Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 19.07.2023 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 640 cod. pen. e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 27 giugno 2023, che ha convalidato il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 166.950,00 finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 64 comma 2 n. 1, cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo b), commessi in RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore e prossima al 12 settembre 2022.
Secondo la contestazione formulata in sede cautelare, NOME COGNOME, in qualità di direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per la quale svolge, con rapporto di lavoro esclusivo, attività assistenziale in aggiunta a quella di docenza, avrebbe commesso il delitto di truffa ai danni RAGIONE_SOCIALEo Stato per aver svolto attività medica in proprio e in strutture private, violando la condizione di esclusività prevista dalla legge e serbando maliziosamente il silenzio su tale attività professionale parallela (capo a).
COGNOME, inoltre, in concorso con altri medici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, effettuando operazioni chirurgiche presso l’RAGIONE_SOCIALE in favore di pazienti che non avevano alcuna prenotazione e senza che venissero rispettate le liste di attesa, facendoli transitare direttamente da strutture private da lui gestite dietro il pagamento o la promessa di una somma di danaro consegnata in occasione RAGIONE_SOCIALEa prima visita o RAGIONE_SOCIALEe successive.
AVV_NOTAIO, nell’interesse RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla carenza del fumus commissi delicti dei reati contestati.
Il difensore deduce che l’ordinanza impugnata non ha motivato sugli artifizi e i raggiri necessari per integrare il delitto di truffa, in quanto il Tribunale sarebbe limitato a prendere atto che il ricorrente avrebbe omesso di comunicare all’ente di appartenenza l’attività extramuraria svolta.
L’unica condizione formale disattesa dallo COGNOME sarebbe, tuttavia, l’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa previa autorizzazione all’esercizio di attività extra moenta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso la quale presta servizio, che assumerebbe rilievo solo sul piano civile.
Parimenti il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il fumus del delitto di corruzione sulla base del presupposto che l’ammontare dei compensi percepiti per gli interventi chirurgici conterrebbe parte dei compensi diretti a velocizzare gli interventi da effettuare presso la struttura pubblica.
Il difensore, tuttavia, rileva che, a parte l’aleatorietà RAGIONE_SOCIALE‘assunto (che sarebbe, invero, una mera congettura), la motivazione del Tribunale collide con la fatturazione RAGIONE_SOCIALEa somma sequestrata, necessaria per compensare fiscalmente le
entrate con i costi RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature usate.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 640 cod. pen. e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.
Con unico motivo di ricorso il difensore ha dedotto l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod. proc. pen. per carenza del fumus commissi delicti dei reati contestati.
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà RAGIONE_SOCIALE indizi” costituisce presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure cautelari (ex plurimis: Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile relativa all’attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai bookmakers stranieri).
Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. proc. pen., il giudice del riesame, dunque, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, RAGIONE_SOCIALEe concrete risultanze processuali e RAGIONE_SOCIALE‘effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247694 – 01).
3.2. Muovendo da tali consolidati principi, la prima censura, relativa alla carenza di motivazione in ordine al fumus del delitto di truffa, è fondata.
Il Tribunale del riesame, infatti, si è limitato che a rilevare che «il profilo del truffa si rinviene, non nella mancata richiesta RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione ma nella percezione indebita da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente datore di lavoro RAGIONE_SOCIALEa indennità di esclusività, che è un compenso contrattuale erogato solo in favore dei dirigenti che medici che abbiano scelto di lavorare in via esclusiva per l’ente».
Il Tribunale, tuttavia, considerando solo l’indebita percezione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esclusiva, ha omesso di motivare, pur nei limiti delibatori propri RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare reale, in ordine agli artifizi e ai raggiri necessari per integrare il deli di truffa.
La contestazione cautelare valorizza quale artifizi e raggiri la condotta di mera omissione dichiarativa del sanitario, ma questo elemento di fattispecie necessita di adeguata motivazione.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa contrattuale il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzi, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un “silenzio espressivo”, concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Raffaello, Rv. 285442 – 01, fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all’espletamento di attività sanitaria in regime “intra moenia”, riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni RAGIONE_SOCIALEo Stato per non aver comunicato all’ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio RAGIONE_SOCIALEo privato, sì da indurre l’ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme contrattuali; conf. Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, NOME).
Su tali punti decisivi l’ordinanza impugnata è radicalmente silente.
3.3. Parimenti fondata è la censura relativa alla carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in ordine ai delitti di corruzione contestati.
La motivazione sul punto è, infatti, meramente apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti apoditticamente sulla base del mero rilievo RAGIONE_SOCIALE‘ammontare dei compensi percepiti, per ciascuna visita in ambito privato.
Questo compenso, nella prospettiva accusatoria, conterrebbe parte di compensi diretti a «velocizzare gli interventi da effettuare presso la struttura pubblica», ma questa affermazione, del tutto apodittica, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘indicazione elementi probatori di conferma, si risolve in mero sospetto.
Manca, inoltre, ogni accertamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di corruzione, RAGIONE_SOCIALEe prestazioni mediche effettivamente eseguite nelle strutture sanitarie pubbliche in favore dei pazienti transitati presso le cliniche del ricorrente e RAGIONE_SOCIALEa loro tempistica.
Anche su questi punti decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione del fumus commissi delicti, la carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato è così radicale da imporne l’annullamento senza rinvio.
3.4. Il Tribunale, peraltro, non ha minimamente indicato le ragioni per le quali la somma di euro 166.950,00, rinvenuta in una cassetta di sicurezza nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘indagato, costituisca il profitto dei reati ipotizzati in s cautelare, non essendo lo stesso stato neppure sommariamente stimato.
3.5. Tale accertamento difetta anche nel titolo cautelare genetico, che immotivatamente considera le somme sequestrate «riferibili all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e ipotizza, in termini puramente assertivi, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. RAGIONE_SOCIALEe somme sequestrate.
Anche questo provvedimento, peraltro, è radicalmente carente di motivazione in ordine al fumus dei delitti contestati e, dunque, deve essere annullato senza rinvio.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto del Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 27 giugno 2023, e deve essere ordinata l’immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 27 giugno 2023. Ordina l’immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 626 cod. proc. pen.