Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41878 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41878 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME che chiede dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi riportandosi alla requisitoria già depositata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 giugno 2025 il Tribunale di Roma, sezione speciale per il riesame, rigettando i ricorsi presentati da NOME e COGNOME NOME confermava il decreto emesso dal Gip presso il Tribunale di Velletri che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino all’importo di euro 4.182.375,39 nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE in relazione alle imposte evase per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni 2017, 2018, 2019 e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fino all’importo di euro 3.015.865,48 per imposte evase in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in relazione agli anni imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 e che disponeva altresì il sequestro per equivalente di denaro, beni immobili e immobili sino a concorrenza dei medesimi importi rispettivamente nei confronti di:
NOME COGNOME quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (nel seguito citata come RAGIONE_SOCIALE) e della RAGIONE_SOCIALE (nel seguito citata come RAGIONE_SOCIALE), al quale venivano sequestrate quote società della RAGIONE_SOCIALE per un valore di euro 100.000;
NOME quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, alla quale venivano sequestrati un orologio ROLEX DATEJUST con numero seriale NUMERO_DOCUMENTO modello NUMERO_DOCUMENTO, una Mercedes mod. GLC Coupe tg. TARGA_VEICOLO, QUOTE SOCIETARIE PER UN VALORE DI EURO 90.650,00.
Dall’ordinanza impugnata si evince che sono stati eseguiti altresì sequestri nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in particolare numerosi autoveicoli, come da verbale di sequestro in data 10.04.2025.
I ricorrenti, separatamente, hanno formalizzato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, entrambi nella qualità di indagati (così si legge nell’epigrafe dei rispettivi ricorsi) deducendo, con argomentazioni pienamente sovrapponibili, un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della insussistenza del fumus commissi delicti.
In particolare, si contesta la sussistenza del fumus dei reati contestati, e lo stesso presupposto della provvisoria incolpazione, ovvero il “…presupposto che la RAGIONE_SOCIALE, società adibita per la somministrazione di manodopera, fosse in realtà soggetto giuridicamente inesistente.”, evidenziando come il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non fosse mai stato interrogato; che le deposizioni rese dai cinque dipendenti della predetta società non potessero ritenersi decisive quanto al ruolo dell’NOME all’interno della
medesima società RAGIONE_SOCIALE, che tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sussistessero rapporti di lavoro consistenti nella somministrazione di manodopera e che tale relazione, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale del riesame – che, ad avviso dei ricorrenti, non motivava sul punto – fosse da ritenersi lecita alla stregua della previsione di cui all’art. 30 e ss. del d. Igs. n. 81 del 15 giugno 2015; che inoltre i lavoratori impiegati presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero assunti a tutti gli effetti dalla RAGIONE_SOCIALE, e che non potesse ritenersi decisiva la circostanza che i mezzi di trasporto utilizzati fossero forniti direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE; che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non potesse ritenersi che nel caso di specie la somministrazione di manodopera mascherasse un rapporto qualificabile quale appalto di servizi nel quale l’appaltatore era privo di ogni autonomia e, quindi, mera somministrazione di manodopera.
La Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché non si confrontano con gli argomenti svolti dal Tribunale del riesame proprio con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Va anzitutto premesso che il fumus richiesto dalla legge per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 01). Ebbene, nell’ordinanza impugnata sono stati richiamati e valorizzati plurimi ed univoci elementi investigativi valevoli ad integrare il presupposto normativo del fumus: in particolare, si è fatto riferimento al fatto che COGNOME fosse al contempo amministratore di fatto di entrambe le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che il maggior fornitore della RAGIONE_SOCIALE suddetta fosse proprio la società RAGIONE_SOCIALEerativa, che tale società RAGIONE_SOCIALEerativa, a sua volta verificata, fosse priva di struttura organizzativa, avesse una sede fittizia in Roma, non avesse autonomia patrimoniale, non fosse titolare di contratti di affitto né di beni e strumenti necessari per l’attività di impresa, che le lavorazioni dedotte nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avessero ad oggetto trasporti eseguiti da lavoratori solo formalmente assunti dalla RAGIONE_SOCIALEerativa ma, in realtà, gestiti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, che il legale rappresentante dal 2021 della società RAGIONE_SOCIALEerativa (tale
COGNOME NOME) si fosse limitato a recarsi, su richiesta, presso uno studio notarile e che non conoscesse né i dipendenti della società né la sede della stessa, che i soci lavoratori lavorassero presso un’unica sede operativa coincidente con la sede della RAGIONE_SOCIALE, avessero svolto il colloquio con COGNOME NOME al quale si rivolgevano per tutte le eventuali necessità, che la RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di n. 53 veicoli commerciali e non, ma disponesse di soli due dipendenti (uno dei quali NOME NOME), che la società RAGIONE_SOCIALEerativa, infine, fosse priva di ogni documentazione amministrativo – contabile, salve le sole fatture attive e passive della RAGIONE_SOCIALE. A fronte di tutti i già menzionati elementi, la prospettazione dei ricorrenti si limita ad avversare l’ipotesi accusatoria, senza fornire elementi che possano indebolirne la concludenza ai fini della verifica del fumus commissi delicti. A ciò si aggiunga che il Tribunale del riesame ha, altresì, ampiamente affrontato il tema della configurabilità, nel caso di specie, di un appalto, lecito, d servizi escludendo che tale sia l’ipotesi nel caso di specie, atteso che alcuna autonomia organizzativa, impiego di mezzi e gestione del rischio di impresa fosse imputabile alla società RAGIONE_SOCIALEerativa: oltre a quanto dedotto – con riferimento alle modalità di assunzione dei dipendenti, al luogo di esercizio dell’attività, alla gestione dei relativi rapporti lavorativi, va evidenziato che, come riportato a pagina 6 dell’ordinanza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha operato quasi esclusivamente per la RAGIONE_SOCIALE, ulteriore elemento di conferma della relativa sostanziale inesistenza.
1.1 Quanto all’argomento difensivo relativo alla liceità del rapporto sottostante tra le due società ed alla sua riconducibilità allo schema di cui agli artt. 30 e ss. Del d.lgs. n. 81 del 2015, ed alla censura svolta con riferimento al fatto che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a negare la sussistenza dei presupposti descritti nel decreto legislativo 276 del 2003, anche questa censura è inammissibile poiché offre una lettura parziale e limitata del contenuto dell’ordinanza che ampiamento esamina tutti i sopra elencati elementi investigativi sui quali fonda la valutazione in ordine al fumus, inclusa quindi la carenza dei presupposti normativi per un contratto di somministrazione regolare quali desumibili dal combinato disposto sia della legge 276 del 2003 sia del decreto legislativo n. 81 del 2005. In particolare si osserva che l’art. 38 del decreto legislativo 81 del 2015, nel definire le ipotesi di somministrazione irregolare, prevede, oltre alla mancanza di forma scritta, tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui agli articoli 31, com 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), incluso quindi il regolare possesso( da parte del somministratore di una specifica autorizzazione (art. 33, comma lettera a) la cui disciplina si rinviene proprio nel decreto legislativo 276 del 2003, artt. 4 e ss., fonte normativa opportunamente richiamata dal Tribunale per il
riesame). Nel caso di specie, concludendo, il Tribunale del riesame, con motivazione ampia e immune da vizi censurabili in questa sede, ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, confermando la riconducibilità dello schema della simulazione soggettiva a quello dell’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (pagina 6 dell’ordinanza).
1.2 Quanto alle deduzioni operate dai ricorrenti con specifico riferimento alla motivazione dell’ordinanza nella parte in cui, quanto al fumus, esclude sia nella specie configurabile un appalto di servizi, si osserva che dalla stessa modalità di prospettazione del motivo emerge come i ricorrenti ritengano non configurabile una ipotesi di appalto di servizi, parimenti esclusa dal Tribunale del riesame quale ipotesi alternativa (lecita) rispetto alla schema di interposizione provvisoriamente contestato, sicché deve desumersi che, sotto tale profilo, il motivo sia generico anzitutto perché non formulato in maniera chiara, ovvero sia comunque generico per non aver dedotto specifici profili di censura rispetto alla argomentazione svolta dal Tribunale del riesame.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 18/11/2025