Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 29 giugno 2023 dal Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
sentito lAVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata è stato respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo della somma di 182.095 euro, già disposto con decreto del 28 Febbraio 2023 nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico del predetto COGNOME per i reati di ricettazione e riciclaggio.
In particolare nel provvedimento impugnato ilTribunale ha ritenuto il fumus del reato di ricettazione, osservando che il possesso di una così rilevante somma di denaro in contanti e le modalità con cui si stava attuando il suo trasferimento all’estero; il suo mancato deposito presso istituti bancari e la contenuta capacità economica dell’imputato, il quale percepisce uno stipendio di circa 2.000 C mensili, concorrono nel
palesare che si tratta di proventi derivanti dalla commissione di delitti contro i patrimonio; ha poi osservato che dal tenore di diverse intercettazioni emerge che l’indagato svolge attività di commercializzazione di orologi di lusso al di fuori di canal ufficiali e con transazioni in contatti, e che la somma unitamente ad un orologio di marca doveva pervenire in un albergo in Francia, dove si sarebbe svolta una fiera mercato di orologi di lusso.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 violazione di legge lin particolare del principio della preclusione derivante dal ne bis in idem poiché il fumus commissi delicti del reato di ricettazione, oggetto di provvisoria contestazione nell’ambito del presente procedimento, era stato già implicitamente escluso da altra sezione del medesimo tribunale del riesame, con due ordinanze rese il 21 Marzo 2023 e il 27 Marzo 2023, divenute irrevocabili.
ZE=12:=11Can l’ordinanza n. 177 del 21 Marzo 2023 il Tribunale del riesame aveva ritenuto che l’odierno ricorrente non fosse legittimato a richiedere la restituzione della somma oggetto del presente giudizio, ma aveva comunque disposto l’annullamento del sequestro limitatamente alla somma di 3.490 C, ritrovata nella tasca dei pantaloni dell’COGNOME, per la insussistenza del fumus commissi delicti.
Con l’ordinanza del 27 Marzo 2023, decidendo sulla validità del decreto di convalida del sequestro probatorio dell’orologio Rolex , accoglieva l’istanza di riesame osservando che l’orologio era autentico e di proprietà dell’indagato che poteva vantare un diritto alla restituzione. Osserva il ricorrente che la preclusione derivante dal D rec dente giudicato opera anche in materia cautelare e non è legittima alcuna rivalutazione di pronunzie divenute irrevocabili. Inoltre perchè un elemento possa condurre al ribaltamento del precedente quadro indiziario già apprezzato con provvedimento definitivo deve essere caratterizzato dal requisito della novità. Di contro la circostanza che l’indagato fosse attivo nel settore della commercializzazione degli orologi di lusso emerge dalla annotazione di P.G. del 24 Marzo 2023 ed era quindi già nota e apprezzata in sede di riesame e non risulta che la condotta in questione abbia ad oggetto orologi di provenienza delittuosa.
Il collegio, non tenendo in alcun conto le ordinanze suindicate, ha proceduto in totale autonomia ad esporre le ragioni per cui ritiene sussistente il fumus commissi delicti del reato di ricettazione. Né può sostenersi che il tribunale del riesame avendo provveduto al dissequestro della somma di 3.400 C e dell’orologio, abbia circoscritto la valutazione della sussistenza astratta della fattispecie solo in rapporto a questi elementi e non anche alla somma oggetto dell’odierno provvedimento, poiché dal tenore delle ordinanze emerge che il giudice ha escluso la derivazione illecita di questi valori, tenuto conto anche della detenzione ingiustificata della somma di 180.000 C.
2.2 Violazione degli artt. 648 cod.pen. e 125 cod. proc.pen. per avere erroneamente applicato la legge nel momento in cui ha formulato un giudizio sulla sussistenza del fumus i in assenza di qualsiasi riferimento anche solo generico nell’imputazione
provvisoria al delitto presupposto del reato di ricettazione e, comunque, senza la individuazione di uno specifico reato presupposto. Il tribunale ha, di fatto, aggirato i proprio onere motivazionale, elaborando un percorso meramente apparente mentre, come stabilito dalle Sezioni unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 18954 del 6 maggio 2016, è indispensabile l’accertamento dell’ipotesi delittuosa in termini concreti e il giudizio di compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie oggetto di contestazione.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta che il Tribunale, per un verso, ha dichiarato esplicitamente di aderire all’indirizzo che richiede l’accertamento in concreto della tipologia del reato presupposto del delitto di ricettazione, ma nel contempo non ha indicato le condotte che avrebbero generato le provviste ritenute profitto del reato di ricettazione e di riciclaggio.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo non è consentito poiché non è stato dedotto in sede di riesame e non può formare oggetto di censura in questa sedie, nel rispetto del principio devolutivo. Peraltro l’eccezione di ne bis in idem è manifestamente infondata poiché con la prima ordinanza il tribunale ha rilevato il difetto di legittimazione da parte dell’indagato ordine al possesso e alla titolarità della somma di denaro di cui chiedeva la restituzione, sicchè eventuali affermazioni incidenter tantum non risultano preclusive e non possono limitare il dictum del tribunale in questo giudizio.
Il secondo provvedimento ha disposto la restituzione dell’orologio Rolex sottoposto a sequestro probatorio perché ritenuto autentico e non di provenienza illecita, sicchè anche detta pronunzia non rileva in merito al sequestro preventivo della maggior somma di denaro.
3.2 Il secondo motivo in merito alla sussistenza del fumus del -eato presupposto è manifestamente infondato, poiché il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in terna di riciclaggio. In particolare dop avere fatto esplicito riferimento al tenore di conversazioni intercettate da cui emerge che NOMENOME pur non risultando formalmente inserito nel commercio, è dedito alla vendita di orologi di lusso con mezzi di pagamento non tracciabili e tramite canali non ufficiali, ha ritenuto che la somma rinvenuta sia frutto di attività illecita, valorizzando l mancanza di documentazione in ordine alla transazioni effettuate dall’indagato e le massime di esperienza, secondo cui i metodi di pagamento non tracciabili vengono utilizzati per negoziare beni di provenienza illecita o per sottrarre alla tassazione transazioni aventi ad oggetto beni e servizi.
Ed infatti, alla stregua del tenore delle conversazioni intercettate valorizzate dal tribunale e delle modalità con cui il predetto intendeva trasferire all’estero un’ingente somma di denaro contante per partecipare ad una fiera mercato di orologi, tenuto conto della fase iniziale in cui si trovano le indagini, è corretto e logico ipotizzare che somma derivi dall’acquisto di beni di provenienza furtiva o contraffatti e da violazioni
fiscali e che il suo trasferimento all’estero sia teso ad evitare il pagamento delle tasse relative alla compravendita di beni di lusso.
4.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 13 dicembre 2023