Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38443 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38443 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità.
Sentiti l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi e l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti, tra gli altri; del ricorrente COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza emessa il 20 maggio 2025, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, annullava il decreto impugnato con riferimento al solo capo A RAGIONE_SOCIALE provvisorie incolpazioni, confermandolo nel resto.
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale, ricorreva il AVV_NOTAIO, in proprio e nella menzionata qualità, formulando due specifiche censure, qui enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Con il primo motivo, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, lettera b) in relazione agli articoli 125 comma 3 e 321 del codice di procedura penale, 44 lett. b) DPR 380/2001 con riferimento al capo C) dell’imputazione cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, attesi:
l’inscindibile correlazione tra tale contestazione di cui al capo C) e quella di falso di cui al capo A) rispetto al quale il Tribunale del riesame ha ritenuto invece non sussistente il requisito del fumus;
la dichiarata sussistenza del fumus nonostante la affermazione da parte del Tribunale della necessità del ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio attesa la complessità della materia e la natura tecnica RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte affermando che pag. 12) il Tribunale sarebbe incorso in totale omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa e RAGIONE_SOCIALE relative allegazioni.
Con il secondo motivo, chiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza ai sensi dell’articolo 606 lett. b) ed e) in relazione all’articolo 125, comma 3 e 321 del codice di procedura penale, per mancanza e/o mera apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora, non essendosi adeguatamente valutato che già dal mese di dicembre 2024 l’immobile era stato ceduto a terzi in fase di costruzione, con stipula dei relativi atti di compravendita ed alcuni degli acquirenti avevano ultimato in proprio i lavori di completamento mentre altri lo avevano fatto con l’intervento della RAGIONE_SOCIALE, società che, in sintesi, non aveva più la disponibilità dell’immobile.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. I difensori hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
La vicenda processuale può così riassumersi.
La contestazione cautelare elevata dall’ufficio di Procura risulta articolata su tre ipotesi di reato:
la prima (CAPO A) incentrata sulla falsità della dichiarazione sostituiva a firma del COGNOME, socio e direttore tecnico della RAGIONE_SOCIALE nonché progettista incaricato dalla società predetta e firmatario, appunto, della dichiarazione sostituiva, presentata al comune di Bagnara in data 5 aprile 2022 nell’ambito della istruttoria della procedura amministrativa relativa alla autorizzazione degli interventi di demolizione del fabbricato identificato al foglio 19, particella 12, del N.C.E.U. del predetto Comune, originariamente destinato ad uso cinema, e successiva costruzione di un complesso immobiliare residenziale, falsità contestata con riferimento all’epoca di costruzione del manufatto (antecedente al 1942) ed alla identica consistenza del manufatto da demolire rispetto a quello originario ante 1942;
la seconda (CAPO B) sulla falsità in dichiarazione sostituiva sempre del 5 aprile 2022 presentata a corredo della medesima RAGIONE_SOCIALE presentata al Comune di Bagnara Calabra per gli interventi di demolizione del fabbricato originariamente destinato ad uso cinema, ascritta ad altro imputato, non ricorrente, che, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, secondo la contestaizone riportata nel provvedimento impugnato, avrebbe dichiarato che “non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile id remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi”;
la terza (capo C), ascritta all’odierno ricorrente in concorso con il AVV_NOTAIO del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti, con riferimento al reato di cui all’articolo 44 del D.P.R. 380 del 2001 per aver realizzato un intervento di demolizione del fabbricato di cui al capo A), in assenza di permesso di costruire e sulla base di una SRAGIONE_SOCIALE “rivelatasi falsa in quanto:
Emessa sulla base di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del 5 aprile 2022 a firma del COGNOME, attestante circostanze non veritiere come meglio indicato al capo a);
Richiamante una normativa, quella dettata dall’articolo 3 co. 3 legge regionale 10/2020 , per realizzare una maggiore altezza dell’erigendo fabbricato, pari a 18,90 metri, rispetto ai 12 metri consentiti, quando la predetta norma era in realtà stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzione n. 219/2021.”.
Quanto ai motivi di ricorso, il primo si incentra sulla ritenuta intima ed indissolubile
connessione che sussisterebbe tra le condotte contestate ai capi A) e C), evidenziandosi che il Tribunale del riesame è incorso in palese erroneità della propria decisione in quanto, pur avendo ritenuto l’insussistenza del fumus commissí delicti con riferimento al capo A), avrebbe comunque ritenuto il fumus quanto alla contestazione di abuso edilizio che lo presupponeva.
Il secondo motivo evidenzia carenza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale in funzione di giudice del riesame quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, avuto riguardo al fatto che già dal mese di dicembre 2024 l’immobile era stato ceduto con atti di compravendita e che i lavori risultavano ultimati ben prima della emissione del decreto di sequestro sicché risultava priva di effettivo pregio ogni valutazione espressa sul punto dal Tribunale.
2.1 In via pregiudiziale si osserva che i ricorsi sono stati proposti dal COGNOME NOME in proprio che nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, soggetto giuridico diverso da quello cui si riferiscono le imputazioni che hanno riguardo alla RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, anche prescindendo da tale disallineamento, il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al ricorso del COGNOME NOME in proprio e nella qualità, si osserva che le contestazioni elevate nei suoi confronti fanno riferimento alla sua qualità di socio e direttore tecnico della RAGIONE_SOCIALE oltreché di progettista incaricato.
Si deve, anzitutto, premettere che ai sensi dell’articolo 325, comma 1, cod. proc. pen.: “Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministro, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.” Il potere di controllo in sede di legittimità, pertanto, è limitato ai soli profili della violazione di legge, e la veri RAGIONE_SOCIALE condizioni di legittimità della misura cautelare reale è limitata, quanto al fumus, al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, come affermato dalla sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sent. n. 4 del 25/03/1993 Cc. (dep. 23/04/1993) Rv. 193118; Sez. U, Sent. n. 7 del 23/02/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215840).
2.2 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso, proponendo questioni di merito, non è consentito dalla legge. Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria ha ampiamente motivato il proprio provvedimento con riferimento al fumus commissi delicti di cui al capo C) della provvisoria incolpazione, escludendo la prospettata indissolubile correlazione tra il reato di abuso edilizio e quello di falso, stante particolare tenore della dichiarazione sostitutiva oggetto della contestazione, che non poteva ritenersi “falsa” quanto al punto relativo alla identità del manufatto esistente ante 1942 rispetto a quello da demolire, in ragione del fatto che tale
punto non era contenuto nella dichiarazione sostitutiva, non anche per la veridicità di tale presupposto. In particolare, nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame si sofferma sul dato testuale della dichiarazione sostitutiva (trascritta a pag. 10), a firma dell’imputato COGNOME, dichiarazione che “non si spinge mai ad affermare qualsivoglia quantificazione della consistenza volumetrica dell’immobile, limitandosi a precisare l’anno di costruzione dello stesso.” (pagina 11 dell’ordinanza impugnata). Detto altrimenti, stante la carenza, in dichiarazione sostitutiva, del riferimento alla identica consistenza dell’immobile da demolire rispetto a quello preesistente al 1942, non se ne poteva predicare la falsità: di qui l’annullamento del decreto con riferimento alla contestazione di cui al capo A) RAGIONE_SOCIALE provvisorie incolpazioni. Quanto alla dedotta regolarità dell’intervento edilizio, il Tribunale del riesame ha riepilogato gli elementi essenziali fondanti il ritenuto fumus: giova richiamare sinteticamente il contenuto dei paragrafi 2., 2.1 e 2.2 nei quali vengono compiutamente ripercorsi tutti gli elementi fondanti la contestazione provvisoria, avuto particolare riguardo alla denunciata variazione RAGIONE_SOCIALE distanze relative ai confini tra l’immobile oggetto dell’intervento e quello di proprietà d COGNOME NOME NOME NOME (variate da 4 a 1,5 metri), alla documentazione acquisita presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria dalla quale risultavano interventi di ampliamento realizzati a far data dal 1952 (pag. 4), ed ancora (paragrafo 2.1, pag. 5) quanto emergente dalla relazione tecnica a forma del responsabile dell’U.O.C. “Edilizia RAGIONE_SOCIALE Territorio” del Comune di Bagnara con specifico riferimento alle difformità riscontrate tra l’immobile oggetto di demolizione, come descritto nella SCIA e relativi allegati, e quello risultante nel 1952. In via d ulteriore considerazione, si osserva che nel paragrafo 5. del provvedimento impugnato, il Tribunale, pur segnalando la necessità del compimento di una perizia tecnica, valuta positivamente la sussistenza del fumus pur a fronte RAGIONE_SOCIALE produzioni difensive (atto notarile del 1947, ortofoto dell’RAGIONE_SOCIALE, denuncia catastale del 1989, consulenza tecnica di parte) concludendo, con motivazione scevra da profili di incoerenza e illogicità e non sindacabile in questa sede, che, a fronte degli elementi addotti a sostegno dell’ipotesi accusatoria compiutamente riepilogati nel paragrafo 2.1, ricostruita sinteticamente, al successivo paragrafo 2.2, la vicenda relativa al giudizio amministrativo, considerato il tenore della sentenza emessa in data 4 dicembre 2024 dal TAR sezione distaccata di Reggio Calabria, né dai documenti prodotti dalla difesa né dalla sentenza del TAR, parimenti prodotta dalla difesa, emergessero argomenti idonei a contrastare la tesi dell’abusività dell’intervento edilizio. Tale argomentata ricostruzione e valutazione attiene al fatto e, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è censurabile in questa sede: la Corte sin da tempo risalente ha evidenziato che in tema di reati edilizi, è insindacabile in sede di legittimità il controllo su Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitati essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all’accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare tale regolarità (Sez. 3, Sent. n. 45587 del 14/11/2024 Cc. (dep. 11/12/2024) GLYPH Rv. 287326; Sez. 3, Sent. n. 20571 del 28/04/2010 Cc. (dep. 01/06/2010) GLYPH Rv. 247189). Concludendo, il tenore motivazionale del provvedimento impugnato, quanto al requisito del fumus, risponde pienamente al prescritto controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, operato con argomenti coerenti, completi e ragionevoli.
2.3 Quanto al secondo dei motivi proposti, relativo alla sussistenza del periculum in mora, anche tale motivo, proponendo questioni di merito, non è consentito dalla legge. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha formulato specifica motivazione sul punto, con apposito paragrafo individuato con il numero 6., con argomentazione ineccepibile anche con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, tenendo conto della potenziale ulteriore modificazione RAGIONE_SOCIALE cose in sequestro ove le stesse fossero restituite, dell’ulteriore circolazione RAGIONE_SOCIALE porzioni immobiliari cosi realizzate, con conseguente aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato, e della attualità degli interventi. A fronte di tale argomentata motivazione, la parte nulla adduce a comprova della avvenuta integrale ultimazione dei lavori. Si osserva, sul punto che a pagina 4 del ricorso, dopo aver riferito che l’immobile era stato oggetto di cessione a terzi (circostanza che, ex se, potrebbe determinare una situazione di carenza di interesse al ricorso in capo al COGNOME sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, posto che non potrebbe ottenerne la restituzione), il ricorrente fa riferimento alla ultimazione della struttura ed al relativo collaudo, non all’ultimazione della totalità dei lavori. Sul punto della attualità degli interve rispetto al sequestro, si osserva che nel formulare la relativa doglianza con memoria depositata durante l’udienza di riesame, la parte faceva riferimento al completamento strutturale dell’immobile e ad un completamento non totale (quasi 95 % RAGIONE_SOCIALE lavorazioni demandate da taluni degli acquirenti alla RAGIONE_SOCIALE, pagg. 17 e 18 della memoria citata) Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 29/10/2025
NA COGNOME
Il Co sig9ere estensore
II
NOME RAMACÇI