Fuga Pericolosa e Reato di Resistenza: L’Analisi della Cassazione
L’interpretazione dei confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale è un tema ricorrente nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su una specifica modalità di commissione del reato: la cosiddetta fuga pericolosa. Con questa decisione, i giudici supremi confermano un orientamento ormai consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e ribadendo quando un tentativo di sottrarsi a un controllo si trasforma in un’azione penalmente rilevante. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna per Resistenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza. Il nucleo della difesa si concentrava sulla contestazione che la sua condotta, una fuga per sottrarsi a un controllo, non potesse essere qualificata come ‘resistenza’ ai sensi del codice penale. L’imputato, attraverso il suo legale, ha portato le sue ragioni fino all’ultimo grado di giudizio, sperando in una diversa valutazione da parte della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul tema della fuga pericolosa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso in udienza e ha emesso un’ordinanza che lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna inflitta nei gradi di merito, ma impone anche al ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
Il primo punto su cui la Corte si è soffermata è la natura del motivo di ricorso. I giudici hanno definito il motivo come ‘generico’, ovvero non specifico e, soprattutto, ‘riproduttivo’ di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In ambito processuale, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
La Configurabilità della Fuga Pericolosa come Resistenza
Il cuore della decisione riguarda la questione sostanziale. La Corte ha ribadito con fermezza che la fuga pericolosa è una condotta che integra pienamente il delitto di resistenza. Questo orientamento si basa su una giurisprudenza unanime della stessa Corte di legittimità. Non si tratta, quindi, di una semplice fuga, ma di una fuga attuata con modalità tali da creare un pericolo concreto, costringendo gli agenti inseguitori a manovre rischiose per sé e per terzi al fine di portarla a termine. È proprio questa componente di ‘pericolo’ a trasformare la fuga in una forma di violenza o minaccia indiretta, elemento costitutivo del reato di resistenza.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. La decisione si fonda su due pilastri principali: uno processuale e uno sostanziale. Sotto il profilo processuale, la genericità dei motivi di ricorso è un vizio fatale che ne impedisce l’esame nel merito. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Riproporre le stesse argomentazioni senza evidenziare errori di diritto nella sentenza impugnata equivale a chiedere un riesame non consentito. Sul piano sostanziale, la Corte si allinea alla sua giurisprudenza costante. La ‘fuga pericolosa’ non è un mero atto di disobbedienza passiva, ma un’azione attiva che si oppone all’atto d’ufficio degli agenti. La pericolosità della manovra (ad esempio, alta velocità, guida spericolata, violazione di norme stradali) viene interpretata come una forma di violenza ‘impropria’, sufficiente a integrare il delitto di resistenza perché mette a repentaglio la sicurezza pubblica e l’incolumità degli stessi ufficiali di polizia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sulle conseguenze di determinate condotte. Chi si sottrae a un controllo delle forze dell’ordine deve essere consapevole che le modalità della fuga sono decisive per la sua qualificazione giuridica. Una semplice fuga a piedi potrebbe non integrare il reato di resistenza, ma una fuga pericolosa in auto, ad alta velocità e in disprezzo delle norme di sicurezza, sarà quasi certamente qualificata come tale. Questa decisione consolida un principio di diritto chiaro: l’azione di resistenza non richiede necessariamente un confronto fisico diretto con l’agente, ma può manifestarsi anche attraverso condotte che generano un pericolo oggettivo, costringendo il pubblico ufficiale a desistere o a esporsi a rischi per compiere il proprio dovere.
Una fuga pericolosa può essere considerata reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo l’unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione, una fuga posta in essere con modalità pericolose integra il delitto di resistenza, in quanto l’azione pericolosa costituisce una forma di violenza o minaccia idonea a ostacolare l’adempimento di un atto d’ufficio.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e meramente riproduttivo di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso pari a tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(EI Alovant)
Rilevato che l’unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza consumato mediante cd. fuga pericolosa, ammessa dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024