Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6983 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/02/2025
R.G.N. 41836/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il 28/04/2000, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso l’ordinanza emessa in data 07/11/2024 dal Tribunale di Palermo, sezione per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. NOME COGNOME ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 bis e 1ter , cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha confermato il decreto emesso in data 17/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla Questura di Palermo in data 07/10/2024 della somma di denaro pari a 40.000,00 euro trova nella disponibilità di NOME e disposto il sequestro prevenivo della stessa ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME tramite difensore fiduciario, proponendo un unico motivo con il quale, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 codice di rito e 648, 648 bis cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i presupposti del fumus commissi delicti con riferimento al delitto di ricettazione esclusivamente sulla scorta del mero possesso, da parte di COGNOME, di una somma di denaro rinvenuta all’interno della sua autovettura.
Richiamate le varie pronunce di legittimità intervenute rispetto a fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, evidenzia che i giudici della cautela hanno valorizzato meri sospetti non idonei ad individuare il reato presupposto del configurato delitto di ricettazione in una attività di traffico illecito di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacentespiegazione, si registrano due diversi orientamenti di legittimità.
Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, Ł sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini. ¨ stato, invero, ritenuto che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 16012 del 14/3/2023, Scordamaglia, Rv. 284522; Sez. 2, n. 5616 del 15/1/2021, Grumo, Rv. 280883; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308; Sez. 2, n. 20188 del 4/2/2015, COGNOME, Rv. 263521).
Secondo un diverso orientamento, cui questo Collegio intende dare continuità, invece, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648ter , 648ter .1 cod. pen.), Ł necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 26902 del 31/5/2022, COGNOME, Rv. 283563; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, COGNOME, Rv. 277020) Ciò per evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648bis o ancora 648ter cod. pen., in assenza di elementi atti a dimostrare l’esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. In altri termini, l’estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l’esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione e comporterebbe un eccessivo ampliamento della operatività di dette fattispecie che non garantirebbe il cittadino da una applicazione indiscriminata ed illegittima del provvedimento ablativo.
Se dunque, ai fini del fumus del delitto di ricettazione su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, Ł necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo della relativa fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, nel caso di specie la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł del tutto carente sul punto in quanto non fornisce elementi sufficienti per individuare l’ipotizzata provenienza delittuosa del denaro trovato nella disponibilità di NOME, da intendersi, appunto, come derivazione da una specifica tipologia di reato e non anche come mero ingiustificato possesso di valori che Ł condotta priva di rilievo penale a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 48 del 17 febbraio 1994 e n. 370 del 2 novembre 1996 con le quali Ł stata dichiarata l’illegittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 e dell’art. 708 cod. pen.
Il Collegio della cautela ha affermato che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’indagato sarebbe provento di una attività di traffico di stupefacenti ‘non necessariamente posta in essere dal Rubino’ e al riguardo ha valorizzato alcuni dati che, tuttavia, sono scarsamente sintomatici in tal senso.
Si Ł dato rilievo al rilevante ed ingiustificato importo della somma composta anche da banconote di piccolo taglio che non può dirsi univocamente rappresentativo di profitto derivante da spaccio di droga.
Si Ł valorizzata la disponibilità in capo a Rubino, ancorchŁ impossidente e disoccupato, di somme con le quali aveva acquistato in pochi mesi due veicoli per un valore complessivo di 24.000,00 euro; tale dato, tuttavia, Ł sintomatico di attività illecite a fini di lucro la cui individuazione non emerge; ancora, le varie segnalazioni dell’indagato ai sensi dell’art. 75 D.p.r. 309/90 sono semplicemente evocative di un uso personale di stupefacenti da parte dello stesso.
Il provvedimento impugnato neppure dà conto delle ragioni per le quali dovrebbe escludersi un concorso del ricorrente nella realizzazione del reato presupposto, condizione necessaria per la configurazione a suo carico del delitto di ricettazione, stante la clausola di riserva contenuta nell’art. 648 cod. pen.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. che procederà a nuovo esame in ordine alla tipologia delle altrui condotte delittuose alle quali possa essere collegata la provenienza del denaro sequestrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME