sia di natura permanente, avendo, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Ne consegue, che non può dirsi sofferta “dopo” tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa»).
2.2. Dunque, il riconoscimento della continuazione, in sede cognitiva o esecutiva, con reati oggetto di sentenza irrevocabile, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui a tal fine vanno computate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate dopo la commissione del reato; conseguentemente il reato continuato si deve scindere nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435-01; conf. Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272101-01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257618-01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 25186 del 07/02/2009, COGNOME, Rv. 243809-01; Sez. 4, n. 27948 del 29/05/2001, COGNOME, Rv. 21960-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418-01).
Tale interpretazione, informata al criterio ermeneutico della ratio legis, deve ritenersi corretta anche nel caso in cui la continuazione sia stata riconosciuta dal giudice della cognizione in relazione a reati omogenei, ma comunque giudicati separatamente e relativi a condotte distinte, ancorché poste in essere senza soluzione di continuità (Sez. 1, n. 6905 del 08/01/2015, cit.; Sez. 1, n. 13630 del 15/01/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 44340 del 08/10/2014, COGNOME, non mass.).
2.3. Con specifico riferimento ai reati permanenti – quale è quello di specie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (ad es. Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011, COGNOME COGNOME, Rv. 251584-01) – va altresì ribadito il principio, scaturente dalla corretta esegesi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale l’istituto della
fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo di cui si tratta.
2.3.1. Occorre, invero, riflettere come, in ipotesi di reato permanente, data la struttura (ontologicamente e giuridicamente) unitaria di esso, non sia possibile effettuare una (ideale) scomposizione della complessiva fattispecie in plurimi segmenti, ciascuno costituente autonomo reato, una pluralità di reati, che siano in parte anteriori e in parte posteriori all’esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo; di conseguenza, non è dato computare la pena espiata senza titolo con riferimento al reato permanente che si protragga anche nel tempo ulteriore al termine della relativa esecuzione (da ultimo, Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, NOME, Rv. 287785-01; in precedenza, ex multis, Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, cit.; Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, NOME, Rv. 257600-01; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, NOME, Rv. 240288-01).
2.3.2. Deriva da tale impostazione concettuale il fatto che – agli effetti della previsione ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come sopra interpretata – non possa esser considerato come sofferto successivamente, rispetto alla consumazione del reato permanente, il periodo di privazione della libertà personale subito senza titolo per il fatto diverso, durante il tempo della permanenza del reato considerato (cfr. ancora Sez. 1, n. 5547 del 11/11/1998, cit.; Sez. 1, n. 5186 del 2020, cit.; Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, cit.).
2.3.3. Come da ultimo ribadito da questa Corte, tale conclusione non viola i principi costituzionali: la permanenza del reato, invero, non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale (perdurante) volontà (criminosa), essendo nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza; per cui l’applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nei termini così precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che “protrae la permanenza del reato” senza interromperla, al di là del termine di cui alla citata disposizione, è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento: tra i due, infatti, solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta (in termini, Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, cit., in motiv. § 2).
Nel caso qui in esame si verte in ipotesi di reato permanente con contestazione cd. “aperta” ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (“commesso in Melito di Napoli dal gennaio 2019 con condotta perdurante”: v. sent. Corte d’appello di Napoli n. 5207 del 2025, pag. 3) in cui la cessazione della condotta associativa è
stata fissata alla data in cui è stata emessa la sentenza di condanna di primo grado, ossia al 16/02/2024.
Ed, invero, nell’ipotesi della contestazione “aperta” in sede di esecuzione, ai fini di ogni effetto giuridico, occorre verificare in concreto se il giudice di merit abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa; ne consegue, che nel caso di condanna per un reato associativo che sia stato contestato senza l’indicazione della data di ritenuta cessazione della condotta criminosa, l’esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all’altro reato, dalla verifica in ordine alla sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, non potendosi presumere – in forza della regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo “aperto” del fatto associativo, è possibile affermare la penale responsabilità anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento – che il momento consumativo coincida con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (Sez. 1, n. 20328, 22/03/2007, COGNOME, Rv. 236664; Sez. 1, n. 6905 del 17/02/2015, cit.).
Il Giudice dell’esecuzione, quindi, per affermare che la pena espiata sine titulo è precedente alla commissione del reato successivamente giudicato ed, in specie, alla cessazione della condotta laddove si tratti – come nell’ipotesi di specie – di reato permanente con contestazione aperta, deve verificare in concreto la sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino ad epoca successiva alla espiazione della pena sine titulo.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che, secondo consolidati principi, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma “aperta” o “a consumazione in atto”, ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, spetta al giudice dell’esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado, poiché la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, oltre che per quanto concerne la fase di cognizione (tra le altre, agli effetti della prescrizione, Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511-01; in tema di ne bis in idem, Sez. 1, n. 14994 del 10/03/2015, Misso, Rv. 263688-01), anche con riguardo agli effetti giuridici che dalla individuazione della data di cessazione della permanenza possono derivare in fase esecutiva (tra le altre, in materia di liberazione anticipata,
Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 270118-01; in materia di computo della pena ex art. 657 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 20238 del 22/03/2007, COGNOME, Rv. 236664-01, e di revoca di indulto, Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, COGNOME, Rv. 250828-01; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257725-01; Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 274877-01).
