Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38191 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ALBANIA, il DATA_NASCITA
inoltre
NOME COGNOME
Dello NOME
Lo Bue NOME
avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME
il sostituto Procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di Torino in difesa di NOME, il quale chiede l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla corte d’appello di Milano.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2024, ha riconosciuto all’imputato NOME COGNOME la circostanza attenuante di cui all’art. 589 -bis , comma 7, cod.pen. in equivalenza alla circostanza aggravante di cui agli artt. 589-ter e 590-ter, riducendo la pena irrogata ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, revocando le statuizioni civili a favore della parte civile costituita.
NOME COGNOME, con la sentenza di primo grado, in esito a giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi, perché, alla guida del veicolo Range Rover con targa inglese TARGA_VEICOLO, in Limbiate in INDIRIZZO intersezione con INDIRIZZO, percorrendo a velocità sostenuta, ed in particolare a velocità superiore al limite di 50 Km/h, stabiliti in quel tratto di strada, impegnava la rotatoria senza rallentare, perdeva il controllo del veicolo che si cappottava e rotolava per tre volte sino a fermarsi a circa 70 mt. dalla rotonda e prendeva fuoco, così cagionando al passeggero che gli sedeva accanto, la frattura del bacino, la frattura di otto costole nonché uno pneumotorace traumatico che ne cagionavano il decesso, nonché cagionando agli altri occupanti del mezzo, rispettivamente, lesione consistita in un trauma cranico, un trauma toracico e traumi agli arti inferiore o superiore destro giudicate guaribili in gg. 30 e lesione consistita in sospetta NOME COGNOME del dorso, frattura capitello radiale destro, frattura caviglia destra e policontusioni, allo stadio, giudicate guaribili in 40 giorni. Tutto ciò in data 8 luglio 2023, alle ore 2,00 circa.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, l’imputato si era posto alla guida di un’autovettura di modello Range Rover immatricolata nel Regno Unito. Un suo connazionale si era messo alla guida di modello BMW M8, nel possesso del proprio datore di lavoro. I due conducenti si sono sorpassati più volte a forte velocità, in corrispondenza di un varco videosorvegliato la BMW ha raggiunto 134 KM/h e il Range Rover 79 km/h. Il sistema di geo posizionamento di cui era munita la BMW registrava velocità di chilometri orari 174,81 in discesa da un
cavalcavia, 213,77 nel rettilineo successivo, 200,78 davanti a un centro commerciale , 134,85 vicino all’ingresso di una rotatoria. L’ imputato aveva urtato con l’autovettura contro l’angolo superiore destro dell’isola spartitraffico che precedeva la rotatoria, quindi aveva perso il controllo dell’autovettura, che si era ribaltata varie volte e in una traiettoria di 77 matri da tale punto d’urto, attraverso la rotatoria, aveva travolto e danneggiato cordoli, chiusini in metallo, rotaie del tram, impianti semaforici. Tali capovolgimenti e urti avevano causato il decesso del cugino dell’imputato, passeggero anteriore, e le lesioni delle altre due persone offese, passeggeri posteriori. Alle ore 2,00 personale della Stazione dei Carabinieri di Limbiate aveva raggiunto la rotatoria teatro del fatto, aveva visto l’autovettura incidentata in fiamme e aveva assistito ai soccorsi delle tre vittime che si trovavano all’esterno dell’autovettura stessa. Nessuna traccia vi era dei due conducenti delle autovetture, che erano stati identificati il giorno dopo. Gli investigatori erano riusciti a rintracciare il telefono della vittima, riuscendo in questo modo a localizzare anche l’area ove si trovava l’utenza. In quel luogo era presente la BMW M8, recante tracce di sangue. L’utenza telefonica già in uso alla vittima era stata poi localizzata in un parco ove erano stati rinvenuti l’uomo che aveva condotto nella notte l’autovettura BMW, suo fratello e, a poche decine di metri di distanza, l’imputato, seduto sotto un albero.
La Corte territoriale, in particolare, ha confermato la responsabilità dell’imputato e ha rigettato anche il profilo dell’impugnazione relativo alla fuga, sia per gli aspetti oggettivi che per l’elemento soggettivo, dal momento che ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod.pen., la circostanza aggravante deve essere ascritta all’autore del reato non solo nel caso in cui egli l’abbia conosciuta, ma anche nei casi in cui l’abbia ignorata per colpa. Tale aggravante è stata bilanciata in termini di equivalenza con l’attenuante della concorrente condotta colposa delle vittime, che avevano accettato di assistere, come passeggeri, alla gara tra le autovetture coinvolte, senza neanche indossare le cinture di sicurezza.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME NOME sulla base di due articolati motivi, sintetizzati come segue ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
-Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’aggravante della fuga. Si evidenzia, dopo aver riportato i contenuti della sentenza in ordine agli aspetti soggettivi (non necessariamente intenzionalità e sufficienza della prevedibilità dell’evento) e oggettivi dell’aggravante (verificarsi di un incidente stradale, riconducibilità al
comportamento dell’utente della strada, nella tenuta di una condotta diversa dal fermarsi sul luogo dell’incidente incluso qualsiasi comportamento che ritardi l’accertamento della sua identità personale), che la sentenza sarebbe incorsa nel vizio indicato in quanto la valutazione dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod.pen., avrebbe dovuto essere realmente rapportata alla situazione concretamente rappresentata e percepita al momento della condotta. L’aggravante è finalizzata a consentire l’identificazione dei conducenti coinvolti nell’investimento e ad assicurare la ricostruzione della modalità del sini stro. Non era stata giustificata la sussistenza dell’elemento soggettivo, e cioè che fosse prevedibile per l’imputato che la sua assenza avrebbe impedito alle forze dell’ordine di identificarlo. Si sarebbe dovuto invece motivare in maniera puntuale e completa e non mediante generiche presunzioni. Piuttosto era stata del tutto elusa la richiesta di motivare sulla condotta colposa dell’imputato in ordine alla fuga, tenendo conto delle specifiche circostanze evidenziate dalla difesa nell’atto d’appello che si riferivano al fatto che si era sempre aggirato nei pressi dei luoghi ove si erano svolti i fatti e in contatto visivo con tali luoghi. In sostanza, da tali circostanze emergeva che l’imputato non aveva considerato che la condotta osservata potesse interpretarsi come un consapevole sottrarsi alla propria identificazione.
