Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 30/12/1992
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME per la fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza, nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione in merito all’accertata responsabilità. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il relativo motivo d’appello omettendo di valutare che la persona offesa non presentasse ferite al momento del fatto con la conseguente logica considerazione, a cui invece non sarebbero giunti i giudici di merito, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’omessa assistenza di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, e che, comunque, l’imputato non avesse avuto modo di percepire lo stato di bisogn. Con il secondo motivo si deduce l’apparenza motivazionale in merito alla ritenuta esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. I giudici di merito non avrebbero attribuito il dovuto rilievo alla natura lieve delle ferite riportate dalla persona offesa (comunque risarcita dalla compagnia assicuratrice). Erronea sarebbe stata infine (per il terzo motivo) l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in quanto le attenuanti generiche sarebbero state escluse solo in ragione dei precedenti penali e senza una valutazione complessiva della vicenda come prospettata in sede d’appello.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 2 e s. della sentenza impugnata), sono fondati esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 01).
A quanto innanzi deve altresì aggiungersi, oltre al tentativo di sostituire a quelle dei giudici di merito proprie valutazioni di natura probatoria, quanto alla valutazione degli elementi emergenti dal processo e sottesi all’accertata responsabilità (oltre che all’insussubilità nell’art. GLYPH 131-bis cod. GLYPH pen. e all’insussistenza delle attenuanti generiche), il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, e, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
4.1. Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, è lungi dall’aver apoditticamente motivato in quanto ha accertato gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati argomentando dalla fuga a piedi dell’imputato, con in braccio il figlio infante, dopo aver abbandonato l’auto (aperta e con le chiavi di accensione inserite) a circa 200-300 metri di distanza dal luogo in cui egli aveva tamponato la vettura che lo precedeva, facendola uscire di strada per poi infrangersi contro il guard rail dopo un rotazione di novanta gradi e aver abbattuto un palo di sostegno della segnaletica stradale. Trattasi della vettura guidata dalla persona offesa riportante trauma cranico non
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commotivo, cervicobrachialgia destra e distorsione del rachide cervicale con prognosi di giorni sette.
4.2. Parimenti dicasi quanto alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche. In merito alla prima, la Corte territoriale motivata, in termini non sindacabili in sede di legittimità quanto congrui e non manifestamente illogici, dalle modalità della condotta, in relazione anche al grado della colpa nella causazione del tamponamento a velocità sostenuta e dell’entità del pericolo che è derivato per i beni giuridic presidiati dalle norme incriminatrici, emergente dall’essersi dato alla fuga anche abbandonando la vettura e dalle effettive lesioni riportate dalla persona offesa (Sez. U, n. 136 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01). Quanto alle seconde, i giudici di merito, evidenziando l’assenza di elementi contrari addotti dalla difesa (che in sede di ricorso per cassazione non sono comunque esplicitati), ha valorizzato in termini negativi e assorbenti la condotta di vita anteatta dell’imputato, quale soggetto gravato da precedenti per rapina, estorsione, lesioni personali, ricettazione e furto. Sempre in merito alle critiche dell’apparat motivazionale inerente alla commisurazione giudiziale della pena, infine, rileva altresì evidenziare che nell’intento di formulare una censura in termini di violazione di legge (l’art. 62-bis cod. pen.), il ricorrente finisce, nella specie, per confermare egli stesso la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi governanti la materia laddove precisa che il giudice d’appello ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche argomentando dal dato, ritenuto dirimente, della condotta di vita anteatta dell’imputato. Rileva evidenziare che, peraltro, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l’emersione ovvero l’allegazione di elementi idonei a fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi rite decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
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