Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 28/12/1959
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella resa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di Torino, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, perché, dopo aver provocato un incidente stradale, mentre era alla guida dell’ autovettura Alfa Romeo S.W., tamponando l’auto Lancia Y condotta da NOMECOGNOME dal quale derivavano lesioni personali alla medesima, si dava alla fuga; il Tribunale aveva accertato l’insussistenza dell’omissione di soccorso originariamente contestata.
Il ricorso, sostenuto da memoria depositata successivamente all’avviso di assegnazione alla Sezione settima e in opposizione alla stessa, propone tre motivi; i primi due, relativi al vizio di motivazione in ordine all’accertamento della condotta di fuga, posto che entrambi i giudici avevano dato atto che l’imputato era sceso dalla propria vettura ed aveva chiesto alla conducente della vettura tamponata come si sentisse, denunciando anche il sinistro alla società assicuratrice, e con ciò adempiendo agli obblighi imposti dal comma 7 dell’art. 189 cod. strada, mentre poi avevano ritenuto la responsabilità dello stesso imputato; con il terzo motivo, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto propongono motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. In sostanza, tutti gli argomenti prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione de presunzioni, e le censure articolate dalla difesa, riguardanti la individuazione e la responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello, sulla premessa logica che la sosta momentanea senza il rilascio della propria identità non elide la rilevanza dell’allontanamento previsto dal comma 6 dell’art. 189 cod. strada, risulta essere esente da vizi logici, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità.
La Corte territoriale, in risposta alla doglianza mossa dall’appellante sul punto delle incongruenze tra la dichiarazione della parte offesa, di essersi accasciata a terra, e quanto dichiarato dalla teste COGNOME, secondo cui la parte offesa non sarebbe uscita dall’auto prima dell’arrivo dei soccorsi, ha rilevato che la COGNOME aveva pure
precisato di non avere ricordi chiari a causa del tempo passato, mentre il teste NOMECOGNOME sentito a s.i.t. in tempi più vicini all’evento, aveva visto la COGNOME fuori dalla proprio autovettura e che non si sentiva bene. Peraltro, anche il ricorrente aveva detto di averla vista appoggiata ad una vettura.
Circa l’apprezzamento dei fatti, mediante il vaglio delle prove dichiarative, esiste una preclusione per il giudice di legittimità che non può operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Peraltro, la Corte ha correttamente sottolineato che l’aspetto centrale dell’accertamento era costituito dalla condotta dell’imputato, sulla quale concordavano tutti e tre i testi, secondo cui lo stesso si era allontanato senza fornire i dati personali e che la teste NOME era riuscita a ricordare solo le prime quattro cifre della targa, che aveva poi riferito all’operatore del 112.
Quanto poi al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., la Corte di appello ha evidenziato le ragioni del proprio pensiero, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto e della colpa, espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, posto che l’imputato si era approfittato dello stato di confusione della persona offesa per allontanarsi ed aveva anche affermato di aver fatto fotografare la propria macchina ad un teste (circostanza non riscontrata in giudizio).
La motivazione è quindi conforme all’orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2025
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