Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/09/1967
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha impugnato, a mezzo del difensore, la sentenza della Corte d’appello di Napoli indicata in epigrafe che, confermando la condanna del NOME disposta dal Tribunale di Benevento con sentenza del 16 giugno 2022, h affermato, con motivazione esplicitamente integrativa rispetto a quella di pr grado, la responsabilità degli imputati e, in particolare, quanto al Rocco in al reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, perché alla guid autoveicolo, procedendo a velocità elevata e contromano, provocava un incidente stradale frontale con altra vettura, il cui conducente restava ferito ins passeggero, e non ottemperava all’obbligo di fermarsi, né a quello di pres assistenza alle persone ferite. Il Rocco, infatti, dopo lo scontro si allont piedi, essendo poi identificato grazie a immagini video riprese dall’autovet della persona offesa.
2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione, in ragi del fatto chela Corte d’appello avrebbe operato un salto logico, ritenendo pro la violenza dell’impatto tra gli autoveicoli mediante la dichiarazione del passe dell’auto investita che aveva riferito di aver visto aprirsi gli airbag ed il co lamentarsi di dolori al petto, senza però accorgersi se anche gli occupanti del investitrice fossero rimasti feriti. Ciò sarebbe in conflitto con quanto dic dalla parte offesa, che aveva visto l’imputato intento a fermare il sangu fuoriusciva da una ferita alla testa ed effettuare qualche telefonata, f emergenza. In sostanza, non si era fornita prova della insussistenza dell’esim dello stato di necessità. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’ar bis cod.pen., criticando la eccessiva quantificazione della pena (anni uno e uno), nonché facendo notare che le peculiarità della strada in cui avvenne il sin e la condotta dell’imputato avrebbero dovuto condurre all’applicazione de disposizione citata. Con il terzo motivo, si lamenta il mancato riconoscimento d circostanze attenuanti generiche, derivato da una motivazione carente stereotipata.
3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la motivazi della sentenza impugnata, con affermazioni coerenti e prive di salti logic (pagg.4-5) ricostruito i fatti mediante la deposizione sia della parte offesa, teste COGNOME e degli operanti di P.G., concludendo nel senso che l’imputato una telefonata per farsi venire a prendere da altro soggetto, con altra vettura si allontanò dal luogo del sinistro senza prestare soccorso agli occupanti del che aveva investito, nonostante la stessa fosse finita fuori dalla sua corsia, gli airbag aperti e il conducente si lamentasse per i dolori al torace e per di respiratorie. Inoltre, la sentenza ha escluso, per l’assenza di benché minima p che ricorresse lo stato di necessità. Tale condotta non è stata ritenuta
consentire l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod.pen., proprio in ragione della gravità delle lesioni subite dalla parte offesa e
della gravità della condotta colposa realizzata dall’imputato. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, non potevano essere riconosciute in ragione della
negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti allarmanti quali minacce e lesioni e porto e detenzione abusivi d’armi.
4. I motivi proposti si limitano a reiterare doglianze già adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare in che modo la
decisione sia affetta da illogicità manifesta o contraddizioni insanabili. Peraltro, la sentenza si connota per la sua conformità, sul piano sistematico e
dell’inquadramento giuridico, agli orientamenti di legittimità in punto di applicabilità della causa di non punibilità del fatto lieve di cui all’art. 131 bis
cod.pen., essendo stata considerata la complessiva consistenza della condotta criminosa (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589 – 01 , COGNOME.; inoltre,
(Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024) il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Quanto poi, al disconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha assolto all’onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che non giustificano il riconoscimento delle attenuanti e a ciò il motivo non contrappone alcuna valida critica (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025.