Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUSEGANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova; 2. Erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avendo la corte di merito valutato gli elementi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta di applicazione dell’istituto.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito, dopo attenta disamina della vicenda, ha sostenuto, con argomentazioni congrue, non censurabili in questa sede, che il ricorrente non poteva non essersi accorto del sinistro provocato, ponendo in rilievo aspetti della dinamica dell’incidente che rendevano evidente il fatto che l’imputato, alla guida dell’autocarro, avesse avuto piena consapevolezza dell’accaduto (il ricorrente aveva più volte urtato la vettura della vittima, anche con la parte anteriore dell’autocarro, facendo roteare il veicolo della vittima che si arrestava in mezzo alla strada).
Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una degli elementi di fatto posti sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente rispetto alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore