Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3766 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3766 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
udito l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA che, in difesa di COGNOME NOME e della società RAGIONE_SOCIALE si è associato alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Procuratore Generale, insistendo sui motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.
I
RITENUTO IN FATTO
Con informativa del 7/3/2025 la P.G. di Porto Recanati ipotizzava a carico di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della ditta “RAGIONE_SOCIALE” in Ancona, la commissi dei reati di cui agli artt. 517 cod. pen. , 474 cod. pen. e 648 cod. pen., alla luce di q accertato a seguito del sequestro di 21 cinturini per orologi da polso RAGIONE_SOCIALE Watch marca Tunit, operato presso la sede sociale della ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, prodotti importati dal predetta “RAGIONE_SOCIALE” e , in considerazione dei rapporti tra le due società, il pubblico mi presso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 26/5/2025 emetteva un decreto di perquisizione e sequestro a carico della società venditrice, al quale veniva data esecuzione il 3/6/2025 presso la sede in del “RAGIONE_SOCIALE” Ancona, con esito negativo quanto al rinvenimento di merce e positivo, invece quanto alla documentazione contabile relativa alle vendite tra le due società ed all’acquisto spedizione all’estero dei beni oggetto di indagine, documentazione che veniva sequestrata.
Il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il predetto decreto di sequestro, rilevando che questo era stato emesso in una fase iniziale delle indagini alla ricerca di prove in base alle quali orien queste successivamente, eventualmente anche con approfondimenti di carattere tecnico, ed ha comunque riconosciuto che il decreto di perquisizione e sequestro era sufficientemente motivato quanto alle esigenze probatorie volte alla ricerca ed all’acquisizione sia di altri beni del t quelli sequestrati presso la RAGIONE_SOCIALE, al fine di procedere eventualmente ad una valutazione tecnica dell’ipotizzata contraffazione (ipotesi che si riferisce essere venuta men successivamente), sia di documentazione attestante i rapporti tra le due società e le operazioni di acquisto da fornitori esteri. Ha, però, disposto il dissequestro delle fatture sequestrate, pr estrazione di copie, trattandosi di beni insuscettibili di confisca, la cui conservazione ai prova non risultava necessaria in originale.
Il COGNOME, a mezzo del suo difensore, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunal del riesame deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione dì legge, con riferimento agli artt. 125 comma 3, 178 e 257 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine al fumus commissì delictì, essendosi il Tribunale del riesame limitato, nella sostanza, dedurre che le indagini erano ancora nella fase iniziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché infondato.
Va innanzitutto premesso che, come ricordato anche dal ricorrente, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legg ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli terrores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi d
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugNOME non può in alcun modo ritenersi né inesistente né meramente apparente giacché, se è vero che il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE, alla pag. 2 del provvedimento impugNOME, con riferimento al fumus dei reati ipotizzati, ha precisato che le indagini erano ancora in una fa iniziale, suscettibile di sviluppi, deve anche rilevarsi che, lungi dal trincerarsi diet affermazione, nella parte precedente aveva anche riferito del sequestro di 21 cinturini per orolog da polso RAGIONE_SOCIALE Watch marca Tunit operato presso la sede della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, specificando che dall’etichetta apposta sulla confezione, gli stessi cinturini risultavano prodot importati dalla società ricorrente “RAGIONE_SOCIALE” e che gli stessi prodotti erano stati visi società delegata da quella proprietaria del marchio, che aveva riconosciuto la falsità del marchio
In tal modo, con una motivazione tutt’altro che apparente, pur senza confrontarsi esplicitamente con le singole deduzioni difensive in ordine al superamento delle barriere doganali da parte della merce in questione, e sull’asserita mancanza di qualsiasi segno, nome o marchio riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE, nel richiamare la valutazione espressa da esperti della societ delegata dalla RAGIONE_SOCIALE, il provvedimento impugNOME ha dato comunque conto delle ragioni per cui è stata riconosciuta la sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento ai reat ipotizzati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
L’estensore
La Presidente