L’indicata regola ha un valore esclusivamente processuale, nel senso di esonerare il giudice dalla necessità di ulteriori contestazioni qualora dagli atti emerga che la condotta illecita sia proseguita anche dopo la data dell’accertamento, e non ha valore sostanziale di inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato in ordine all’effettivo verificarsi di tale protrazione, gravando pur sempre sull’accusa l’onere di fornire prova adeguata del protrarsi della condotta criminosa, eventualmente, fino all’indicato ultimo limite processuale.
Di detti condivisi, e qui riaffermati, principi la Corte d’appello di Napoli ha fatto – nella specie – ineccepibile interpretazione e corretta applicazione, senza contraddizioni e senza cadute di logicità, donde l’insussistenza dei lamentati vizi.
È pur vero che, nel caso di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 il permanere della partecipazione all’associazione non può presumersi dopo che l’associato sia stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per uno dei reati-fine della medesima associazione e che non basta, in altri termini, la sola assenza di indici positivi di dissociazione, perché in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un dato fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami con gli altri associati (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep. 2024, Mema, Rv. 285904-01; conf. Sez. 1, n. 48643 del 10/06/2015, COGNOME e altri, Rv. 265386-01; Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011, COGNOME, Rv. 251584-01); nondimeno l’ordinanza impugnata ha ben individuato elementi contrari bene spiegando come ha operato la verifica circa la data in cui è cessata la permanenza del reato associativo rispetto all’odierno ricorrente, avuto riguardo alla motivazione resa dal giudice della cognizione.
In particolare, ad avviso della Corte d’appello:
l’associazione in cui è risultato inserito il ricorrente ha continuato ad operare anche dopo il suo arresto in data 25/9/2019 e verosimilmente almeno fino al momento dell’esecuzione delle misure cautelari a carico degli associati (in data 11/10/2023), tant’è che il 9/11/2019 il sodale COGNOME veniva tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti;
nel periodo successivo alla scarcerazione del 4/04/2023, il COGNOME ha continuato ad essere operativo nel settore degli stupefacenti, tanto che in data 11/10/2023, allorché gli veniva notificata l’ordinanza cautelare per il reato di cui
all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 presso l’abitazione del condanNOME in Giugliano in Campania INDIRIZZO, gli veniva sequestrata sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché strumentazione per il confezionamento della droga in dosi; fatto per il quale il COGNOME ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in data 5/04/2024, irrev. il 22/04/2024 (n. 285/2024 reg. sent.);
– le circostanze e le modalità del fatto, il luogo in cui il COGNOME conduceva l’illecita attività (il comune di Giugliano in Campania) limitrofo a quello in cui operava l’associazione (il comune di Melito di Napoli), la tipologia di stupefacente detenuto rientrante tra quelle di tipo narcotico al cui spaccio l’associazione era dedita, consentono di desumere che il COGNOME, nonostante il periodo di detenzione per il reato del settembre 2019, non si sia dissociato dal gruppo almeno fino all’11/10/2023 allorché veniva eseguita l’ordinanza cautelare per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Sulla base di queste circostanze fattuali – di cui le deduzioni difensive tentano in questa sede di offrire, inammissibilmente, una “rilettura” alternativa, notoriamente preclusa alla Corte di legittimità – l’ordinanza impugnata ha insindacabilnnente escluso che la condotta di partecipazione all’associazione del ricorrente potesse essere retrodatata alla data del primo arresto (il 25/09/2019) e che, in nessun caso, potrebbe essere superato il divieto di cui all’art. 657 cod. proc. pen., in relazione alla pena già espiata, atteso che i fatti per i quali il COGNOME ha già scontato la pena si sono consumati il 7 e 1’8/9/2019 e, dunque, certamente prima del suo arresto (25/09/2019) e dell’invocata cessazione della sua partecipazione al clan (pag. 6 ord.).
Si tratta di una ineccepibile applicazione delle regole ermeneutiche sopra riassunte, avendo il Giudice dell’esecuzione correttamente affermato che si debba tenere conto della pena scontata dal COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 del 7 e 8/09/2019, giudicato per primo con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 5/10/2019, riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 28/09/2020. Come pure rileva il Procuratore generale in sede, certamente la pena già espiata di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione (dal 25/09/2019 al 4/04/2023) poteva essere attribuita ai fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, solo nella misura di mesi quattro, costituente l’aumento per la continuazione con il reato, ritenuto più grave, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso dal 1999 (operato dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 288 del 2024); la differenza di anni tre, mesi due e giorni dieci di reclusione è stata esclusa dal calcolo della pena residua da espiare avendo rettamente il Giudice
dell’esecuzione ritenuto che fosse stata sofferta prima (sino al 4/04/2023) della commissione del reato associativo giudicato successivamente protrattosi sino all’11/10/2023; ciò coerentemente al surrichiamato principio di diritto secondo il quale la pena espiata senza titolo non può computarsi al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma il 20 gennaio 2026
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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