-Con il secondo motivo, si denuncia nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego non aveva considerato l’elemento positivo dell’avvenuto risarcimento in favore delle parti civili avvenuto ad opera delle compagnie assicuratrici.
La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Le parti hanno concluso come da epigrafe a seguito della discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le contestazioni riguardanti un presunto difetto di motivazione circa la prova del requisito soggettivo necessario per l’aggravante della fuga dopo aver provocato gravi lesioni alle vittime si mostrano totalmente reiterative rispetto a quanto già sostenuto in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni precise e corrette espresse dalla Corte d’Appello.
La sentenza impugnata, in particolare, alla pagina 9, ha riferito i temi qui riproposti relativi alle circostanze secondo le quali l’imputato, appena avvenuto l’incidente, aveva tentato insieme ad altre persone di estrarre il corpo della vittima dal l’auto in fiamme e invocato l’intervento di una ambulanza. Inoltre, l’imputato era in stato di shock, in panico, visibilmente sconvolto. Il motivo d’appello aveva pure rappresentato che l’imputato non si era mai allontanato dai luoghi, ma solo portato all’interno della BMW condotta dal connazionale, imputato di reato connesso, a pochi metri di distanza dal luogo in cui era avvenuto il fatto. Inoltre, si era portato presso l’ospedale fino al momento in cui aveva appreso del decesso della vittima e non era stato considerato che si trattava di persona straniera alloglotta, priva di familiari diversi da quelli della vittima. A tali questioni, la Corte d’appello ha fornito risposta congrua e logica, alla pagina 12 punto V.3, ritenendo che non era stato messo in dubbio che l’imputato fosse consapevole dell’incidente stradale e della sua riconducibilità al proprio comportamento stradale, sia della sussistenza dei danni subiti dalle tre vittime. La Corte ha poi rilevato che, per massima d’esperienza, l’identificazione personale ad opera delle forze dell’ordine avviene mediante contatto personale visivo diretto, a breve distanza relazionale, tra gli operatori di polizia e la persona soggetta a identificazione. Il fatto che la sua assenza fisica dal luogo del sinistro avrebbe impedito alle forze di polizia di identificarlo era altamente prevedibile per l’imputato, anche se straniero alloglotta, peraltro residente in non distante Stato membro del Consiglio d’Europa. Il tentativo di estrarre il corpo della vittima dall’auto in fiamme non lo esimeva dall’obbligo di farsi identificare, che costituisce il fulcro della rilevanza penale della fuga e il fondamento dell’incriminazione . Lo stato di sconvolgimento emotivo non poteva incidere sulla imputabilità, ai sensi dell’art. 90 cod.pen ., ed il fatto che il conducente si fosse posto in luogo che consentiva il controllo visivo del luogo del sinistro, non esonerava lo stesso da porsi a disposizione delle forze dell’ordine intervenute e di fornire elementi utili per la propria identificazione.
Inoltre, sotto altro profilo, le doglianze si spingono oltre i limiti del giudizio di legittimità, mirando a una nuova valutazione delle prove e a una diversa interpretazione favorevole all’imputato, operazione che non è consentita in questa sede.
Per quanto riguarda il rigetto della richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questione sollevata con il secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha motivato in modo ampio e dettagliato, spiegando perché gli elementi indicati dalla difesa non siano rilevanti ai fini della
concessione del beneficio. Alla pagina 15 della sentenza impugnata, le attenuanti generiche sono state negate perché non sono state ravvisate situazioni tali da giustificarne l’applicazione, alla luce della presenza di stati personali, quali trovarsi presso uno Stato straniero con regole di circolazione stradale diverse da quelle del proprio Stato, che avrebbe dovuto imporre maggiore rispetto della disciplina e rigore nell’osservanza delle regole stradali.
Va ricordato che, per esprimere tale giudizio, il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole presentato dalle parti o emergente dagli atti, ma è sufficiente che si riferisca a quelli ritenuti decisivi o comunque significativi.
Nel caso in esame, non risulta che la Corte d’Appello abbia trascurato le specifiche osservazioni della difesa su questo punto.
Infine, va pure rilevata la carenza di specificità del motivo in relazione alla doglianza relativa all’aver negato rilevanza alla circostanza che l’imputato a veva dedotto in sede di discussione di aver risarcito i danni alle parti civili tramite la compagnia assicurativa. Va infatti osservato che il ricorrente non specifica gli esatti termini in cui tale condotta risarcitoria sarebbe avvenuta, a fronte di una precisa presa di posizione della Corte d’appello che parla, negandolo per la portata egoistica dell’azione, solo del possibile rilievo dell’avvenuta citazione del responsabile civile per ottenere il pagamento da parte dell’assicurazione del risarcimento dovuto.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 ottobre 2025.
Il Consigliera Est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME