Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
Il difensore ha presentato conclusioni scritte
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
Motivi della decisione
Il tribunale del riesame di Palermo con provvedimento in data 1° giugno 2023 ha respinto la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME, indagato per ricettazione, con riguardo al provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip, ai sensi dell’articolo 321 comma 1 e 2 cod. proc. pen., della somma di euro 40.700,00, contenuta in 17 pacchetti di sigarette, e di un foglio di carta manoscritto in cui è indicato il luogo dove si trovava nascosto detto denaro.
Deduce il ricorrente mancata indicazione anche sornmaria del delitto presupposto. Richiama sul punto giurisprudenza di questa corte che ha affermato che non è sufficiente la mera postulazione dell’esistenza di un reato per poter ritenere sussistente il fumus del delitto di ricettazione. Evidenzia che il ricorrente ha spiegato le ragioni della detenzione del denaro
Il ricorso è fondato.
Il sindacato demandato alla Corte di cassazione in materia di misure cautelari reali ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare, con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo “in concreto” del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità (art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare coritezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazion degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, le e), ma non dell’art. 325 c.p.p..
Deve aggiungersi che, in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) dell Corte di legittimità, non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di
merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra l fattispecie concreta e quella legale ipotizzata’ mediante una valutazione prioritaria dell’antigiuridicità del fatto
Non vi può infatti essere alcun dubbio in ordine alla differenza dei presupposti necessari per l’applicazione delle misure cautelari personali e di quelle reali. In effetti, come è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 153 del 2007), per le misure cautelari reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione all diversità, pure di rango costituzionale, dei valori coinvolti.
Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l’adozione delle misure cautelari valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri.
Detti principi non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.
Nel caso in esame il tribunale si è limitato a richiamare e fare propria l’ordinanza pronunciata in sede di misura cautelare personale che ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria con riguardo al reato di ricettazione sul mero presupposto che l’indagato è stato sorpreso in possesso di una rilevante somma di denaro occultata in pacchetti di sigarette, sproporzionata rispetto alle sue capacità reddituali. E a ritenere anche la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 240 bis che prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per una serie di reati, tra cui quello di ricettazione, la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsia titolo in misura sproporzionata al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte su reddito o alla propria attività economica.
Detta motivazione si appalesa come apparente non avendo il tribunale valutato in concreto il “fumus commissi delicti” attraverso una verifica ‘puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale poter sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudiz prognostico in merito alla sussistenza del reato anche con riguardo agli elementi di fatto che investono il reato presupposto.
Deve aggiungersi che nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all’art. 240 bis c.p., non si può limitarsi al riscontro della pendenza di un procedimento penale per uno dei delitti indicati nella disposizione citata, dovendosi apprezzare la fondatezza della relativa accusa.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente sensi dell’articolo 324 comma 5 cod.proc:. pen.
Roma 19/12/2023
Il Consigliere estensore
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