Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26797 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26797 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
uditi L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di ROMA, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di TRAPANI, in difesa della parte civile COGNOME NOME che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese già depositate in atti.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di TRAPANI in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto l’annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione civile.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di TRAPANI in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. (capo A) e art. 189, comma 1 e 6, d. Igs 30 aprile 1992 n. 285 (capo B), commessi in Trapani il 21 febbraio 2019, ritenuto il reato di cui al capo A) di competenza del Giudice di Pace ha disposto la trasmissione degli atti in ordine a tale reato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani e ha ridotto la pena inflitta in ordine al reato di cu al capo B), revocando le statuizioni a carico del RAGIONE_SOCIALE Civile RAGIONE_SOCIALE
La dinamica dell’incidente è stata descritta nei termini di seguito indicati. L’imputato alla guida dell’autovettura Kia Venga, percorrendo INDIRIZZO in direzione di Marsala, per negligenza imprudenza e imperizia, e in particolare per avere omesso di adottare le dovute cautele, ovvero di rallentare e di prestare attenzione alla zona percorsa, aveva urtato il corpo di NOME COGNOME, appena sceso dal lato guida della sua auto posteggiata sul lato destro della via, e, in tal modo, gli aveva fatto sbattere la spalla contro la sua auto e gli aveva cagionato lesioni personali. L’imputato, dopo aver cagionato l’incidente, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla trasmissione degli atti in relazione al reato di cui al capo B) al Giudice di Pace, preceduta dalla declaratoria di infondatezza dell’appello in relazione ai motivi di appello in ordine a tale reato. Il difensore lamenta che in tal modo la Corte avrebbe compiuto una inversione logica e sistematica, in quanto, accertata l’incompetenza, avrebbe dovuto astenersi da ogni valutazione in ordine al merito. Diversamente opinando, continua il difensore,si formerebbe un giudicato sull’accertamento del fatto che renderebbe inutile il procedimento innanzi al giudice di pace.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 189 CdS. Il difensore ricorda che COGNOME, soggetto ottantenne, aveva riferito alla polizia municipale che dopo aver sentito l’urto Oft si era fermato, ma il signore che egli aveva scontrato gli si era avvicinato e lo aveva insultato, sicché egli, temendo, il peggio se ne era andato. Doveva, quindi, essere
riconosciuta a suo favore una esimente, essendo ragionevole che,a causa della età avanzata,egli avesse temuto per la sua incolumità.
3. Nel corso dell’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.11 primo motivo è manifestamente infondato. La statuizione della Corte, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen. contestato al capo A) è, a tutti gl effetti, una declaratoria di incompetenza, senza che, perciò, possa venire in rilievo alcun giudicato in ordine alla affermazione della responsabilità nel processo innanzi al giudice in favore del quale è stata declinata la competenza. La ricostruzione della dinamica dell’ incidente è stata effettuata dalla Corte, non già in funzione della valutazione della responsabilità in ordine al reato di lesioni personali colpose, bensì in funzione della valutazione della responsabilità in ordine al reato di fuga, rispetto al quale il sinistro rappresenta un necessario antecedente.
La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ripercorso la dinamica dell’incidente, non presenta, dunque, alcuno dei profili di illogicità e contraddittorietà denunciati.
6.11 secondo motivo è inammissibile.
La doglianza è generica, così come generico era il motivo di appello, con cui non si era invocata espressamente l’applicazione della scriminate dello stato di necessità, ma si era rilevato solo come COGNOME si fosse allontanato, in quanto impaurito a causa dell’atteggiamento aggressivo della persona offesa, che, dopo l’impatto, si era rivolto a lui urlando.
La Corte di Appello, a fronte di una deduzione priva di specificità, ha sottolineato come il ricorrente si fosse allontanato dal luogo del sinistro, pur avendo avuto coscienza dello stesso e del danno alle persone ad esso conseguente. La doglianza è in ogni caso manifestamente infondata: sulla base delle risultanze riportate in sentenza (non smentite nel motivo di ricorso), secondo cui la vittima si era trovata in uno fisiologico stato di agitazione (anche in ragione del fatto che aveva in braccio la figlia di appena quindici mesi), non poteva dirsi che l’imputatogi fosse trovato nella necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
1.7 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.