Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO la quale, precisato che il procedimento verte in fase di discussione del rito abbreviato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o il rig del ricorso.
Letta la memoria della difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.1 I! Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 13 aprile 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 2-3-2022 aveva annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuta la sussiste del fumus commissi delicti del reato di abuso di ufficio commesso dallo stesso in concorso con gli organi fallimentari delle procedure pendenti nei confronti dei componenti della famigl COGNOME e delle compagini societarie alle stesse riconducibili, respingeva l’istanza di riesa avanzata dallo stesso avverso il decreto di sequestro conservativo emesso dal G.I.P. di Roma in data 28 luglio 2021.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. – violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli ara. 316, 322 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva motivato in relazione all’apporto causale del
ricorrente al supposto fatto di reato come pure imposto dalla sente.nza di annullamento con rinvio;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322 cod.proc.pen. ed all’art. 31 bis legge fallimentare posto che la notifica presso la cancell fallimentare doveva ritenersi eseguita nel rispetto delle disposizioni normative; inoltr COGNOME NOME era pure venuta a conoscenza delle sorti del fallimento in tempo utile pe proporre opposizione mai avanzata;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322 cod.proc.pen. quanto al difetto degli elementi materiali del reato dovendosi contestare l supposta sproporzione tra beni ceduti e debiti assunti alla luce delle risultanze della consulen di parte;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322 cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non emergendo alcuna illegittimità macroscopica degli atti compiuti;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 316, 322 cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari.
Con successiva memoria la difesa, replicando alle conclusioni del P.G., insisteva nei propri motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi non più proponibili e deve, pertanto essere dichiarat inammissibile.
Ed invero, deve essere ricordato come in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” d reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Sez. 5 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227 – 01). Più recentemente detto principio è stato ribadito anche da una ulteriore pronuncia secondo cui in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumu commissi delicti”, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consis del fondamento dell’accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 – 03).
L’applicazione dei sopra esposti principi anche al caso del giudizio abbreviato, in corso trattazione secondo le dichiarazioni del difensore della parte civile verbalizzate in udien comporta affermare che a seguito dell’ammissione al suddetto rito speciale la questione sulla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa e ciò perché il giudice dell’udienza preliminar avendo ammesso il rito speciale senza rilevare alcuna causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ha già implicitamente delibato sulla sussistenza del fumus e la questione non può essere più riproposta anche in sede di annullamento con rinvio.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle .spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 ottobre 2023
IL PRESIDENTE