Fuga dopo incidente: non basta una scusa inverosimile per evitare la condanna
Il reato di fuga dopo incidente è una delle violazioni più gravi previste dal Codice della Strada, poiché denota un’assenza di senso di responsabilità verso le conseguenze delle proprie azioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti, soprattutto quando la giustificazione fornita dall’imputato appare palesemente inverosimile. Analizziamo insieme questa interessante decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di cui all’art. 189, comma 6, del Codice della Strada, per essersi allontanato dal luogo di un sinistro stradale senza prestare assistenza e senza fornire le proprie generalità.
L’imputato, per difendersi, ha sempre sostenuto una tesi precisa: non sarebbe fuggito per sottrarsi alle proprie responsabilità, ma si sarebbe allontanato unicamente per recuperare i documenti che aveva dimenticato nella sua abitazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Appello aveva già respinto questa versione, definendola “del tutto inverosimile”, principalmente a causa della notevole distanza tra il luogo dell’incidente e l’abitazione dell’uomo, pari a circa sette chilometri. Secondo i giudici di merito, l’allontanamento era chiaramente finalizzato a evitare l’identificazione da parte dei Carabinieri che stavano per intervenire.
Di fronte al ricorso presentato dall’imputato, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha sottolineato che le argomentazioni della difesa, incentrate sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità.
Le motivazioni: i limiti del giudizio di Cassazione nella fuga dopo incidente
Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (svolto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (proprio della Corte di Cassazione). I giudici di merito hanno il compito di ricostruire i fatti e di valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il solo compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per ritenere inverosimile la scusa dell’imputato. La distanza di sette chilometri rendeva palesemente implausibile che l’urgenza fosse recuperare i documenti piuttosto che attendere le forze dell’ordine. Pertanto, la conclusione che la fuga dopo incidente fosse motivata dalla volontà di evitare l’identificazione era un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Citando un proprio precedente, la Corte ha ribadito che sono “precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un “terzo grado” di giudizio per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Se la motivazione dei giudici di merito è immune da vizi logici e giuridici, la decisione diventa definitiva. Per chi si trova coinvolto in un sinistro, la lezione è chiara: allontanarsi dal luogo dell’incidente è una scelta che comporta gravi conseguenze penali, e giustificazioni palesemente inverosimili non troveranno accoglimento in sede giudiziaria. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sancisce la fine della vicenda processuale.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, aspetti di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Quale giustificazione aveva fornito l’imputato per essersi allontanato dal luogo dell’incidente?
L’imputato sosteneva di essersi allontanato non per fuggire, ma per recarsi alla propria abitazione, distante circa sette chilometri, al fine di recuperare i documenti che aveva dimenticato.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare nel merito i fatti o le prove, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le norme di legge e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EL AAMRIA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 189, comma 6, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 189, comma 6, cod. strada. La difesa contesta le argomentazioni offerte dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva in base alla quale l’imputato si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro non per sottrarsi alle sue responsabilità, ma per recuperare i documenti che aveva lasciato a casa.
Le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle emergenze probatorie, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, non suscettibili di essere rivalutati in questa sede, al cospetto di una motivazione coerente ed esente da vizi logici. La Corte di merito ha invero precisato come la spiegazione fornita dall’imputato fosse del tutto inverosimile, distando la sua abitazione circa sette chilometri dal luogo del sinistro. Ha quindi ritenuto, con argomentare logico, che l’imputato si fosse allontanato per evitare di essere identificato all’arrivo dei Carabinieri.
Occorre rilevare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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