Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Modena il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso l’ordinanza in data 11/03/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 6 comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso
dal pubblico ministero in data 20/12/2023 con conseguente immediata restituzione di quanto in sequestro alla persona a cui le cose sono state sequestrate;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano in data 20/12/2023 di convalida di perquisizione e contestuale sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziari avente ad oggetto:
-la somma di danaro contante di euro 13.300 suddivisa in due mazzette di banconote di 100 Euro ciascuna e rinvenuta dalla polizia giudiziaria nella materiale disponibilità di NOME COGNOME all’interno di un borsello che questi portava a tracolla e che, al momento del controllo, tentava di occultare sotto il sedile passeggero della vettura a bordo della quale si trovava unitamente a NOME COGNOME;
-28 mazzette di banconote da 100 Euro fotocopiate a colori rinvenute in uno zaino riposto nel bagagliaio dell’auto;
-quattro telefoni cellulari dei quali non veniva fornito il codice di sblocco;
Nei confronti di NOME COGNOMECOGNOMEi1 sequestro era operato solo in relazione ai telefoni cellula Iphone 8 NUMERO_TELEFONO IMEI 352993099833865 e Iphone 13 +385989768104 IMEI 35920640371684 trovati in suo possesso, ritenuti cose pertinenti al reato di ricettazione sui quali era necessario operare accertamenti tecnici.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore fiduciario proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari pe la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa o meramente apparente.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi dell’ai con riferimento al reato di cui all’art. 648 cod. pen. sulla scorta non di elementi concreti ma di supposizioni e sospetti valorizzando unicamente la mera disponibilità di una somma di denaro, tra l’altro di entità poco superiore al limite previsto per il compimento di operazioni in contanti dovendosi considerare che le due mazzette erano l’una di proprietà di NOME COGNOME e l’altra di NOME COGNOME, né dalle modalità del rinvenimento era desumibile la provenienza illecita della somma in questione; il Tribunale non ha neppure individuato il reato presupposto della ipotizzata ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto la sussistenza del fumus del reato di ricettazione ipotizzato nella contestazione cautelare ed è fondato.
1.1. Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacente spiegazione, si registrano due orientamenti.
Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, è sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini. È stato, invero, ritenuto che è ravvisabile’fumus”del delitto di ricettazione nella condotta di chi sia sorpreso nella disponibilità di una rilevante somma di denaro, della quale non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez.2, n. 16012 del 14/3/2023, COGNOME, Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/1/2021, Grumo, Rv. 280883 – 02; Sez.2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308 – 01; Sez. 2, n. 20188 del 4/2/2015, COGNOME, Rv. 263521 – 01).
Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, invece, ai fini della configurabilità del fumus di reati contro il patrimonio attinenti alla fase di circolazione di beni provento di delitto (come la ricettazione, il riciclaggio e il reimpiego) è necessario anche in un contesto ancora embrionale tipico dei procedimenti cautelari reali, che il reato presupposto, il quale si colloca a monte ed è essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 26902 del 31/5/202 COGNOME, Rv. 283563 – 01; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01). Ciò per evitare che si proceda alla generalizzata abiezione di qualsiasi somma di denaro priva di giustificazione e,dunque,ad un indiscriminato ricorso allo strumento del sequestro probatorio.
1.2. Tanto premesso, nel caso di specie la motivazione del decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero è del tutto carente, atteso che non fornisce indicazioni di alcun genere quanto alla tipologia del reato presupposto del delitto di ricettazione ipotizzato nella contestazione cautelare, ma contiene il mero richiamo all’articolo 648 cod. pen.
Né il provvedimento del Tribunale del Riesame evidenzia elementi in tal senso limitandosi a valorizzare le peculiari modalità di possesso della disponibilità della somma in contanti che tuttavia non delineano la possibile provenienza illecita, da intendersi non genericamente ma come derivazione da una particolare tipologia di reato (da delitto ma anche, in taluni casi, da contravvenzione come previsto dall’art. 648, secondo comma,cod. pen. introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. c) del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195).
Non si trascuri, del resto, a conferma della mancata individuazione del fatto presupposto, che anche l’incolpazione provvisoria di ricettazione più compiutamente formulata dal
Pubblico Ministero con la nota di trasmissione degli atti a questa Corte indica il denaro contante sequestrato come “provento di altro delitto allo stato non identificabile”.
1.3. Le considerazioni svolte impongono dunque l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonchè del decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 20/12/2023, con la conseguente restituzione all’odierno ricorrente dei beni sequestrati a suo carico.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano in data 20/12/2023. Dispone la restituzione al ricorrente dei telefoni cellulari Iphone 8 +34671089202 IMEI 352993099833865 e Iphone 13 +385989768104 IMEI 35920640371684. Manda alla Cancelleria a dare immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale in sede per i provvedimenti occorrenti a norma dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.