Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28340 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28340 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Taurianova il 20/12/1981 avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 13 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, in data 30 gennaio 2025, ha disposto il sequestro preventivo della somma di 222.486,00 euro quale profitto del reato continuato di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., 125, 321 e 325 cod. proc. pen. nonchØ carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.
Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, così violando il principio di diritto secondo cui per addivenire a sequestro preventivo Ł necessaria l’esistenza di concreti elementi indiziari che riconducano l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato mediante una valutazione, puntuale e concreta, di tutte le risultanze investigative.
I giudici del riesame non si sarebbero confrontati con il contenuto delle ventidue sentenze con cui il
Tribunale Civile di Palmi avrebbe escluso la fittizietà dei rapporti di lavoro agricoli oggetto del presente procedimento, con decisioni adottate all’esito del contradditorio tra le parti e fondate sulle prove assunte nel giudizio.
Il Tribunale avrebbe erroneamente sminuito il valore delle sentenze prodotte dalla difesa esclusivamente in considerazione del mancato passaggio in giudicato delle stesse e del fatto che le decisioni sarebbero fondate su dichiarazioni provenienti dai lavoratori e dal Corrone, così violando il principio di unitarietà della giurisdizione che impone di tenere in debita considerazione gli accertamenti compiuti in sede civile, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, riguardino esattamente i medesimi fatti oggetto della contestazione in sede penale.
In data 28 maggio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti sono dedotte per motivi non deducibili in sede di legittimità.
6.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione Ł ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioŁ, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, COGNOME, non massimata).
6.2. Nel caso di specie il riferimento alla violazione di legge ed all’apparenza della motivazione Ł chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive proposte nell’atto di riesame e fondato la propria decisione sugli elementi indiziari, attestanti il coinvolgimento del COGNOME nella commissione del reato continuato di truffa, desumibili dalla documentazione acquisita dagli inquirenti e dalle dichiarazioni rese della persone informate sui fatti (vedi pagg. 2,3 e 4 dell’ordinanza impugnata).
I giudici del riesame, in particolare, hanno puntualmente valorizzato gli elementi logico-fattuali atti a comprovare l’insussistenza dei rapporti lavorativi in esame (significative incongruenze tra la documentazione acquisita e le dichiarazioni dei lavoratori, indicazione di attività lavorative svolte in terreni nella disponibilità di soggetti diversi dal ricorrente, assenza dei mezzi industriali o agricoli necessari per lo svolgimento delle attività lavorative denunciate, effettuazione dei pagamenti in favore dei lavoratori con modalità non tracciabili), con percorso argomentativo coerente con il compendio indiziario e fondato su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il Tribunale ha, infine, rimarcato, con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici, che le sentenze prodotte dalla difesa sono state emesse dal Tribunale civile e non sono passate in giudicato con conseguente inidoneità delle stesse a depotenziare la gravità indiziaria degli elementi raccolti nel presente del procedimento, anche in considerazione del fatto che i predetti provvedimenti sono fondati in larga parte sulle dichiarazioni rese da soggetti portatori di un interesse contrario all’accertamento dell’insussistenza dei rapporti lavorativi oggetto di esame e su documentazione proveniente dal ricorrente (vedi pag. 4 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
In conclusione il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame si connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramento giuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censure formulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una lettura frammentaria e atomistica degli elementi indiziari già oggetto di puntuale e analitico scrutinio da parte del Tribunale, nel chiaro intento di attenuarne la portata dimostrativa e di svilire la pregnanza inferenziale delle valutazioni operate.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così Ł deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME